Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18441 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18441 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12005-2017 proposto da:
PARENTE CESIRA CRISTINA, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Agri 1, presso lo studio dell’avvocato Massimo Nappi, rappresentata e
difesa dall’avvocato Nicola Mancini;
– ricorrente contro
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA SANNIO A R.L. IN LIQUIDAZIONE,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Ippolito Nievo 61, presso lo studio
dell’avvocato Maria Grazia Picciano, rappresentata e difesa
dall’avvocato Roberto Giammaria;
– controricorrente contro

Data pubblicazione: 12/07/2018

FLORA VINCENZO, FUSCO ANTONIO, PRESUTTI CLAUDIO,
QUICQUARO SALVATORE, RAINONE MICHELANGELO, TAVANI LUCIA;
– intimati avverso la sentenza n. 343/2016 della CORTE D’APPELLO di

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Rilevato che:
– Parente Cesira Cristina ha proposto due motivi di ricorso per la
cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte
territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a
rigettare la domanda con la quale la medesima aveva chiesto la
declaratoria dell’avvenuto acquisto per usucapione di alcuni locali
intestati alla Cooperativa Edilizia Sannio a r.l. (parte convenuta);

la Cooperativa Edilizia Sannio a r.l. ha resistito con

controricorso;
– entrambe le parti hanno depositato memoria;

Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc.

civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare la delibera
del 4/9/1979, con la quale la detta cooperativa aveva deciso di
cedere alla Parente le unità immobiliari per cui è causa in cambio del
pagamento di un prezzo) è inammissibile, in quanto il contenuto della
delibera non risulta decisivo ai fini dello scrutinio della domanda di
usucapione, non essendovi in essa cenno al trasferimento del
possesso ed essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema
Corte, che la promessa di vendita con consegna del bene oggetto
della promessa non trasmette al promissario acquirente il possesso
del bene medesimo, ma soltanto la detenzione dello stesso (Cass.,
– 2

CAMPOBASSO, depositata il 10/11/2016;

Sez. Un., n. 7930 del 27/03/2008; nello stesso senso: Sez. 2, n.
9896 del 26/04/2010; Sez. 2, n. 1296 del 25/01/2010), avendo
peraltro la Corte territoriale accertato che la Cooperativa ha
amministrato e disciplinato l’uso degli immobili fino all’anno 1989;
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.

civ., in ordine alla sussistenza della prova del possesso

ad

merito in ordine all’accertamento del fatto e alla valutazione delle
prove;
– la memoria depositata dal difensore della ricorrente non offre
argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente
reiterativa degli stessi;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 18 aprile 2018.

usucapionem) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di

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