Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18440 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. I, 09/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 09/07/2019), n.18440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24057/2018 proposto da:

S.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Marco Romagnoli in forza di procura in speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 27/2/2018 S.A., cittadino (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta reiterata di protezione internazionale.

Il ricorrente, arrivato in Italia nel 2008, aveva già presentata una precedente istanza di protezione e proposto ricorso in sede giurisdizionale avverso la decisione di rigetto da parte della Commissione territoriale e la causa, dopo il rigetto disposto in primo grado, pendeva in quel momento in grado di appello.

Con decreto del 2/7/2018 il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile il ricorso.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso S.A., con atto notificato il 6/8/2018, con il supporto di unico motivo L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b).

Il ricorrente lamenta che il Tribunale, senza indagare sulle ragioni del precedente rigetto della richiesta di protezione internazionale, si sia limitato a redigere una sorta di trattato in tema di reiterazione delle domande di protezione.

Lascerebbe poi “letteralmente sbigottiti” l’omessa visione da parte della Commissione Territoriale e dal Giudice di prime cure del verbale di audizione del 27/11/2009, in cui mancava l’indicazione di alcuni elementi nuovi e fondamentali; ex art. 32 della direttiva 2005/85/CE ciò consentiva al richiedente asilo di rilasciare ulteriori dichiarazioni e riproporre una nuova domanda.

Aggiunge il ricorrente che nel primo verbale infatti non era stato specificato, a differenza del secondo, che il richiedente stesso aveva partecipato al furto del petrolio con il fratello; ciò era determinante perchè avrebbe potuto portare per il S. alla condanna all’ergastolo o addirittura alla pena di morte.

1.2. il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 29 prevede che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda di protezione senza procedere all’esame, tra l’altro, anche nel caso in cui (lettera b) il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo l’assunzione di una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

L’art. 32 della Direttiva 01/12/2005 n. 852005/85/CE, (Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), in tema di domande reiterate prevedeva che se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questo può esaminare le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

Tale disciplina è stata sostituita da quella, sul punto ricompilativa, di cui all’art. 40 della successiva Direttiva 26/06/2013 n. 322013/32/CE (Direttiva UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale- rifusione) che all’art. 53 ha abrogato la precedente.

La citata disciplina Europea prevede che la domanda di asilo reiterata sia anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente, o dopo che sia stata presa la decisione su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi, rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato.

Pertanto, solo se l’esame preliminare permette di concludere che sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale si può dar ingresso ad un rinnovato esame nel merito della richiesta.

1.3. Questa Corte ha avuto modo in proposito di affermare che i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purchè il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, nè davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all’art. 35 D.Lgs. citato. (Sez.6, 28/02/2013, n. 5089).

E’ stato anche ritenuto che nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale per lo straniero, è ammissibile la reiterazione della domanda quando vengano addotti nuovi elementi, anche sussistenti al momento della precedente richiesta, che il ricorrente non aveva tuttavia potuto, senza sua colpa, prospettare in difetto di prove; in quel caso, si è ritenuto di non potersi escludere tra tali nuovi elementi l’omosessualità del richiedente, non prospettata in precedenza per impedimenti di ordine psicologico e morale (Sez. 6, 05/03/2015, n. 4522).

1.4. Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che il S. avesse narrato nuovamente la stessa vicenda già riferita in precedenza con la prima domanda e che non sussistessero elementi nuovi suscettibili di essere posti efficacemente a sostegno della domanda reiterata, incolpevolmente sottaciuti tanto all’epoca della prima domanda, quanto nel corso del giudizio incardinato dal S. avvero la prima decisione negativa, per vero pendente in grado di appello (a quanto attestato alla pagina 1, terzultimo capoverso del decreto impugnato).

1.5. Secondo il ricorrente, l’elemento di novità che caratterizzerebbe la seconda domanda del 2016 rispetto alla prima del 2009 sarebbe rappresentato dal fatto che nelle dichiarazioni rilasciate alla Commissione a supporto della seconda domanda reiterata il S. avrebbe ammesso di aver partecipato insieme al fratello al furto del petrolio.

1.6. La censura è inammissibile perchè introduce riferimenti, oltremodo generici, a documenti non allegati e non trascritti, e neppure sommariamente sintetizzati, nel ricorso, ossia i due verbali di dichiarazioni del 2009 e il 2016, le cui differenze vengono prospettate invece quale elemento fondante della rivendicata ammissibilità della reiterazione. Questa Corte non è stata così posta in condizione di apprezzare la validità delle recriminazioni del ricorrente, specie a fronte del ricordato reciso diniego di novità opposto dal Tribunale.

In secondo luogo, occorre puntualizzare che la disciplina sopra illustrata richiede il carattere incolpevole della mancata precedente allegazione del nuovo elemento; pertanto un ulteriore motivo di inammissibilità va colto nel fatto che il ricorrente omette totalmente di dimostrare, e anche solo dedurre, le ragioni, che, a suo dire, avrebbero giustificato la mancata allegazione della nuova circostanza in sede di prima domanda e soprattutto nell’ambito del giudizio di cognizione attinente il riconoscimento della protezione internazionale, da lui introdotto con ministero e assistenza legale di un difensore abilitato.

Tale giudizio, secondo l’orientamento del tutto consolidato di questa Corte, non ha per oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale, ma il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata (ex multis: Sez.6-1, 22/03/2017, n. 7385; Sez.6-1, 08/06/2016, n. 11754; Sez. 6-1, 03/09/2014, n. 18632; Sez. 06-1, del 13/01/2012, n. 420; Sez. 061, del 09/12/2011, n. 26480).

In tale giudizio, il ricorrente, nell’osservanza delle norme di rito, ben può produrre nuove prove e anche allegare fatti nuovi, anche non sopravvenuti, rispetto al proprio precedente racconto reso in sede amministrativa, arricchendone la narrazione, colmandone le lacune e correggendone le incongruenze e così introducendo i nova tempestivamente nel dibattito processuale, offrendo, se possibile, una ragionevole spiegazione della mancata precedente allegazione da parte sua, in ottemperanza dell’obbligo generale di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 1, di presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda.

Pertanto, in caso di reiterazione della domanda di protezione D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 29, lett. b), dopo che si sia già svolto un precedente giudizio diretto al riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo, a pena di inammissibilità della nuova istanza, è tenuto a indicare le ragioni per cui, senza colpa, non abbia potuto addurre i “nuovi elementi” nel giudizio di cognizione da lui proposto, atteso che quest’ultimo ha ad oggetto non già l’impugnazione del provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale, ma il riconoscimento del proprio diritto soggettivo alla protezione invocata, sicchè in esso è anche possibile integrare le deduzioni svolte in sede amministrativa.

2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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