Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1844 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1844 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 113-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3130

LAVORAZIONE IND COOP ARL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2005 della COMM.TRIB.REG. di
PALERMO, depositata il 27/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 29/01/2014

udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per

Svolgimento del processo

rigettato l’appello proposto dall’Ufficio di Trapani della Agenzia delle Entrate
confermando la decisione di prime cure che aveva annullato l’avviso di accertamento
emesso nei confronti di Lavorazione Industriale Coop. a r.l. avente ad oggetto la
liquidazione della maggiore IVA dovuta sulle prestazioni di lavori di appalto per la
ricostruzione di un capannone industriale sito in Mazara del Vallo ed indebitamente
fatturate nell’anno 1992 alla ditta Meditecno s.r.l. con aliquota d’imposta agevolata al
4% anziché con aliquota ordinaria al 19%.

I Giudici territoriali, ritenevano corretta l’applicazione della aliquota IVA agevolata di
cui all’allegato A n. 25 del Dpr n. 633/72, accertando in fatto che dalla documentazione
amministrativa in possesso della committente Meditecno s.r.l. (tra cui la concessione
rilasciata dal Comune di Mazara del Vallo ai sensi della legge 26.9.1981 n. 536 relativa al recupero
del medesimo immobile danneggiato dal sisma) risultava che erano stati eseguiti lavori di

recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 457/1978,
tanto che la esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile era stata
vincolata al mantenimento delle caratteristiche estetiche originarie ed all’obbligo di
riutilizzo degli originari materiali quali i coppi e gli infissi.

Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate,
con atto notificato in data 12.12.2006 nel domicilio eletto, al difensore nominato ex art.
17 Dlgs n. 546/1992, deducendo un unico motivo.

1
RG n. 113/2007
Ag.Entrate c/Lavorazione Incluse. Coop. a r.l.

La Commissione tributaria della regione Sicilia con sentenza 27.10.2005 n. 49 ha

La società intimata non ha resistito.

Motivi della decisione
La Agenzia fiscale censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione
dell’art. 31 legge 5.8.1987 n. 457 e del Dpr n. 633/1972 , Allegato A. Parte II n. 25, in
relazione all’art. 360co1 n. 3) c.p.c. in quanto avrebbe riconosciuto applicabile

dell’aliquota IVA ridotta prevista invece soltanto per gli interventi di recupero della
edilizia residenziale.

Il motivo è fondato.
Risulta incontestato ed emerge dalla stessa sentenza di appello che l’intervento edilizio
t’. – Geni/3191KP
realizzato dalla società cooperativarriella demolizione e ricostruzione di un capannone
industriale.
A quanto è dato comprendere dagli atti la società appaltatrice ha fatturato i lavori
edilizi applicando l’aliquota IVA del 4% prevista dal n. 25 della Parte II della Tabella A
allegata al Dpr n. 633/72 nel caso di “fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati
eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti
dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”.

Orbene la disciplina degli interventi edilizi dettata dalla Legge del 5 agosto 1978 n.
457 recante “Norme per l’edilizia residenziale”, dispone esclusivamente in ordine alla
edilizia abitativa (privata e pubblica) come è dato desumere dall’inequivoco tenore
dell’art. 1 comma 1 che individua espressamente i seguenti settori di intervento:
„… a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al
recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;

2
RG n. 113/2007
ric. Ag.Entrate c/Lavorazione Industr. Coop. a r.l.

St

all’intervento di demolizione e ricostruzione del capannone industriale la agevolazione

b) gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata a cura di cooperative, imprese,
enti pubblici e singoli cittadini, diretti alla costruzione ed all’acquisto di abitazioni
nonche’ al recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) l’acquisizione e l’urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali…

“.

Ne segue che, indipendentemente dalla natura dell’intervento edilizio effettuato dalla

trasformazione dell’originario immobile),

la diversa destinazione d’uso dell’immobile

ricostruito dalla società cooperativa (capannone industriale) lo sottrae del tutto alla
disciplina normativa della predetta legge n. 457/1978, difettando nella specie il
presupposto della destinazione ad uso residenziale dell’immobile cui è espressamente
ricollegata la agevolazione fiscale, come peraltro già statuito da questa Corte in relazione
ad analoga agevolazione (riduzione della aliquota IVA al 2%) prevista dall’art. 8, primo
comma, del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 891
per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli
interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” (cfr. Corte
cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007 secondo cui “l’aliquota agevolata prevista dall’art.

8, primo comma, del d.L 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 891, per
i corrispettivi di contratti d’appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero edilizio di cui
all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 non è applicabile alle opere eseguite in edifici a
carattere non abitativo né in senso contrario è invocabile il disposto dell’art. 3, comma 11, del d.L
27 aprile 1990 n. 90 (convertito nella legge 26 giugno 1990 n. 65), il quale si è limitato ad
estendere l’agevolazione fiscale ai lavori di ristrutturazione di immobili siti al di fuori del centro
urbano, ma sempre a condizione che fossero destinati a scopo abitativo”), nonchè in relazione a

diversa agevolazione fiscale in materia di imposta di registro ed ipotecaria prevista
dall’art. 5 legge 22.4.1982 n. 168 per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei
piani di recupero di cui agli artt. 27 della legge 5.8.1978 n. 457 (cfr. corte eass. Sez. 5,
Sentenza n. 14152 del 05/06/2013 secondo cui la disposizione agevolativa “pone una norma di
natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimento alla finalità di agevolare sul

3
RG n. 113/2007
ric. Ag.Entrate c/Lavorazione Incluse. Coop. a r.l.

ditta appaltatrice dei lavori (recupero del patrimonio edilizio esistente; nuova costruzione e

ZSENT7
t.^)

N. 3 ,

:2,14

piano tributario lo sviluppo della sola edilizia abitativa, con la conseguenza che detta agevolazione
non spetta in relazione ad una compravendita di immobili con destinazione turistico-alberghiera”).

In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non
occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel
merito ai sensi dell’art. 384co2 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla

liquidate in dispositivo, interamente compensate tra le parti le spese relative ai gradi di
merito.
P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente che condanna alla rifusione delle
spese del presente giudizio liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre le spese prenotate
a debito, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese relative ai precedenti
gradi di merito.

Così deciso nella camera di consiglio 12.11 .2013

società contribuente e la condanna di quest’ultima alle spese del presente giudizio,

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