Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18440 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18440 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 11860-2017 proposto da:
DUCHI DI CHAMBERY S.R.L., in qualità di Società incorporante la
BRETONE S.R.L., RENA BIANCA S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via
Cassiodoro 19, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Calo’,
rappresentate e difese dall’avvocato Stefano Manzoli;
– ricorrenti contro
CASTROVILLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Sabrina Todaro;
– controricorrente avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il
03/11/2016;

Data pubblicazione: 12/07/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Rilevato che:
– la società Duchi di Cambery ha proposto due motivi di ricorso

Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc.
civ., l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza del locale
Tribunale che l’aveva condannata a pagare a Castrovilli Vincenzo
(attore) la somma da costui pretesa per l’esecuzione delle opere
commissionategli;
– Castrovilli Vincenzo ha resistito con controricorso;
Considerato che:

il ricorso risulta inammissibile, in quanto l’ordinanza che

dichiara l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter cod. proc. civ.,
emessa nei casi in cui ne è consentita l’adozione, cioè per manifesta
infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione,
neppure ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost., trattandosi di
provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il terzo
comma del medesimo art. 348-ter consente di impugnare per
cassazione il provvedimento di primo grado (Cass. Sez. 6 – 2, n.
19944 del 22/09/2014; Sez. 6 – 1, n. 20470 del 12/10/2015), salva
la ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. dell’ordinanza ex art.
348 ter cod. proc. civ. qualora essa sia affetta da vizi suoi propri
costituenti violazioni della legge processuale (Cass., Sez. Un., n. 1914
del 02/02/2016), vizi che tuttavia – nella specie – il ricorrente non ha
dedotto col ricorso;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con

conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
-2-

per la cassazione dell’ordinanza con la quale la Corte di Appello di

- ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R.

n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del

(cinquemilaseicento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 18 aprile 2018.

giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00

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