Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18439 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18439 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 11687-2017 proposto da:
MASTINU ANGELO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Giovine
Italia 7, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Carnevali, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lorenzo Bertino;
– ricorrente contro
FRIZZI LAVINIA, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere
Arnaldo da Brescia 9/10, presso lo studio dell’avvocato Vittoria
Paolini, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolo
Grisa;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2486/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO,
depositata il 02/08/2016;

Data pubblicazione: 12/07/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Rilevato che:
– Mastinu Angelo ha proposto due motivi di ricorso per la
cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale
di Bergamo, in riforma della sentenza emessa dal locale Giudice di

di Frizzi Lavinia (parte convenuta) alla rimozione degli alberi di alto
fusto impiantati in violazione delle distanze legali dal confine;
– Frizzi Lavinia ha resistito con controricorso;
– il ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per non avere il Tribunale considerato che la presenza degli
alberi potrebbe compromettere la stabilità del muro esistente tra i
due fondi) è manifestamente infondato, in quanto – secondo la
giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di
discostarsi – in presenza di muro divisorio posto sul confine, ai sensi
dell’art. 892 ultimo comma cod. civ., è consentito mantenere gli
alberi a distanza inferiori a quella prescritta dalla legge, ove essi non
superano l’altezza del muro divisorio, alla sola condizione che non
determinino diminuzione di aria luce e veduta (Cass. n. 21010/2008;
n. 12956/2000), irrilevante essendo il pericolo per la stabilità del
muro di confine ai fini della tutela ex art. 892 cit.;
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la deroga delle
distanze prevista dal quarto comma dell’art. 892 cod. civ. fosse
applicabile anche in presenza di muro di contenimento) è
manifestamente infondato, in quanto – premesso che la nozione di
muro divisorio, ai sensi del quarto comma dell’art 892 cod. civ.,

-2-

pace, rigettò la domanda con la quale egli aveva chiesto la condanna

coincide con quella di muro divisorio risultante dall’art. 881 cod. civ. e
che muro, a tali effetti, è soltanto quel manufatto che impedisce al
vicino di vedere le piante altrui, essendo la ratio della norma quella di
nascondere le piante stesse alla vista del vicino (cfr. Cass., Sez. 2,
n. 968 del 14/03/1975) – nel caso di fondi a dislivello il muro di
contenimento può svolgere anche la funzione di muro divisorio per la

Sez. 2, n. 12457 del 02/12/1995; Sez. 2, n. 9137 del 28/08/1993) e,
come tale, è sussumibile in parte qua nella fattispecie di cui all’art.
892 cod. civ. quarto comma cod. civ.;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi
rispetto ai motivi di ricorso;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna
della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle
spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R.

n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 (millequattrocento) per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

parte che emerge dal piano di campagna del fondo superiore (Cass.,

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