Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18437 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2135/2019 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato Vincenzina Salvatore, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3/07/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con Decreto n. 8105/2018, ha respinto la richiesta di A.O., cittadino della (OMISSIS), a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici del Tribunale hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto, essendo di religione cristiana, a lasciare il Paese d’origine, in quanto un suo zio ed altri adepti alla setta, alla morte del di lui padre, volevano che lui prendesse il ruolo di sacerdote di (OMISSIS), contro la sua volontà) presentava diverse lacune e contraddizioni e risultava non credibile; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, la zona di provenienza, verosimile, del richiedente, la Nigeria e precisamente l’Edo State, non era interessata da violenza indiscriminata o conflitti interni (secondo i report EASO del 2017). Non ricorrevano neppure le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, alla luce di quanto sopra detto, in ordine alla situazione socio-politica della Nigeria, e considerate le condizioni di salute del richiedente.

Avverso il suddetto decreto, A.O. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione). Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 8, per avere il Tribunale omesso ogni attività istruttoria, al fine di verificare la veridicità dei fatti esposti dal richiedente in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, ricercando fonti informative aggiornate; 2) con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 e art. 14, lett. b) e c), avendo il Tribunale ritenuto erroneamente, ai fini della chiesta protezione sussidiaria, la zona di provenienza del richiedente non di particolare pericolosità, senza considerare la situazione politico-sociale della Nigeria e le gravi violazioni dei diritti umani, positivamente vagliata da altra giurisprudenza di merito ai fini della chiesta protezione sussidiaria; 4) con il terzo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, sia la nullità del decreto per omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione al rigetto della protezione umanitaria.

2. La prima censura è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto del tutto generico il rischio allegato, sia ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia ai fini della protezione sussidiaria, valutato anche il contesto attuale del paese d’origine. Vero che nella materia in oggetto il giudice ha il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534), ma il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.

Inoltre, da ultimo si è ulteriormente chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. Cass. 27503/2018 e Cass. 29358/2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018; Cass. 29358/2018).

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività: il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (si parla, genericamente, del rischio di subire persecuzioni).

Ad ogni modo il ricorrente ha dichiarato di provenire dalla Nigeria e l’accertamento officioso in ordine alla situazione esistente in tale zona di provenienza, ai fini della protezione sussidiaria, è stato fatto dal Tribunale, sulla base delle fonti aggiornate consultate rispetto al momento della decisione, nel 2018.

3. La seconda censura è inammissibile.

La censura contiene una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione dal Tribunale territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

Il Tribunale infatti ha ritenuto che doveva escludersi l’esistenza dei presupposti per accordare la protezione dello status di rifugiato, in difetto di qualunque allegazione di una forma di persecuzione, nel senso delineato dalla normativa in materia.

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, il Tribunale ha correttamente ritenuto, con motivazione coerente ed esaustiva, che l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escluda il diritto alla protezione invocato.

Il Tribunale invero ha escluso, sulla scorta di fonti ufficiali di conoscenza appositamente menzionate, che la situazione interna fosse in quello Stato caratterizzata da violenza indiscriminata in condizione di conflitto armato.

Si tratta di una valutazione in fatto, della quale il ricorrente si limita a sollecitare un diverso apprezzamento.

4. Il terzo motivo è del pari inammissibile.

Orbene, il ricorrente non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad un riferimento generico alla situazione della Nigeria ed ad un richiamo, altrettanto laconico, al rischio di subire nuove violenze (profilo, quest’ultimo, rispetto al quale risulterebbe comunque insuperabile l’accertamento dei giudici di merito, i quali hanno motivatamente escluso la credibilità della narrazione del richiedente).

Il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Inoltre, l’accertata – da parte del Giudice di merito – situazione sostanzialmente stabile, dal punto di vista della violenza e degli scontri armati, nella regione di provenienza dell’istante, e che ha indotto il Tribunale a denegare anche a protezione sussidiaria non impedirebbe di certo al medesimo il reinserimento sociale e lavorativo nel suo Paese; nè in questa sede il ricorrente ha fornito elementi che consentano una diversa valutazione.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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