Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18440 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Buzzi Unicem S.p.A., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via Bissolati 76, presso gli

avv.ti Rossomando Matteo e Alessandra Giovanetti (Studio Tosetto,

Weigmann e Associati), che lo rappresentano e difendono giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. 7, n. 91 del 31/12/07.

udito l’avv. Giovannetti.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“La Buzzi UNICEM S.p.A. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in un giudizio di impugnativa di un atto attributivo di rendita catastale, ha dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado, favorevole alla contribuente, ritenendo inammissibile l’impugnativa autonoma dell’atto di classamento notificato (come nella specie) unitamente all’atto di accertamento dell’imposta.

L’Agenzia del Territorio non si è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del secondo motivo, rigettato il primo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., assume che il giudice di appello avrebbe dovuto decidere il merito della causa e non limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il giudice di appello ha infatti deciso la causa, dichiarando, implicitamente, inammissibile il ricorso introduttivo.

Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente assume l’ammissibilità del ricorso introduttivo.

Il secondo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, va interpretato nel senso che qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita (ord. 5373/09).

Nella specie risulta che l’atto attributivo della rendita catastale è anteriore al 31 dicembre 1999 ed è stato notificato, unitamente all’avviso di accertamento ICI per l’anno 1998, il 15/10/2002.

La tesi del giudice di appello, secondo cui l’atto attributivo della rendita sarebbe impugnabile solo unitamente all’atto di accertamento, non ha d’altro canto alcun supporto normativo”;

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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