Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18439 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Milizie 38, presso l’avv. Mario Monzini, rappresentato e difeso

dall’avv. Raffaelli Edmondo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 144/66/07 del 27/12/07.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“Il contribuente propone ricorso per cassazione, nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dell’esattore Bergamo Esattorie S.p.A., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello a lui proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro un atto di intimazione di pagamento, la previa cartella di pagamento e “tutti gli atti preordinati e successivi”.

L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso mentre la S.p.A. Bergamo Esattorie non si è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20 della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e l’omessa motivazione circa i presupposti per la reiscrizione a ruolo, chiede a questa Corte se “viola i poteri di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20 quell’Ufficio finanziario che procede alla reiscrizione a ruolo di tributi (accise) prescritti ai sensi della normativa di cui alla L. n. 504 del 1995, art. 15 e senza verificare il pagamento di una diversa partita di credito come previsto dal D.M. Giustizia 18 maggio 2005, art. 1″, mentre, con il secondo motivo, deduce vizi di motivazione quanto al rigetto dell’istanza di rimessione in termini in riferimento all’impugnativa della cartella di pagamento notificatagli (come si evince dal controricorso e non dal ricorso) il 29 luglio 2004 e dunque oltre un anno prima del ricorso in primo grado, notificato il 2/11/05.

Il primo motivo è inammissibile ed il secondo è infondato.

La questione introdotta con il primo motivo, riguardando l’iscrizione a ruolo, avrebbe infatti dovuto sollevarsi in sede di impugnativa della cartella di pagamento, viceversa non impugnata, mentre il rigetto dell’istanza di rimessione in termini – a prescindere dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992 non prevede tale istituto – appare comunque congruamente motivata con riferimento a circostanze che rendono non verosimile la dimenticanza, quali l’importo della cartella (più di L. tre miliardi) ed il fatto che il contribuente fosse all’epoca assistito da un avvocato”;

che il ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10.100,00 di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10.100,00 di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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