Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18440 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7694/2019 proposto da:

U.O., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzina Salvatore, per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 867/2019 del Tribunale di Napoli, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 03/07/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, da U.O. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e dei presupposti per il rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

Il tribunale ha ritenuto la non credibilità del racconto reso dal ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale, secondo il quale egli sarebbe fuggito dal proprio Paese, la Nigeria, e segnatamente l’Edo state, nel timore di subire la vendetta del nuovo Re, ” O.”, dopo essersi rifiutato di costruire per lui un nuovo focolare, in siffatto compito succedendo al proprio padre a palazzo reale, secondo tradizione, poichè alla morte del nuovo re, anche lui avrebbe dovuto subire la stessa sorte.

2. U.O. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al dichiarato fine “dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente con il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e art. 1 della convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) nonchè art. 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 8.

Il provvedimento impugnato era stato redatto con la tecnica del “copia ed incolla” ed il tribunale aveva mancato di valutare tutti i fatti pertinenti il paese di origine del richiedente, di cui non aveva valorizzato la complessiva ed attuale situazione di contro al disposto cui all’art. 8, comma 3, che prevede che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti, là dove il giudice del merito si era limitato ad affermare che in Nigeria non sarebbe risultata “una totale assenza dello Stato in materia di protezione dei cittadini”.

Rapporti di associazioni internazionali versati in atti nel giudizio di merito avrebbero attestato l’esistenza di una situazione di gravissima insicurezza.

2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente avrebbe dovuto beneficiare della protezione sussidiaria in ragione dell’attuale situazione di instabilità dello Stato di provenienza, attestata nei rapporti delle organizzazione internazionali in atti, in conseguenza dell’attività terroristica in essere in Nigeria, nel contesto di una generale situazione di squilibrio sociale con conseguente grave pericolo per il richiedente in caso di rientro in patria.

Il giudice del merito aveva escluso una minaccia grave ed individuale alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nella zona di Benin City, quella di provenienza del richiedente, richiamando fonti la più recente delle quali risaliva al giugno 2017 e che, come tale, era priva del richiesto, secondo di legittimità, requisito dell’attualità rispetto al momento della decisione.

Il tribunale, senza nemmeno citare fonti attendibili e dotate del requisito dell’attualità, ignorando il rapporto della Farnesina del 13 agosto 2018 e sentenze delle corti di merito, aveva affermato l’insussistenza di una situazione di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e tanto a fronte di una situazione di violenza che coinvolgeva l’intero territorio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa motivazione e nullità in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il tribunale, rendendo un provvedimento nullo, aveva omesso di motivare il rigetto della protezione umanitaria non distinguendo tra le varie forme di protezione.

I giudici del merito e, prima, la commissione territoriale avevano formulato in modo superficiale e frettoloso il giudizio sulla inattendibilità del racconto invece preciso, puntuale e dettagliato.

Il tribunale aveva omesso di valutare l’inserimento in Italia e la situazione di vulnerabilità personale del richiedente nel paese di origine tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria in tal modo non uniformandosi all’obbligo di collaborazione istruttoria.

Il giudice del merito limitando agli Stati del nord e del nord est della Nigeria le “note criticità” non aveva preso in considerazione i mutamenti intervenuti negli ultimi anni documentati da rapporti internazionali che attestano l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata su tutto il territorio della Nigeria.

Il ricorrente si era maggiormente integrato nel tessuto sociale e lavorativo italiano successivamente al diniego della commissione territoriale come agli atti documentato.

4. Il primo è inammissibile in quanto generico là dove contesta a legittimità del provvedimento impugnato in quanto di diniego delle protezioni internazionali senza distinguere partitamente tra le misure richieste e quindi senza dialogo per ciascuna con la motivazione censurata.

La pure dedotta nullità per sostanziale apparenza della motivazione, che si assume mero esito di un procedimento di “copia ed incolla”, non dà conto di siffatta radicale carenza per richiamo ai passaggi decisori che si vorrebbero mancanti.

E’ generica anche la contestazione portata al giudizio di inattendibilità del racconto reso dal richiedente che non si fa carico della denunciata superficialità, fermo il principio per il quale un siffatto giudizio, espressivo di un giudizio di fatto, resta riservato al giudice del merito e rimane aperto ad un sindacato di legittimità negli stretti termini della sua assoluta carenza o incapacità di portare a ricostruzione l’iter logico osservato dal decidente (Cass. n. 3340 del 05/09/9019).

Ritenuti d’altro canto non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (Cass. n. 33096 del 20/12/2018; per la protezione maggiore: Cass. n. 10286 del 29/05/2020).

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè generico ed assertivo là dove nel richiamare il giudice del merito all’utilizzo di fonti aggiornate per accertare la situazione di violenza indiscriminata sofferta da paese di origine del richiedente o in capo a quest’ultimo di un danno grave contesta la fonte utilizzata nel provvedimento impugnato perchè non aggiornata al momento della decisione adottata, per contro menzionando l’esistenza di altre fonti più recenti (“rapporto della Farnesina in data 13 agosto 2018”), che sostengono la diversa dedotta situazione di pregiudizio.

Ferma la non rilevanza della dedotta questione in quanto volta al riconoscimento dei “gravi motivi” legittimanti l’accesso alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), nella premessa non attendibilità del racconto del richiedente protezione, nel resto vale quanto segue.

In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per tassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

Ciò posto, esclusa l’ipotesi del travisamento, neppure dedotta, a nuova individuata fonte manca di decisività là dove viene – riportata, per essa, l’intervenuta “pianificazione” da parte del gruppo terroristico (OMISSIS) “di allargare le proprie azioni all’intero Paese”, l’esistenza “in particolare nel Delta del Niger” di un’elevata attività criminale rivolta contro espatriati e imprese straniere e numerosi atti di pirateria che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere off-shore” e “scontri armati nel contesto di faide locali” che “possono sfociare in atti di violenza indiscriminata contro civili”.

Il riferimento contenuto nella fonte a territori diversi da quelli di Provenienza del ricorrente, così per il Delta State, ed il fenomeno ivi descritto di attacco alle piatteforme petrolifere insieme al “pianificato” attacco a carattere estensivo del gruppo terroristico (OMISSIS) resta privo dell’indicato carattere della decisività non descrivendo un fenomeno pieno e puntuale e neppure facendosi carico – non cogliendo in tal modo la ratio dell’impugnato argomentare – del rilievo contenuto in decreto circa il carattere “improprio” di ogni riferimento a tutto il territorio nigeriano di situazioni che attingono invece “zone poste a centinaia di chilometri di distanza tra di loro e che non presentano alcun oggettivo collegamento rispetto alla zona di provenienza dell’interessato” e, ancora, ai successi conseguiti dalle forze governative nei confronti dei terroristi.

La motivazione sul punto resa dà conto peraltro di deduzioni difensive in quel grado poste che motivatamente disattese dal giudice risultano come tali inammissibilmente reiterate nel giudizio di legittimità.

6. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.

Il tribunale ritiene la non sussistenza del requisito della grave violazione individuale dei diritti umani del ricorrente nel Paese di origine in ragione della non credibilità del suo racconto (Cass. 24/04/2019 n. 11267) e, per l’effetto, esclude situazioni di vulnerabilità personale e l’accesso al rimedio per passaggi che, non integranti la dedotta nullità per mancanza assoluta di motivazione, neppure risultano puntualmente contrastati in ricorso in forza di un generico richiamo a “fonti autorevoli di informazione” che attesterebbero “incontrovertibilmente” una “situazione di violenza indiscriminata su tutto il territorio della Nigeria”, trattandosi di argomenti non capaci di definire la necessaria condizione di vulnerabilità individualizzata premessa delle ragioni di riconoscimento di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Si tratta per vero di una sostanziale contrapposizione al provvedimento impugnato rispetto alle cui conclusioni il ricorso prospetta in modo inammissibile una generica reiterazione delle deduzioni portate nel giudizio di merito senza confrontarsi con la ratio dell’adottata decisione e quindi con la verificata, in quella fase, omessa allegazione di una situazione di vulnerabilità tale da integrare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. n. 4455 del 2018), nella insufficienza ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del vaglio, in via isolata ed astratta, come correttamente ritenuto dal tribunale, del suo livello di integrazione in Italia (Cass. 28/06/2018 n. 17072).

7. Il ricorso deve essere pertanto, e conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’amministrazione si è soltanto formalmente costituita. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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