Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18438 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., con domicilio eletto in Roma,

via Boezio n. 6, presso l’Avv. Massimo Luconi, rappresentata e difesa

dall’Avv. Zerilli Mariastella, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.V. e D.V.G., falliti;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Palermo n.

342/2004 depositata il 31 marzo 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 6 luglio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ricorre per cassazione nei (confronti della sentenza della corte d’appello in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Marsala, l’ha condannata al pagamento della somma di Euro 57.829,28, oltre accessori e spese, in accoglimento dell’azione revocatoria esperita dalla curatela del fallimento di B.V. e D.V. G..

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la corte d’appello nel non ritenere prescritta l’azione esercitata dalla curatela.

L’intimato fallimento non ha proposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova premettere che è pacifico in fatto che l’azione revocatoria del cui accoglimento ci si duole è stata esperita dalla curatela fallimentare con atto di citazione in data 29 marzo 1993 dopo l’estinzione del giudizio di opposizione allo stato passivo instaurato dall’istituto bancario e nell’ambito del quale il curatore aveva proposto l’azione revocatoria in via riconvenzionale con domanda in data 28 maggio 1988 e quindi tempestivamente rispetto alla dichiarazione di fallimento intervenuta in data 26.2.1986.

Sostiene la ricorrente che l’effetto interruttivo ottenuto in sede fallimentare sarebbe venuto meno con l’estinzione del giudizio, essendo l’azione revocatoria di natura costitutiva ed assumendo mero valore di costituzione in mora (e quindi insufficiente ad interrompere la prescrizione) l’esercizio dell’azione in un giudizio poi estinto.

La censura e infondata. Premesso che non vi e dubbio che, nel regime applicabile ratione temporis, la prescrizione del diritto potestativo all’azione revocatoria potesse essere interrotto unicamente con l’esercizio dell’azione giudiziale e non con un semplice atto di messa in mora (Cassazione civile, sez. un., 13 giugno 1996, n. 5443), giova rilevare che l’art. 2945 c.c. prevede che l’interruzione della prescrizione verificatasi per effetto della notificazione dell’atto con cui si inizia il giudizio o della domanda proposta nel corso dello stesso (art. 2943 c.c., comma 1 e 2) abbia efficacia fino al momento in cui diviene definitiva la sentenza che lo definisce;

prevede altresì che, se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo. A fronte del chiaro dato normativo non vi è spazio per un’interpretazione volta ad attribuire efficacia interruttiva all’atto introduttivo del giudizio solo nell’ipotesi di esercizio di azioni di natura non costitutiva equiparando l’esercizio dell’azione in caso di estinzione del giudizio ad un semplice atto di messa in mora; ciò che importa, invero, ai fini dell’interruzione della prescrizione è la manifestazione della volontà di voler esercitare il diritto, altro essendo che tale manifestazione, per essere rilevante, possa consistere nella semplice messa in mora allorquando preesiste l’obbligazione di cui si sollecita l’adempimento oppure debba estrinsecarsi in un’azione giudiziale quando si tratti di far valere un diritto potestativo.

Infondato è altresì l’ulteriore argomento difensivo secondo cui l’effetto interattivo non si sarebbe verificato in considerazione dell’inammissibilità dell’azione revocatoria proposta in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione allo stato passivo in quanto questa Corte ha già ritenuto che l’effetto interattivo si verifica anche nel caso di domanda inammissibile a condizione che la stessa sia portata a conoscenza della controparte (ex aliis:

Cassazione civile, sez. 3^, 16 gennaio 2009, n. 1083; Cassazione civile, sez. 3^, 9 marzo 2006, n. 5104), circostanza, questa, del tutto pacifica.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata curatela.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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