Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18439 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 08/09/2011), n.18439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 312284-2005 proposto da:

MARR ALISURGEL S.R.L., in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. BORSIERI 20, presso

l’avvocato PIELLI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BOLDRINI GIOVANNI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA TURISTICA ARMONIA COOPERATIVA A R.L., in persona del

Curatore Avv. R.L. pro tempore, domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GRECO ANTONINO,

giusta procura speciale per Notaio Dott. EMANUELE PENSAVALLE di

SIRACUSA – Rep. n. 84109 del 29.3.07;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1249/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARIO PISELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l’Avvocato ANTONINO GRECO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 10.6.2002, in accoglimento della domanda ex art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall. proposta dal Fallimento della Società Turistica Armonia coop. a r.l. nei confronti della Marr Alisurgel s.r.l., dichiarò l’inefficacia dei pagamenti che, nel biennio anteriore alla dichiarazione di insolvenza, la società poi fallita aveva eseguito in favore della convenuta attraverso la cessione dei crediti, per complessive L. 829.305.479 (Euro 428.300,54), da essa vantati verso la USL n. (OMISSIS) di Siracusa e condannò la cessionaria a restituire al Fallimento la somma predetta, maggiorata degli interessi legali.

Il gravame proposto dalla Marr Alisurgel s.r.l. contro la decisione fu respinto dalla Corte d’Appello di Siracusa che, tuttavia, rilevato che il Fallimento aveva prodotto documentazione proveniente dalla USL dalla quale emergeva che la somma effettivamente incassata dall’appellante in forza delle cessioni ammontava ad Euro 378.948,19, con sentenza del 9.5.05, riformò parzialmente la statuizione di condanna, riducendola al predetto importo.

Marr Alisurgel s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi.

Il Fallimento della Coop. Turistica Armonia non ha svolto difese scritte, ma ha presenziato all’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, Marr Alisurgel, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 67, L. Fall., lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto che le cessioni dedotte in giudizio costituivano mezzi anormali di pagamento. Rileva in proposito che la cessione di credito è, di per sè, atto neutro; che spetta al giudice stabilire se, in relazione alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, essa abbia assunto la valenza di atto anomalo solutorio, cosa, del resto, riconosciuta dallo stesso collegio giudicante, allorchè ha affermato che la cessione non integra strumento ex se anomalo qualora sia stata prevista come mezzo di pagamento contestuale al sorgere del credito; che tuttavia la Corte ha errato nell’escludere la normalità della cessione allorchè essa sia il mezzo di pagamento comunemente utilizzato per regolare una determinata categoria di operazioni commerciali; che, nel caso di rapporti commerciali intercorrenti fra una società appaltatrice di servizi pubblici ed i suoi fornitori, il fatto che la cessione integri il mezzo di pagamento per antonomasia è notorio; che, nella specie, la circostanza non era mai stata oggetto di contestazione da parte del Fallimento e trovava ulteriore conferma nella documentazione versata in atti, sebbene relativa a rapporti contrattuali con la P.A. diversi da quello dedotto in giudizio. Il motivo va dichiarato inammissibile.

Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il giudice d’appello, dopo aver richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la cessione di credito è di per sè un negozio neutro, che si caratterizza come anomalo, rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti (e come tale è assoggettabile a revocatoria fallimentare a norma dell’art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall.), se compiuto in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, mentre si sottrae all’azione fallimentare qualora sia stata stipulata in funzione di garanzia di un debito contestualmente sorto (da ultimo, fra molte, Cass. nn. 17683/09, 1617/09, 22014/07), ne ha fatto corretta applicazione, escludendo – in base ad un giudizio di mero fatto, fondato sull’esame delle risultanze processuali – che nel caso di specie vi fosse prova che la cessione era stata pattuita ab origine quale mezzo di pagamento delle forniture eseguite da Marr Alisurgel in favore della cooperativa poi fallita.

La ricorrente, rimproverando alla Corte di merito di non aver tenuto conto che le cessioni costituiscono strumento usualmente utilizzato nella pratica per regolare le poste di dare/avere da chi sia appaltatore di beni o servizi pubblici, sembra suggerire che, in presenza di tali fattispecie negoziali, debba giungersi ad un’interpretazione più ampia della nozione di “mezzo normale di pagamento”, ma non spiega perchè, in siffatte ipotesi, il principio giurisprudenziale appena enunciato dovrebbe essere disatteso, nè si spinge sino al punto di affermare che la revocabilità ex art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall. del versamento solutorio eseguito attraverso la cessione di crediti vantati nei confronti della P.A. dovrebbe essere esclusa anche qualora tale mezzo risultasse utilizzato per estinguere un debito anteriormente sorto e che, secondo le originarie previsioni contrattuali, avrebbe dovuto essere soddisfatto con denaro liquido.

La censura, che si rivela, dunque, del tutto generica e priva di attinenza alla decisione in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non può essere esaminata neppure ove, più correttamente, la si intenda volta a denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ignorato il fatto, asseritamene “notorio” (e che dunque esonerava la Marr dall’onere della prova), che, nei rapporti commerciali come quello dedotto in giudizio, le cessioni costituiscono mezzo ordinario di pagamento (in quanto tale pattuito, secondo ciò che sembra sottintendere la ricorrente, sin dal momento della stipula del contratto), Sotto tale profilo, è sufficiente rilevare che il ricorso al notorio, derogando al principio dispositivo della prova ed al principio del contraddittorio, attiene ad un potere discrezionale del giudice il cui mancato esercizio non può essere sindacato in sede di legittimità (Cass. nn. 6023/09, 4051/07).

2) Con il secondo motivo di ricorso, la Marr, denunciando vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamenta che la Corte territoriale abbia escluso che essa avesse assolto all’onere di provare che la cessione di credito era stata prevista quale modalità di pagamento delle forniture sin dalla data di conclusione del contratto; assume che la circostanza, dedotta nella comparsa di risposta, doveva ritenersi pacifica, posto che la curatela non l’aveva mai contestata nel corso del giudizio di primo grado ed anzi aveva esplicitamente ammesso, a pag. 2 dell’atto di citazione, che “la Coop. Turistica Armonia aveva operato in modo prevalente col sistema delle cessioni”; rileva, inoltre, che il giudice d’appello, affermando che tale asserzione non poteva ritenersi ammissiva della normalità della dedotta modalità di pagamento, ha da un lato confuso il piano giuridico con quello storico-fattuale e dall’altro non tenuto conto del complessivo comportamento processuale dell’attore.

Il motivo è infondato.

Va in primo luogo rilevato che Marr Alisurgel, secondo quanto emerge da quei passi della comparsa di risposta integralmente riportati nel motivo, nel costituirsi in giudizio non ha specificamente dedotto di aver pattuito con la cooperativa, sin dal momento della stipula del contratto, che il pagamento delle forniture sarebbe avvenuto attraverso le cessioni, ma si è limitata ad affermare che “le società aggiudicatarie dell’appalto, per pagare il proprio fornitore,…sono solite adottare il sistema di cedergli direttamente una quota dei crediti nei confronti degli enti pubblici appaltanti” e che “.. risulta chiaro a chiunque che in tali circostanze, la cessione di credito … non solo è un sistema di pagamento del tutto normale, ma … può definirsi “il normale e più adottato mezzo di pagamento”.

Ne consegue, da un lato, che il silenzio serbato dalla curatela rispetto a tali asserzioni non può essere valso ad esonerare la Marr dal fornire la prova di una circostanza neppure allegata, e, dall’altro, che, essendosi il giudizio di primo grado incentrato sulla questione giuridica generale dell’assoggettabilità a revocatoria ex art. 67, comma 1, L. Fall. del pagamento pattuito a mezzo cessioni, la Corte di merito ha esattamente rilevato che l’assunto del Fallimento, secondo cui la cooperativa aveva operato prevalentemente col sistema delle cessioni, siccome contenuto nella parte dell’atto introduttivo volta a descrivere le ragioni del dissesto societario, non implicava il riconoscimento della normalità della dedotta modalità di pagamento.

Va aggiunto che, una volta (erroneamente) affermata dal Fallimento la assoggettabilità tout court a revocatoria dei pagamenti eseguiti a mezzo cessioni ed (altrettanto erroneamente) negata tout court dalla Marr la anormalità del mezzo, in ragione della tipologia del contratto, spettava al giudice di applicare alla fattispecie in esame il disposto dell’art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall. in maniera conforme ai principi costantemente enunciati in materia da questa Corte.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che nel corso del giudizio di primo grado il contraddittorio non abbia avuto a specifico oggetto la questione della contestualità fra il rilascio delle cessioni ed il sorgere del debito, non comporta che detta contestualità dovesse ritenersi pacifica fra le parti.

3) Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando ulteriore vizio di motivazione della sentenza, lamenta l’errata valutazione da parte della Corte di merito degli elementi probatori da essa allegati per vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza e deduce che il collegio giudicante, anzichè esaminarli separatamente, avrebbe dovuto considerarli nel loro complesso.

4) Con il quarto motivo, Marr Alisurgel denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè vizio di motivazione, e lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto non indispensabili -in quanto relativi a circostanze generiche o comunque non attinenti al rapporto contrattuale – e perciò inammissibili, i capitoli di prova testimoniale da essa articolati per la prima volta in grado d’appello. Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, vanno dichiarate inammissibili. L’una contesta infatti in via del tutto generica la motivazione in base alla quale il giudice d’appello ha ritenuto che la Marr non avesse assolto all’onere di provare la propria inscientia decoctionis e si risolve nella pretesa di ottenere un diverso apprezzamento delle circostanze oggetto di valutazione; l’altra difetta invece del requisito dell’autosufficienza, avendo la ricorrente omesso di specificare quali testi avrebbero dovuto essere escussi sui capitoli di prova articolati ed essendo precluso a questa Corte, che non può procedere di propria iniziativa ad un esame degli atti processuali, di verificare se essi siano stati tempestivamente indicati nell’atto di appello. 5) E’ inammissibile anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale Marr Alisurgel, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e.e. lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che fosse a suo carico l’onere di provare il mancato incasso delle cessioni. Il motivo, infatti, per un parte, è affidato a un argomento difensivo (l’essere l’effettivo incasso dei crediti fatto costitutivo della domanda di condanna alla ripetizione dei pagamenti) che non risulta essere stato dedotto in sede di appello, e, per l’altra, non contiene alcuna specifica ragione di censura della motivazione sulla quale si fonda la pronuncia, sul punto, della Corte di merito, sintetizzabile nella considerazione che – poichè l’adesione della P.A. alla cessione dei crediti vantati nei suoi confronti è richiesta, in deroga al principio generale di cui all’art. 1260 c.c., a garanzia della regolare esecuzione dei contratti stipulati, e che pertanto il difetto di adesione dell’ente pubblico determina l’inefficacia del negozio di cessione solo in via provvisoria, ovvero sino alla conclusione del rapporto contrattuale – nel caso di specie la mancata prova del consenso prestato dalla USL ceduta era privo di rilievo, non essendo contestato fra le parti che i contratti sottostanti ai rapporti fra cedente e cessionaria (cioè i contratti di fornitura) avessero avuto regolare esecuzione.

Resta assorbita l’ulteriore doglianza illustrata nel motivo, con la quale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuta ammissibile la produzione del nuovo documento allegato dal Fallimento in grado d’appello, peraltro correttamente rilevando come, una volta escluso che sull’appellato gravasse l’onere di provare l’avvenuto incasso delle cessioni, il documento non andasse neppure considerato sotto il profilo probatorio, ma unicamente come manifestazione della volontà della curatela di ridurre la domanda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta dal Fallimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Marr Alisurgel s.r.l. a pagare al Fallimento della Turistica Armonia, soc. coop. a r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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