Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18438 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. I, 09/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 09/07/2019), n.18438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20617/2018 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Lara Petracci;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 6699/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 da Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 25.5.2018, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta da E.O., cittadino della (OMISSIS). Il Tribunale ha ritenuto che le circostanze che, secondo il richiedente, avevano determinato la sua fuga dal paese d’origine, riguardavano vicende di natura privata e di giustizia ordinaria, trattandosi in ogni caso di timori connessi a superstizione.

E.O. propone ricorso per cassazione per tre motivi, resistiti con controricorso dal Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in riferimento al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto, decisivo della controversia, relativo alle ragioni per le quali esso richiedente aveva deciso di fuggire dal suo Paese, e che andavano individuate nel timore di subire un danno grave alla propria vita, ad opera della setta degli (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 7 e art. 14, lett. a) e b); del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis. Il Tribunale, lamenta il ricorrente, non ha esaminato l’effettiva ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, erroneamente ritenendo che le ragioni per cui aveva affermato di lasciare il Paese “anche laddove credibili, restano confinate nei limiti della vicenda di vita privata”, e ciò senza considerare il potere intimidatorio della setta degli (OMISSIS), capace di infliggere cruente sanzioni a chi provi ad opporsi alle sue finalità.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 ed omesso esame del fatto decisivo relativo alla valutazione della situazione oggettiva di pericolo esistente in Nigeria, dovuta a violenza diffusa e non controllata e non controllabile dalle autorità statuali.

4. La prima censura è inammissibile. Essa è dichiaratamente riferita al vizio motivazionale, che, a seguito della modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 non risulta più deducibile con ricorso per cassazione. Il motivo, peraltro, è generico, in quanto non riporta, mediante opportuna trascrizione, le ragioni di fuga esposte nel ricorso introduttivo, e tale omissione che appare esiziale, tenuto conto che il decreto, nell’ascrivere a superstizione le paure esposte, afferma che “il richiedente non ha infatti riferito di avere subito aggressioni e/o minacce, ma di aver deciso di andare via dal paese dopo la morte dell’amato cane” mentre il motivo indica tali ragioni nell’uccisione, ad opera degli (OMISSIS), del proprio padre, di tre fratelli e di una sorella.

5. Da tanto consegue che la doglianza, svolta nel secondo motivo, riferita alla violazione delle norme in tema di apprezzamento della credibilità del racconto, è inammissibile, non constando, appunto, esser stato dedotto alcun tipo di danno grave, mentre la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, riferita al potere intimidatorio della setta ed alla brutalità dei suoi metodi, svolta nel terzo motivo, è insussistente, dovendo qui trovare applicazione il condivisibile principio, secondo cui, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (Cass. n. 30105 del 2018).

6. Contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, la situazione generale della zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) è stata oggetto di specifico esame da parte del Tribunale, che ha, appunto, escluso, sulla scorta di svariati reports, espressamente citati, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, evidenziando, da una parte, la presenza di istituzioni, nell’ordinamento dello Stato di provenienza, in grado di proteggere il ricorrente in ipotesi di concreto ed effettivo pericolo, e, dall’altra, l’insussistenza di una condizione di violenza generalizzata.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA