Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18440 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 08/09/2011), n.18440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COSTRUZIONI EDILI ANTONIO DE LEO S.R.L. in persona del legale

rappresentante p.t. D.L.G. elettivamente domiciliata in

Roma, al Lungotevere Flaminio n. 46, presso GIAN MARCO GREZ,

unitamente all’avv. MORELLO ANTONINO del foro di Bologna, dal quale

è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI DOZZA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 2, presso ALFREDO e

GIUSEPPE PLACIDI, unitamente all’avv. CRISTONI CLAUDIO del foro di

Bologna, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1017/04,

pubblicata il 1 3 luglio 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. GOLIA Aurelio il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Costruzioni Edili Antonio De Leo S.p.a. (successivamente trasformatasi in s.r.l.) convenne in giudizio il Comune di Dozza.

chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà di un’area di mq. 1.000 sita in località (OMISSIS), irreversibilmente destinata all’ampliamento del cimitero, con la contestuale acquisizione a titolo originano da parte del Comune.

1.1. –Con sentenza del 28 settembre 2000, il Tribunale di Bologna rigettò la domanda, ravvisando nella fattispecie un’ipotesi di costruzione su suolo altrui realizzata in buona fede, in considerazione delle trattative per l’acquisto del fondo intercorse tra il Comune ed il dante causa dell’attrice, e dichiarando prescritto il diritto al risarcimento.

2. – L’impugnazione proposta dalla società attrice è stata, rigettata dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 13 luglio 2004.

Premessa l’inadeguatezza della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva applicato il principio di cui all’art. 938 cod. civ., non invocato da alcuna delle parti in causa, la Corte ha osservato che la società attrice, dopo aver posto a fondamento della domanda l’avvenuta perdita del fondo conseguente all’acquisto a titolo originario della proprietà da parte del Comune, nella comparsa conclusionale aveva sostenuto per la prima volta che, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, l’irreversibile trasformazione dell’immobile non si era tradotta in un’occupazione acquisitiva, ma in un’occupazione usurpativa, in tal modo introducendo nel giudizio nuovi temi d’indagine, riproposti con l’atto di appello, che comportavano una modificazione della causa petendi, con la conseguente configurabilità di una nuova domanda, inammissibile in ragione della mancata accettazione del contraddittorio da parte del Comune.

Quanto alla domanda originaria, la Corte ne ha escluso la fondatezza, rilevando che la stessa società attrice aveva ammesso di non essere titolare dei diritto azionato, avendo dichiarato che l’area occupata faceva parte di un fondo da essa acquistato soltanto nell’anno 1981.

mentre i lavori di ampliamento del cimitero erano terminati fin dai 1978, e non risultando che il suo dante causa le avesse trasferito i diritti derivanti dall’occupazione. Ha infine aggiunto, per completezza, che la domanda era stata proposta ad oltre cinque anni di distanza dall’occupazione acquisitiva, senza che fossero stati compiuti efficaci atti internativi.

3. – Avverso la predetta sentenza la Costruzioni Edili Antonio De Leo propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il Comune resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 184 e 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Premesso di aver fatto valere, con l’atto di citazione, il danno consistente nella perdita del diritto di proprietà in conseguenza del comportamento illecito dell’Amministrazione, sostiene che la successiva deduzione dell’occupazione usurpativa, avente i medesimi effetti dell’occupazione appropriativa. non costituiva un mutamento della causa petendi, ma una diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo della pretesa azionata, connessa all’intervenuto mutamento del diritto vivente in materia di espropriazione, che, potendo essere compiuta anche dal giudice, integrava una mera emendatio libelli, 2. — Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’errata qualificazione dei-la fattispecie, in riferimento alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 9 e 15 affermando che. fermi restando il petitum e la causa petendi, costituiti rispettivamente dalla condanna al risarcimento e dall’illiceità dell’occupazione senza titolo dell’immobile da parte dell’Amministrazione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ravvisare nel caso in esame un’occupazione usurpativa, indipendentemente dalla prospettazione delle parti.

3. – Con il terzo motivo, la ricorrente ribadisce l’erroneità della qualificazione della fattispecie, in riferimento alla L. n. 2359 del 1865, artt. 9 e 15 ed agli artt. 2935 e 2948 cod. civ.. osservando che la configurazione del richiamo all’occupazione acquisitiva come mutatio libelli ha condotto la Corte d’Appello ad escludere la natura permanente dell’illecito e la conseguente imprescrittibilità dell’azione risarcitoria. nonostante la mancanza della dichiarazione di pubblica utilità.

4. – Le predette censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto riflettenti l’errata qualificazione della domanda asseritamele emergente dalla sentenza impugnata, sono inammissibili.

Questa Corte ha infatti distinto l’ipotesi in cui la parte lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione di legge (riconducibile all’art. 112) per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un errar in procedendo, in relazione al quale il Giudice di legittimità ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel caso in cui, come nella specie, venga invece in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, che integra un tipico accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, l’apprezzamento compiuto da quest’ultimo è censurabile in sede di legittimità soltanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 17 novembre 2006, n. 24495; 7 luglio 2006. n. 15603; Cass., Sez. 3, 5 agosto 2005. n. 16596).

La deduzione di tale vizio postula peraltro che la parte dimostri l’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento, ovvero che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti, in modo da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratto decidendo non potendo tradursi nella mera sollecitazione di una lettura degli atti processuali diversa da quella emergente dalla sentenza impugnata, al fine di ottenere una revisione dell’accertamento compiuto dal giudice di merito (cfr.

Cass., Sez. lav., 23 maggio 2007. n. 12052; Cass.. Sez. 1. 3 marzo 2007. n. 7972; 7 marzo 2007. n. 5274).

La ricorrente, invece, si limita a ribadire la propria interpretazione della domanda, sforzandosi di dimostrare l’identità del fatto costitutivo posto a fondamento della domanda proposta in appello rispetto a quello fatto valere in primo grado ed insistendo in particolare sull’identità degli effetti dell’occupazione appropriati va e di quella usurpativa, dalla quale discenderebbe a suo avviso l’irrilevanza del riferimento della parte all’una o all’altra fattispecie, spettando al giudice il potere di qualificazione della domanda. Tale potere, nella specie, è stato tuttavia esercitato dalla Corte d’Appello attraverso l’individuazione del diverso titolo delle pretese avanzate nei due gradi di giudizio, avendo essa ritenuto che l’inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità, dedotta per la prima volta dalla ricorrente nella comparsa conclusionale depositata in primo grado e ribadita a sostegno dell’impugnazione, costituisse un fatto del tutto nuovo ed originale rispetto all’irreversibile trasformazione del fondo conseguente all’illecita realizzazione di un’opera di pubblica utilità, posta a fondamento dell’atto di citazione in primo grado. A fronte di questa conclusione, cui la Corte territoriale è pervenuta evidenziando la diversità delle due fattispecie, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto quello fattuale, la ricorrente non si è fatta carico di individuare gli errori logico-giuridici o le contraddizioni da cui risulterebbe affetto l’iter argomentativo seguito, omettendo in particolare di spiegare le ragioni per cui ritiene che l’identità dell’effetto ablativo renda irrilevante la diversità del fatto cui lo stesso si ricollega, costituito per l’occupazione appropriativa dall’irreversibile trasformazione del fondo illegittimamente occupato per la realizzazione dell’opera pubblica, e per quella usurpativa dall’abbandono del diritto di proprietà conseguente all’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni per l’occupazione del fondo in assenza della dichiarazione di pubblica utilità.

5. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la Costruzioni Edili Antonio De Leo S.r.l. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.700.00, ivi compresi Euro 2.500.00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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