Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18442 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18442 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 18527-2017 proposto da:
CIALFI LAURA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Del Caravita 5,
presso lo studio dell’avvocato Gaetano Massimo Sardo, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CORVINI SESTO, MURIALDI RENATO;
– intimati avverso la sentenza n. 20315/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/10/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Data pubblicazione: 12/07/2018

Rilevato che:

Cialfi Laura ha proposto ricorso per correzione di errore

materiale, chiedendo ordinarsi al Conservatore dei registri immobiliari
di provvedere all’annotazione della sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 3735/2005 e della sentenza di questa Corte n. 20315/2011,
emesse in seno al giudizio promosso da Murialdi Renato nei confronti

dell’usucapione di un terreno in località Casalpalocco di Roma dal
primo proposta nei confronti del secondo;
– la citata sentenza di questa Suprema Corte, in particolare, ebbe
a cassare la detta sentenza della Corte di Appello di Roma
(confermativa della sentenza del Tribunale di Roma che aveva
dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione da parte del Murialdi)
e, decidendo la causa nel merito, ebbe a rigettare la domanda del
Murialdi, condannando lo stesso al rilascio del fondo;

Considerato che:
– gli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. riservano il potere di chiedere
la correzione della sentenza alle parti del giudizio nel quale la
sentenza – asseritamente affetta da omissioni o da errori materiali o
di calcolo – è stata pronunciata (cfr. Cass., Sez. 1, n. 9065 del
07/07/2000);
– la instante Cialfi non è stata parte del giudizio civile svoltosi tra
il Murialdi e il Corvini, avendo ella peraltro dichiarato di aver
acquistato (con atto del 20/7/2017) la proprietà del fondo dagli eredi
del Corvini successivamente alla sentenza che ha definito il giudizio;
– la Cialfi difetta, pertanto, di legittimazione attiva a chiedere la
correzione delle sentenze emesse nell’ambito di un giudizio celebrato

inter alios, cosicché il ricorso per correzione di errore materiale risulta
inammissibile, fermo restando che è in facoltà della instante, onde
ottenere – se dovuta – la pretesa annotazione nei pubblici registri

-2-

di Corvini Sesto, avente ad oggetto la domanda di accertamento

immobiliari, ricorrere alla procedura prevista dall’art. 745 cod. proc.
civ. (cfr. Cass., Sez. 2, n. 16853 del 11/08/2005; Sez. 1, n. 15131
del 20/07/2015; Sez. 1, n. 2095 del 28/01/2011);
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– nulla va statuito sulle spese, giacché, prescindendo dal fatto che

nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.
287 e 391-bis cod. proc. civ. non è comunque ammessa alcuna
pronuncia sulle spese processuali (Cass., Sez. 6 -2, n. 21213 del
17/09/2013; Sez. 6 – L, n. 14 del 04/01/2016; Sez. 6 -1, n. 23578
del 18/11/2016);
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 18 aprile 2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

tt 2 LUI 2018

le parti del giudizio non hanno svolto attività difensiva in questa sede,

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