Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18442 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 23/05/2011, dep. 08/09/2011), n.18442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18822-2009 proposto da:
EQUITALIA ESATRI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TRONTO 32, presso l’avvocato MUNDULA GIULIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato RENZELLA ROBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO LIMOUSINE PROMOTION S.R.L.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il
15/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato MUNDULA G., per delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del primo
motivo, assorbiti gli altri.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.6.2008, la Equitalia Esatri s.p.a.
proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Giudice Delegato al fallimento della Limousine promotion s.r.l. aveva dichiarato chiusa la verifica dei crediti ed esecutivo lo stato passivo, lamentando il rigetto della sua istanza di ammissione al passivo avanzata per Euro 63.156,58 in forza di crediti portati da tre cartelle esattoriali, in quanto non ritenute correttamente notificate.
Il tribunale di Catania, con decreto del 15.7.09, rigettava l’opposizione non già in virtù della posta questione processuale ma ritenendo che la ricorrente non avesse fornito adeguata prova del proprio credito. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Equitalia Esastri spa sulla base di tre motivi cui non resiste il fallimento.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Equitalia contesta che il proprio credito doveva essere provato tramite la produzione dei DM 10.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove ha escluso che il credito fosse adeguatamente provato tramite la produzione dei ruoli.
Con il terzo motivo contesta la ritenuta necessità di chiamare in giudizio l’Inps e l’Inail.
Va preliminarmente osservato che il giudice delegato non aveva ammesso i crediti al passivo sostenendo che i ruoli non erano stati correttamente notificati.
A seguito di opposizione del concessionario, il Tribunale ha implicitamente accolto il gravame sul punto ancorchè non si sia esplicitamente espresso su di esso, in quanto è passato poi ad esaminare il merito della domanda rigettandola per mancanza di adeguata prova.
Ciò premesso, i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi sono fondati.
E’ principio ripetutamente espresso da questa Corte che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti dall’art. 92 e segg., L. Fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare.
( Cass. 5063/08).
Nel caso di specie i ruoli risultano pacificamente emessi e prodotti in sede di verifica allo stato passivo.
Gli stessi costituivano pertanto idonea prova per l’ammissione allo stato passivo non essendo necessaria la produzione di ulteriore documentazione nè essendo necessario chiamare in giudizio l’Inps e l’Inail, istituti creditori.
Il ricorso va, in conclusione accolto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al tribunale di Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011