Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18441 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.lli Didonna s.r.l., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo 436, presso

l’avv. Bianca Maria Caruso, rappresentata e difesa dall’avv. Didonna

Michele giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore, domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello

Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 83/3/08 del 15/12/08.

udito l’avv. Michele Didonna;

udito il PM, in persona del sostituto procuratore generale Dott.

IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“La società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso proposto contro un avviso di rettifica della rendita catastale proposta dalla stessa società, con procedura D.O.GF.A,, relativamente ad un opificio industriale.

L’Agenzia del Territorio resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, chiede se possa ritenersi adeguatamente motivato un avviso di accertamento di maggior rendita catastale “mediante un prospetto recante la sola indicazione del valore finale elaborato dall’Ufficio, in assenza della prevista redazione della stima.

Il primo motivo è inammissibile, risultando in fatto dalla sentenza (pag. 4, riga 12) che all’atto era allegata la stima.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole che il secondo e terzo motivo di appello siano stati dichiarati inammissibili D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, assumendo che si trattava di questioni già dedotte in primo grado.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il tenore letterale nè dei motivi di appello dichiarati inammissibili, nè delle deduzioni in primo grado di cui avrebbero costituito mera esplicazione.

Con il terzo motivo la ricorrente, ancora sotto il profilo della violazione di legge, chiede a questa Corte se le celle frigorifere “devono concorrere alla determinazione della rendita catastale dell’opificio, destinato alla commercializzazione di prodotti agricoli, cui accedono”.

Anche il terzo motivo è inammissibile.

Se le celle frigorifere di cui si tratta ed il fabbricato che le contiene costituiscano o meno un “unico bene complesso”, secondo l’insegnamento di Cass. 16824/06, è questione di fatto la cui soluzione, da un lato, non può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e, dall’altro, non può demandarsi al giudice di legittimità, essendo rimessa al giudice di merito”;

che la società ricorrente ha presentato una memoria che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando, in particolare, che la asserita erroneità della sentenza, nel punto in cui assume essere allegata all’atto la stima, avrebbe dovuto essere autonomamente censurata;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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