Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1844 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1844 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
ul ricorgo 25990 2016 peoprnito

MASI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANIATE 11 18, presso lo studio STUDIO GREZ &
ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANO
CASELLATO;
– ricorrente contro
CASE & CO DI VILLA PAOLA LORIMANA;
– intimata avverso la sentenza n. 1310/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 05/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

Data pubblicazione: 25/01/2018

RG. 25990 del 2016 Masi Michele – – Case & CO

Il Collegio:
a) Preso atto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia
fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta

censura si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione
dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
b)Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta
che:
Michele Masi con ricorso del 5 novembre del 2016 ha chiesto a questa
Corte la cassazione della sentenza n. 1310 del 2016 con la quale la
Corte di Appello di Milano riformava la sentenza n. 16456 del 2013
del Tribunale di Milano, che aveva accolto l’opposizione al decreto
ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da Case & Co di Villa Loredana
affermando che la mediazione era stata per intero svolta da un
addetto dell’Agenzia Immobiliare, che non risultava iscritto all’albo dei
mediatori e, dunque, non poteva essere riconosciuto alcun diritto alla
provvigione.
Secondo la Corte di Appello di Milano, al contrario, l’attività di
mediazione sarebbe stata svolta da un agente dell’Agenzia
Immobiliare, regolarmente iscritto all’albo dei mediatori.

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Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso infondato perché la

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La cassazione della sentenza impugnata è stata chiesta per un
motivo, articolato su due profili: per omesso esame circa fatti decisivi
per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (art.
360 n. 5 cod. proc. civ.). L’Agenzia Case & Co di Villa Paola Loredana

Ritiene che il ricorso sia infondato per le seguenti ragioni:
1.= Secondo il ricorrente: a) la Corte distrettuale nel ritenere che
l’attività di mediazione sia stata svolta da un agente dell’Agenzia
Immobiliare iscritto all’albo dei mediatori non avrebbe considerato e
valutato fatti specifici che, al contrario, dimostrerebbero che l’attività
di mediazione, come ha ritenuto il Tribunale di Milano, era stata
svolta da tal Scantamburlo che non risultava iscritto all’albo dei
mediatori. Infatti, il sig. Scantamburlo è colui che ha contattato il sig.
Masi per proporre la vendita del bar pasticceria Gobbi, che ha
accompagnato Masi a visionare la sede del Bar pasticceria Gobbi,
facendo firmare poi il foglio visita delle case & Co, ha dato al sig. Masi
tutte le informazioni inerenti l’affare, ha presenziato e partecipato alla
stesura della prima proposta d’acquisto, nonché all’incontro durante il
quale sono state apportate le modifiche alla seconda versione della
stessa.
b) Sostiene ancora il ricorrente che il sig. Michele Masi i in entrambi i
gradi di giudizio, aveva svolto domande subordinate finalizzate ad
ottenere l’annullamento del contratto di mediazione per dolo (ai sensi
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in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

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dell’art. 1439 cod. civ.) o la risoluzione dello stesso per
inadempimento del mediatore. E al fine di dimostrare l’infondatezza di
tali domande il sig. Masi aveva richiesto l’ammissione dei capitolati di
prova Epperò, anche con riferimento a tali domande subordinate, la

omesso di prendere in considerazione i fatti allegati dalle parti ed in
particolare le condotte tenute da Case & Co per il tramite del proprio
mediatore non abilitato sig. Giuseppe Scantamburlo.
1.1. = Il motivo è infondato sotto entrambi i profili in cui si articola e,
essenzialmente, perché si risolve nella richiesta di una nuova e
diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di
cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla
Corte distrettuale non presenta vizi soggetti al sindacato di legittimità
ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.
A) Nel caso in esame i fatti che, secondo il ricorrente, sarebbero stati
trascurati, risultano, sia pure dalla succinta motivazione della
sentenza, esaminati e valutati dalla Corte distrettuale. “(….) Da parte
dell’Agenzia Case & Co viene riconosciuto unicamente che lo
Scantamburlo abbia fatto la segnalazione di un interesse da parte del
Masi all’acquisto dell’azienda pasticciera e che, successivamente,
abbia accompagnato il Masi ad un primo sopralluogo dei locali. Tra
l’altro è pacifico che l’attività di accompagnatore per conto del
mediatore è un’attività meramente ausiliaria (….) non risultando in
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Corte distrettuale avrebbe, sempre secondo il ricorrente, del tutto

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alcun modo che lo Scantamburlo abbia effettuato tutte le attività
relative alla mediazione (…..) Il fatto poi che Scantamburlo si sia
mosso all’interno dell’attività dell’agenzia come risulterebbe dal
biglietto da visita in cui il nome risulta collegato a quello dell’agenzia,

mediatore svolta in concreto (….)”.
Come appare del tutto evidente la Corte distrettuale ha ampiamente
valutato l’attività e la posizione di Scantamburlo e consapevolmente
ha escluso che l’attività di mediazione oggetto del giudizio sia stata
svolta da Scantamburlo. Va qui tenuto presente che il compito di
valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra
le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al
giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per
Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per
omessa valutazione delle prove e/o di alcuni fatti, non conferisce al
giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera
vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di
controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,
restando escluso che le censure di omesso esame possano risolversi

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nulla significa in ordine all’attività meramente ausiliaria a quella del

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nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle
risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.
Comunque va qui detto che anche se fossero stati dati per ammessi i
capi di prova dedotti dal Masi, essi non avrebbero dimostrato un

Scantamburlo era un collaboratore dell’agenzia, posto che in Agenzia
si è svolta l’attività e gli stessi capi di prova fanno capire che nei
passaggi fondamentali non era lui da solo ad operare ma altri
soggetti. D’altra parte, la possibilità di avvalersi di ausiliari è normale
e consentita e la Corte distrettuale l’ha ravvisata motivatamente.
B ) Infondato è anche il secondo profilo del motivo in esame. Va qui
premesso che, come è già stata detto da questa Corte (ex multis
Cass. n. 23194 del 04/10/2017) qualora con il ricorso per cassazione
siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della
sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a
mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare
specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che
costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di
un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore
addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore,
sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un
controllo sulla decisività delle prove.

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assunto contrario all’inquadramento dato dalla Corte cioè che

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Ora, nel caso in esame, il ricorrente pur lamentando la non
ammissione delle prove e la mancata valutazione di fatti allegati non
chiarisce in che modo quelle prove e/o i fatti allegati avrebbero
portato all’annullamento per dolo del contratto di mediazione e/o

adottata. Il ricorrente non può pretendere che sia la Corte di
Cassazione ad individuare quale sia il nesso logico giuridico che dalle
prove mancate si possa giungere alla tesi sostenuta.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al
regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione posto che
la parte intimata in questa fase non ha svolto attività giudiziale.
2.= Respinto il ricorso, e non essendovi luogo a provvedere sulle
spese stante la carenza di difesa dell’intimato, occorre prendere in
esame la istanza di liquidazione di onorari per patrocinio a spese dello
Stato, relativamente alle spese ed onorari per il giudizio di legittimità
avanzata dall’avv. Adriano Castellano direttamente al Collegio di
questa Corte
Va qui osservato che l’art. 15 quattuordecies della L. 217/90 inserito
dall’art. 13 della L. 134/01 recante in rubrica “liquidazione dei
compensi al difensore ed al consulente tecnico” (disposizioni
interamente abrogate, ad effetto dall’1.7.2002, dall’art. 299 del
D.Leg. 113/02) ha disciplinato – in via generale (e quindi anche con
riguardo al gratuito patrocinio per le opposizioni ad espulsione di cui
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comunque ad una decisione assolutamente diversa da quella

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all’art. 13 c. 8 D.Leg. 286/98) – il procedimento di liquidazione in
discorso ed ha ragionevolmente previsto che, nel mentre alla
liquidazione debba provvedere con decreto motivato l’A.G. che ha
proceduto, al termine di ciascuna fase o grado di merito, per il

quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
La ragionevolezza della previsione di “delega” al giudice a quo (quello
di rinvio, in caso di annullamento, o quello autore della sentenza
impugnata, in caso di rigetto del ricorso) trova preciso conforto nel
fatto che avverso il decreto di liquidazione è rettamente ammessa
opposizione (commi 5-6-7 dell’art. 15 quattuordecies) nelle forme
della L. 794/42 innanzi a Tribunale o Corte di Appello, opposizione,
pertanto, impensabile avverso liquidazioni operate – per il relativo
giudizio – dalla Corte di Cassazione. Entrato in vigore il complesso dei
T.U. sulle spese di giustizia (nn. 113- 114- 115 del 30.5.2002), in
linea generale si è disciplinata la liquidazione negli artt. 82-83-84-170
del testo legislativo (n. 113) e si è statuito all’art. 142 del medesimo
decreto che, con riguardo alle liquidazioni di onorari a difensori e
compensi ad ausiliari nei processi di opposizione ad espulsione ex art.
13 D.Leg. 286/98, la liquidazione venga operata dal magistrato nei
modi di cui agli artt. 82 ed 83 e, salva l’opposizione di cui all’articolo
84. Orbene, nell’art. 82 (relativo alla liquidazione degli onorari) non è
riproposta la menzionata “ragionevole” previsione della competenza a
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giudizio di Cassazione debba procedere il giudice del rinvio, ovvero,

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liquidare il dovuto per il giudizio di cassazione già introdotta dall’art.
15 quattuordecies della legge 134/01, nel mentre, all’art. 83, relativo
alla liquidazione delle spettanze dovute all’ausiliario o CTP, la
previsione è formulata.

previsione esplicita di una ipotesi affatto irrealizzabile (compensi per
l’attività di ausiliari e CTP svolta innanzi alla Corte di Cassazione),
trovi spiegazione in una mera incompletezza nella riproposizione
testuale nel Testo Unico della previsione unitaria del più volte citato
art. 15 quattuordecies della legge del 2001, e, cioè, nella presumibile
erroneità nella collocazione della previsione (nell’art. 83 anziché
nell’art. 82) da parte di un Testo Unico che, come tale, ha
notoriamente valore ricognitivo delle norme in vigore e che
ricomprende, abrogandole.
E poiché al risultato di una interpretazione ragionevole e
costituzionalmente corretta è ben possibile pervenire, attraverso una
lettura unitaria degli artt. 82 ed 83 e ravvisando nella descritta
previsione il frutto di un errore di collocazione intervenuto nella
scomposizione della norma unica che il T.U. ha inteso riproporre, ne
consegue che per la liquidazione degli onorari al difensore della parte
ammessa a gratuito patrocinio maturati nel giudizio di Cassazione è
onere dell’interessato proporre l’istanza al giudice di rinvio, ovvero, al
giudice la cui pronunzia è medio tempore divenuta irrevocabile e che
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Pare al Collegio che l’anomalia della omissione de qua, assieme alla

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avverso la decisione è ammessa l’opposizione nelle forme dell’art.
170.
Pertanto la richiesta formulata, in questa sede, deve ritenersi
inammissibile.

La Corte rigetta il ricorso
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 12 settembre
2017
Il Presidente
P

ti

P.Q.M.

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