Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18441 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOPRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9251/2019 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’Avvocato Vincenzina Salvatore, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1147/2019 del Tribunale di Napoli, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 03/07/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, da G.D. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e dei presupposti per il rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

Il tribunale ha ritenuto la non credibilità del racconto reso dal ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale, secondo il quale egli sarebbe fuggito dal proprio Paese, il Senegal, nel timore di essere arrestato per la sua condizione di omosessuale, per le contraddizioni tra quanto dichiarato dinanzi alla competente commissione e quanto riferito al giudice e le incongruenze sulla sua storia personale e la riferita condizione.

2. G.D. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al dichiarato fine “dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente con il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa

applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e art. 1 della convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) nonchè art. 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 8.

Il provvedimento impugnato era stato redatto con la tecnica del “copia ed incolla” ed il tribunale aveva mancato di valutare tutti i fatti pertinenti il paese di origine del richiedente, di cui non aveva valorizzato la complessiva ed attuale situazione di contro al disposto di cui all’art. 8, comma 3, che prevede che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti, là dove il giudice del merito si era limitato ad affermare che non sarebbe risultata in Senegal “una totale assenza dello Stato in materia di protezione dei cittadini”.

Rapporti di associazioni internazionali versati in atti nel giudizio di merito avrebbero attestato l’esistenza di una situazione di gravissima insicurezza.

2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente avrebbe dovuto beneficiare della protezione sussidiaria in ragione dell’attuale situazione di non sicurezza dello Stato di provenienza.

Il giudice del merito aveva richiamato fonti COI del 2017 che riferivano di circostanze avvenute nel 2012 e nel 2016 e che, come tali, erano prive del richiesto, secondo giurisprudenza di legittimità, requisito dell’attualità rispetto al momento della decisione.

Il tribunale aveva ignorato il rapporto della Farnesina sulla regione del Casamance e giurisprudenza di merito che di quella regione aveva apprezzato la persistenza di una situazione di pericolo e in ogni caso una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale che coinvolgeva l’intero territorio del Senegal.

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa motivazione e nullità in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il tribunale, rendendo un provvedimento nullo, aveva omesso di motivare il rigetto circa l’esistenza del diritto del ricorrente a conseguire un permesso di soggiorno per motivo umanitari non distinguendo tra le varie forme di protezione.

I giudici del merito e, prima, la commissione territoriale avevano formulato in modo superficiale e frettoloso il giudizio sulla inattendibilità del racconto invece preciso, puntuale e dettagliato.

Il tribunale aveva omesso di valutare la situazione di vulnerabilità personale del richiedente nel paese di origine tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria in tal modo non uniformandosi all’obbligo di collaborazione istruttoria.

L’omosessualità in Senegal costituisce reato punito anche con pena detentiva ed integra una situazione di persecuzione oggettiva. Il tribunale non avrebbe adeguatamente motivato il giudizio di contemperamento tra la situazione del ricorrente in Italia e nel Paese di origine.

4. Il primo è inammissibile in quanto generico là dove contesta la legittimità del provvedimento impugnato in quanto di diniego delle protezioni internazionali senza distinguere partitamente tra le misure richieste e quindi senza dialogo per ciascuna con la motivazione censurata.

La pure dedotta nullità per sostanziale apparenza della motivazione, che si assume mero esito di un procedimento di “copia ed incolla”, non dà conto di siffatta radicale carenza per richiamo ai passaggi decisori che si vorrebbero mancanti.

E’ generica anche la contestazione portata al giudizio di inattendibilità del racconto reso dal richiedente che non si fa carico della denunciata superficialità, fermo il principio per il quale un siffatto giudizio, espressivo di un giudizio di fatto, resta riservato al giudice del merito e rimane aperto ad un sindacato di legittimità negli stretti termini della sua assoluta carenza o incapacità di portare a ricostruzione l’iter logico osservato dal decidente (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Ritenuti d’altro canto non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (Cass. n. 33096 del 20/12/2018; per la protezione maggiore: Cass. n. 10286 del 29/05/2020).

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè generico ed assertivo là dove nel richiamare il giudice del merito all’utilizzo di fonti aggiornate per accertare la situazione di violenza indiscriminata sofferta dal paese di origine del richiedente o in capo a quest’ultimo di un danno grave contesta la fonte utilizzata nel provvedimento impugnato perchè non aggiornata al momento della decisione adottata, per contro menzionando l’esistenza di altre fonti più recenti “rapporto della Farnesina” non meglio individuato, che sostengono a diversa dedotta situazione di pregiudizio.

Ferma la non rilevanza della questione in quanto volta al riconoscimento dei “gravi motivi” legittimanti l’accesso alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), nella premessa non attendibilità del racconto del richiedente protezione, nel resto vale quanto segue.

In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

Ciò posto, esclusa l’ipotesi del travisamento, neppure dedotta, a nuova individuata fonte manca di decisività e finanche di individuazione non risultando la stessa neppure citata con riferimento alla data di sua formazione e descrivendo situazioni su focolai di tensione in varie aree del paese incapaci di sostenere l’estremo invocato della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale (ex multis: Cass. 08/07/2019 n. 18306).

6. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.

Il tribunale ritiene la non sussistenza del requisito della grave violazione individuale dei diritti umani del ricorrente nel Paese di origine in ragione della non credibilità del suo racconto (Cass. 24/04/2019 n. 11267) e, per l’effetto, esclude situazioni di vulnerabilità personale e l’accesso al rimedio per passaggi che, non integranti la dedotta nullità per mancanza assoluta di motivazione, neppure risultano puntualmente contrastati in ricorso.

7. E ricorso deve essere pertanto, e conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’amministrazione si è soltanto formalmente costituita. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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