Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18438 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18438 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 25798-2017 proposto da:
CENNACCHI CORRADO su ricorso presentato da ILYARDI
GABRIELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FRANCESCO CRISPI 36, presso lo studio dell’avvocato LUCIA DE
GUIDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURIZIO BIANCHI;

– ricorrente avverso la sentenza n. 3518/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;

Data pubblicazione: 12/07/2018

ritenuto che l’avv. Lucia De Guidi, difensore di Corrado Cenacchi,
controricorrente nel processo n. 15185/2012, definito con sentenza n.
3518/2017 di questa Corte, con la quale venne rigettato il ricorso
proposto da Gabriella Ilardi, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese legali in favore del Cenacchi, ricorre affinché, a

della medesima, dichiaratasi antistataria in seno alla memoria
illustrativa (Sez. L., n. 12111, 29/5/2014);
considerato che, in effetti, per mero materiale errore la invocata
distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il
presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine,
siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 16037 del 7/7/2010), può
procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione
degli errori materiali (artt. 287 e 23, cod. proc. civ.), anche allo scopo
di cui all’art. 391 bis, cod. proc. ci\ .;
P.Q.M.
dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo
della sentenza di questa Sezione n. 3518/2017, depositata il 9/2/2017,
dopo le parole “che liquida” debbi aggiungersi l’espressione: “distratte
in favore dell’avv. Lucia De Guidi del Foro di Roma”, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di
Così deciso in Roma il 20 f-b e ai , ) 2018
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(Felice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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correzione di materiale errore, venga disposta la distrazione in favore

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