Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18436 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. I, 09/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18986-2018 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato VALENTINA CAPORILLI, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ERICA SCALCO giusta procura speciale estesa in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI n. 1043/2017,

depositata il 18.12.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.5.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

J.A. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Cagliari aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari emessa in data 15.2.2016 in rigetto della sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale (status di rifugiato politico, in subordine protezione sussidiaria e, in via ulteriormente subordinata, di protezione per motivi umanitari);

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Gambia) dovuti al suo vissuto personale, narrando di aver lasciato il Paese per problemi derivanti dalla sua attività lavorativa, essendogli stato commissionato un lavoro di falegnameria da parte di un deputato, che lo aveva fatto arrestare per non averlo eseguito, motivo per il quale aveva deciso di fuggire temendo di essere perseguitato;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di censura il ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., avendo la Corte di merito ritenuto non impugnato il capo della sentenza di primo grado in merito alla ritenuta inverosimiglianza del racconto del richiedente;

1.2. con il secondo motivo di ricorso (erroneamente indicato come terzo) si lamenta, con riguardo alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. b cit., che la Corte di merito abbia omesso di assumere informazioni aggiornate sulla situazione del Gambia relativamente al pericolo, per il ricorrente, di essere sottoposto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante in caso di rimpatrio coatto;

1.3. i motivi sono fondati;

1.4. gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. 13535/2018; Cass.S.U. 27199/2017);

1.5. nel caso di specie, il ricorrente aveva censurato con l’atto di appello – trascritto nel ricorso nei punti essenziali – il rigetto di tutte le forme di protezione internazionale da parte del primo giudice, censurando sia l’iter motivazionale seguito dal primo giudice (p. 17), sia – specificamente – (p. 18) la ritenuta inattendibilità e non credibilità della narrazione dei fatti;

1.6. erra, pertanto, la Corte di merito nel ritenere che il giudizio di inverosimiglianza del racconto – che, peraltro, non costituisce neppure un capo di decisione, bensì un elemento o un presupposto del percorso logico-giuridico che ha indotto la decisione adottata – non sia stato censurate e sia passato in giudicato;

2. rimangono assorbiti i rimanenti motivi, con cui si censura nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte di merito respinto la richiesta di protezione umanitaria dichiarando inammissibili le deduzioni difensive esposte per la prima volta in comparsa conclusionale, con allegata documentazione, relativamente al danno che sarebbe causato dal rimpatrio coatto avendo il richiedente raggiunto un adeguato grado di integrazione sociale in Italia, violazione di norme di diritto per avere la Corte di merito respinto la richiesta di protezione umanitaria senza valutare la “personale vulnerabilità del richiedente protezione, il suo inserimento sociale…, l’insufficiente rispetto dei diritti umani nel Paese d’origine, il lungo viaggio e la permanenza in Libia”, e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte di merito negato il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza assumere doverose informazioni aggiornate sulla ricorrenza delle condizioni di pericolo esistenti nel suo paese d’origine per conflitto armato;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto limitatamente al primo ed al secondo motivo, assorbiti i rimanenti, e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio per riesame alla Corte di Appello Cagliari, in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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