Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18437 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 08/09/2011), n.18437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FINEUROPA S.P.A. (ora IMPREME S.P.A.), in persona del presidente p.t.

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, alla via G.

Pisanelli n. 2. presso l’avv. prof. POMPA VINCENZO, dal quale,

unitamente all’avv. prof. GIORGIO DI MEO è rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SUESSA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4666/04,

pubblicata il 2 novembre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

aprile 2011 dal Consigliere dott. Guido Mcrcolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. GAMBARDELLA Vincenzo il quale ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Fineuropa S.p.a. impugnò il lodo arbitrale emesso il 17 maggio 2000. con cui era stata condannata a pagare alla Suessa S.r.l.

la somma di L. 64.692.015. oltre interessi e rivalutazione, a saldo del corrispettivo dovuto per il completamento di un edificio sito in Roma, con il rigetto dell’eccezione di compensazione tra il credito fatto valere dall’appaltatrice e quello di L. 60.000.000 fatto valere da essa committente a titolo di penale per il ritardo nell’ultimazione dei lavori.

1.1. Con sentenza del 2 novembre 2004, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ritenendo incensurabile, in quanto attinente al merito, l’interpretazione fornita dagli arbitri della clausola contrattuale che disciplinava la penale per il ritardo, ed escludendo l’omessa motivazione in ordine all’eccezione di compensazione, in quanto gli arbitri avevano ritenuto che la spontanea esecuzione parziale dell’appalto da parte della committente impedisse l’applicazione della clausola penale.

2. – Avverso la predetta sentenza la Fineuropa (successivamente incorporata dalla Impreme S.p.a. con atto per notaio Paolo Farinaro del 28 dicembre 2005, rep. n. 195192) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La Suessa non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. cod. civ. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 823 c.p.c., n. 3, art. 829 c.p.c., commi 1, n. 5, e comma 2, affermando che la Corte d’Appello ha errato nel dichiarare inammissibile la censura riguardante l’interpretazione del contratto di appalto, avendo essa contestato la correttezza dell’applicazione dei canoni ermeneutici da parte degli arbitri, sul presupposto che la contestazione per iscritto del ritardo nella consegna dell’opera, da essi ritenuta necessaria ai fini dell’applicabilità della penale, condizionava soltanto la deduzione del relativo importo dai pagamenti in corso d’opera. La Corte ha altresì violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo omesso di considerare che il ritardo nella consegna era pacifico e che gli arbitri non avevano neppure proposto un’interpretazione alternativa della clausola contrattuale, mentre avevano riconosciuto il diritto dell’appaltatrice allo svincolo dei decimi a garanzia, pur in mancanza del collaudo.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si limita a riproporre in questa sede la censura sollevata dinanzi alla Corte d’Appello, secondo cui gli arbitri avrebbero erroneamente interpretato la clausola contrattuale che disciplinava la penale per il ritardo nell’ultimazione dell’opera, contestando la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che le critiche da essa proposte attenessero al merito della controversia deferita al collegio arbitrale. A tal fine, essa denuncia genericamente la violazione dell’art. 1362 e ss. cod. civ., omettendo di specificare le ragioni addotte dagli arbitri a fondamento della diversa interprelazione fornita con il lodo impugnato, nonchè di indicare i canoni ermeneutici di cui ha fatto specificamente valere la violazione.

Tali modalità di proposizione dell’impugnazione, impedendo di cogliere la portata delle censure mosse alla sentenza impugnata, si pongono in contrasto con i limiti del sindacato spettante alla Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione pronunciata dalla corte d’appello sull’impugnazione del lodo arbitrale.

Com’c noto, infatti, l’accertamento dell’accordo delle parti, ai fini dell’interpretazione del contratto, costituisce un’indagine di fatto rimessa al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico attraverso il quale il giudice è giunto ad attribuire al contratto un determinato contenuto, oppure per violazione – delle norme ermeneutiche di cui all’art. 1362 e ss.

cod. civ.; il medesimo accertamento, in caso di arbitrato, è rimesso agli arbitri, ed è sindacabile entro gli stessi limiti da parte della corte d’appello in sede di impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., configurandosi tale impugnazione, nella sua fase rescindente, come controllo di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, 7 febbraio 2007. n. 2717). Pertanto, la parte che lamenti la violazione dell’art. 1362 e ss. cod. civ. non può limitarsi a richiamare genericamente le regole poste da tali articoli, ma è tenuta a specificare i canoni in concreto violati, nonchè il punto ed il modo in cui l’arbitro si sia da essi discostato, non risultando sufficiente a tal fine una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso Sa mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, traducendosi la stessa, in sostanza, nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1 22 settembre 2000, n. 12550).

A sua volta, la decisione della corte d’appello è impugnabile con il ricorso per cassazione solo per vizi della sentenza e non anche per vizi del lodo, spettando alla Corte di cassazione soltanto il compito di verificare se la corte territoriale abbia esaminato la censura di violazione delle norme sull’interpretazione e dato della soluzione adottata adeguata e corretta motivazione (cfr. Cass.. Sez. 1, 7 dicembre 2007. n. 25623: 15 marzo 2007, n. 6028; 6 novembre 2006, n. 23670). Correlativamente, la parte che intenda far valere l’omesso esame della predetta censura o il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è tenuta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a specificare le regole ermeneutiche delle quali ha denunciato la violazione e le ragioni per cui. in relazione alle critiche sollevate, ritiene errata o inadeguata la motivazione adottata dalla corte d’appello (cfr. Cass.. Sez. 1 31 gennaio 2007, n. 2201).

L’inadempimento di tale onere preclude, nella specie, l’esame del motivo di ricorso, il quale, in mancanza delle predette indicazioni, si risolve nell’ulteriore riproposizione dell’interpretazione disattesa dagli arbitri, ed eccede pertanto l’ambito del presente giudizio, il quale, come si e detto, non ha ad oggetto l’esame diretto del lodo.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 823 c.p.c., n. 3 e art. 829 c.p.c., n. 5, sostenendo che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere sufficientemente motivato il lodo nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità della penale in considerazione dell’avvenuta e-secuzione parziale dell’appello da parte di essa ricorrente, avendo omesso di tener conto da un lato che. a fronte del ritardo nella consegna, il suo rifiuto di procedere allo svincolo della ritenuta a garanzia non era incompatibile con la parziale esecuzione del contratto, dall’altro che la prova della contestazione avrebbe potuto esse-re ricavata dalla confessione dell’appaltatrice. regolarmente acquisita agli atti.

2.1. – Il motivo è infondato.

Nell’escludere la nullità del lodo alla luce della motivazione adottata dagli arbitri in ordine all’applicabilità della clausola penale, la Corte d’Appello si è infatti conformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il difetto di motivazione del lodo arbitrale, quale vizio deducibile con l’impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 823, comma 2, n. 3, è ravvisatbile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata, o comunque sia tale da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una non motivazione (cfr. Cass., Sez. 1, 22 marzo 2007, n. 6986; 20 marzo 2003. n. 4078; 11 aprile 2001, n. 5371).

La ricorrente insiste nell’affermazione della nullità del lodo, prospettando argomentazioni che. in quanto attinenti alla sussistenza della prova del ritardo nell’ultimazione dell’opera commissionata ed alla valutazione della compatibilità del comportamento tenuto da essa committente con la volontà di far valere l’inadempimento della controparte, rivelano l’intento di porre in discussione, attraverso la contestazione della decisione adottata dalla Corte d’Appello, l’accertamento compiuto dagli arbitri, in tal modo sollecitando un riesame del merito della controversia da ritenersi precluso in sede di impugnazione del loro arbitrale.

3. – Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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