Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18437 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 20/09/2016), n.18437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11574-2014 proposto da:

T.D., A.M., V.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO CRETELLA giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUTALIA SUD SPA, REGIONE CAMPANIA, incorporante di EQUITALIA POLIS

SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO TRIESTE 140, presso lo studio dell’avvocato

CRISTODARO TARANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALESSANDRA LANZETTA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente successivo –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, REGIONE CAMPANIA, incorporante di EQUITALIA POLIS

SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO TRIESTE 140, presso lo studio dell’avvocato

CRISTOFARO TARANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALESSANDRA LANZETTA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza a 8046/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

30/06/2012, depositata il 06/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“a seguito di ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato “improcedibile” l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.p., vengono qui impugnate la sentenza di primo grado indicata in epigrafe, nonchè l’ordinanza di inammissibilità.

Un primo ricorso è proposto dai terzi opponenti ex art. 619 c.p.c., i quali assumono, il T. e l’ A., di essere proprietari (e la V. comodataria) dei beni mobili pignorati da Equitalia Sud S.p.A. ai danni del debitore avv. Claudio Cretella; un secondo ricorso è proposto da quest’ultimo.

Entrambi i ricorsi appaiono inammissibili.

L’art. 348 ter c.p.c., comma 3, è chiaro nel prevedere che il termine per impugnare la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione, da parte della cancelleria, dell’ordinanza della Corte d’Appello ovvero dalla sua notificazione, ma soltanto se anteriore. Riserva, inoltre, l’applicazione dell’art. 327 c.p.c., nei limiti di compatibilità, quindi all’eventualità che non vi siano state nè comunicazione nè notificazione (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 25208/15).

Nella specie, l’ordinanza della Corte d’Appello è indicata come depositata in Cancelleria in data 1 ottobre 2013, mentre entrambi i ricorsi sono stati consegnati per le notificazioni il 28 marzo 2014, ben oltre il termine di sessanta giorni di cui agli artt. 348 ter e 325 c.p.c..

Ai fini della tempestività dei ricorsi, la comunicazione dell’ordinanza, se effettuata dalla cancelleria, sarebbe dovuta risultare anteriore di non più di sessanta giorni rispetto alla data di notificazione (quindi, ricevuta dopo il 28 gennaio 2014).

In tale situazione processuale sarebbe stato onere delle parti ricorrenti, nel rispetto del principio di autosufficienza, precisare che la cancelleria della Corte d’Appello non aveva comunicato l’ordinanza – nè che la stessa era stata notificata, sicchè bene si sarebbero potute avvalere del termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. – ovvero indicare la data della sua comunicazione (cfr. Cass. ord. n. 20236/15) o, quanto meno, produrre l’avviso di cancelleria, al fine di consentirne il controllo a questa Corte.

In mancanza, si prospetta l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sui ricorsi, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

In conclusione, sia il ricorso principale che l’incidentale vanno dichiarati inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti con Equitalia Polis S.p.A..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principali ed incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi, dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti, principali ed incidentali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di Equitalia Polis S.p.A., nell’importo complessivo di Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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