Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18442 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.E., elettivamente domiciliata in Roma, via della

Conciliazione 44, presso l’avv. Paris Giancarlo, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 11/3/08 del 21/2/08.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

” D.S.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Aquila che, in riforma della pronuncia di primo grado, appellata in via principale dall’Ufficio ed in via incidentale da essa contribuente, ha rigettato il ricorso della medesima contribuente contro un accertamento di maggior valore per imposta di registro ed INVIM relativo a terreno compravenduto, accolto parzialmente in primo grado.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazioni di legge e vizio di motivazione, quanto al rigetto della censura relativa al difetto di motivazione dell’atto impositivo, per non esservi allegato l’atto richiamato.

La censura relativa a vizio di motivazione è inammissibile, atteso che il mezzo difetta del momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (16528/08) – in relazione al vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

La censura di violazione di legge è manifestamente infondata. Il valore finale del bene risulta rettificato con il metodo sintetico- comparativo in riferimento ad altro terreno, caduto in successione nel 2000, “avente la stessa destinazione urbanistica, censito in Catasto al fg. (OMISSIS), parricella (OMISSIS), per un valore definito per la parte edificabile di L. 85.000 al mq”, non allegato all’atto di rettifica.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2, aggiunto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 4, prevede che il diverso atto richiamato nella motivazione dell’atto impositivo debba essere allegato, “salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”, come appunto il giudice tributario ha ritenuto nella specie. Il richiamo al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, ancorchè formulato in termini non chiarissimi, è dunque corretto ed idoneo a disattendere la censura della contribuente.

Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente si duole del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’amministrazione.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La ricorrente fa infatti riferimento alle censure formulate in primo grado, ma non riporta il contenuto testuale del mezzo di impugnazione sottoposto alla Commissione regionale, limitandosi ad affermare che “di tale problematica la Commissione di secondo grado è stata investita”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA