Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18436 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SALARIA 227, presso l’avvocato IASONNA STEFANIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati PROCACCINI ERNESTO, ERMANNO

FERRARO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA PINAIR S.N.C. E DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE

RESPONSABILE V.G.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SAVONA, depositato il 24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PASQUALE DI MAIO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.G., curatore del Fallimento della Pinair s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile V.G., comunicava al V. l’avvenuto deposito del rendiconto relativo alla procedura fallimentare ai fini della approvazione L. Fall., ex art. 116, informandolo nel contempo che il giudice delegato aveva fissato per il giorno 1.7.2008 l’udienza per eventuali osservazioni.

Con memoria depositata in pari data il V. esprimeva il proprio dissenso all’approvazione del rendiconto. Il giudice delegato, con provvedimento reso alla udienza dell’1.7.2008 approvava il rendiconto finale della gestione del fallimento summenzionato, rilevando che le deduzioni e le osservazioni, di cui alla memoria depositata dal V., non attenevano alla approvazione della gestione.

Avverso detto provvedimento V.G. proponeva reclamo al Tribunale di Savona, che con ordinanza del 24 luglio 2008 dichiarava inammissibile, perchè tardivo, il reclamo.

V.G. ha impugnato tale ordinanza con ricorso per cassazione illustrato con memoria. L’intimato fallimento non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 26, 38 e 116 (cd. legge fallimentare), degli artt. 5, 99, 112, 136 e 737 e segg.

c.p.c., dell’art. 11 disp. gen., del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, degli artt. 3, 111 e 24 Cost., Italiana; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo della controversia; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente ha formulato i seguenti quesiti di diritto – “dica codesta Ecc.ma Corte se un soggetto dichiarato fallito prima della entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 è tenuto a rispettare il termine di tre giorni decorrente dalla comunicazione per la proposizione del reclamo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 26, avverso un provvedimento emesso dal Giudice delegato successivamente ali ‘entrata in vigore della normativa di cui sopra, potenzialmente lesivo di un posizione soggettiva del predetto soggetto fallito ove preclusivo alla proposizione da parte dello stesso di azione risarcitoria nei confronti del curatore fallimentare come chiesto di accertare in quella sede.

Dica poi codesta Ecc.ma Corte se è approvabile il rendiconto reso dal curatore fallimentare ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 116, anche quando il soggetto fallito esprima il proprio dissenso, evidenziando le negligenze e le omissioni poste in essere dal predetto curatore fallimentare nel corso della procedura fallimentare.”.

Il ricorso è fondato.

La L. Fall., art. 116, nella formulazione precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, relativo al rendiconto del curatore, – applicabile ratione temporis nel caso di specie -, dispone all’ultimo comma:” Se all’udienza stabilita (per l’approvazione del conto) non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell’art. 189 c.p.c., fissando l’udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi”.

Da tale disposizione si evince chiaramente che il giudice delegato ha il potere di procedere alla approvazione del conto della gestione in due soli casi: 1) in mancanza di contestazioni; 2) nel caso di raggiungimento di un accordo sulle contestazioni.

Se all’udienza fissata per l’approvazione del conto sorgono contestazioni e su queste non si raggiunge un accordo, il giudice delegato perde il potere di dichiarare approvato il conto ed è tenuto a rimettere le parti davanti al collegio ex art. 189 c.p.c..

Se, come avvenuto nel caso di specie, nonostante le contestazioni del fallito, il giudice delegato procede all’approvazione del conto, sul rilievo che le contestazioni proposte dallo stesso con apposita memoria “non attengono alla approvazione” del rendiconto finale, il giudice delegato, con tale provvedimento, non si limita a controllare l’operato del curatore, mantenendosi così nell’ambito dei suoi poteri istituzionali, ma si sostituisce nel giudizio al collegio cui solo compete il potere di pronunciare anche sulle contestazioni sollevate dal fallito.

Tale provvedimento di carattere indubbiamente decisorio lede il fondamentale diritto del fallito al giudizio da parte del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost., comma 1: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ), che, nel caso che ne occupa, non è il giudice delegato, ma il Tribunale fallimentare, di fronte al quale avrebbero dovuto essere rimesse le parti ex art. 189 c.p.c..

Ne deriva che il termine che il giudice a quo avrebbe dovuto considerare per verificare se il reclamo, proposto avverso il decreto del giudice delegato, era tempestivo, non era quello di tre giorni, previsto dal la L. Fall., art. 26, per i provvedimenti aventi carattere ordinatorio, ma quello di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione da parte del cancelliere, previsto per i provvedimenti aventi carattere decisorio.

Conseguentemente sia il decreto del giudice delegato, perchè lesivo di un diritto fondamentale, che l’ordinanza di inammissibilità impugnata, perchè erroneamente ritenuta tardiva, sono provvedimenti illegittimi.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto;

conseguentemente, data la loro illegittimità, sia il provvedimento del giudice delegato che quello del tribunale devono essere cassati senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c. e il Fallimento deve essere condannato al pagamento delle spese giudiziali, che, tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare in complessivi Euro 1.400.00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio sia il provvedimento del giudice delegato che quello del tribunale; condanna il Fallimento al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.400,00 (millequattrocento), di cui Euro 1.300,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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