Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18436 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13841/2019 proposto da:

A.D., elett.te domiciliato in Roma, presso l’avvocato

Antonio Almiento, che lo rappres. e difende, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. 1122/19 emesso dal Tribunale di Lecce,

depositato il 27.3.19;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso del 21.12.17 A.D., cittadino (OMISSIS), impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di Lecce di rigetto della domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, innanzi al Tribunale di Lecce che, con decreto emesso il 27.3.19, ha respinto l’impugnazione osservando che: non era riconoscibile la protezione sussidiaria sia per la non plausibilità del pericolo per l’incolumità del ricorrente in caso di rimpatrio (rilevando che, secondo il racconto del ricorrente, suo zio si era impossessato dei beni del fratello nel 2011 e che l’istante aveva negato l’esistenza dei contatti con detto congiunto da tale data fino alla partenza avvenuta nel 2015; in ogni caso, il ricorrente aveva dichiarato di essere espatriato a causa delle condizioni di vita in Nigeria e dell’assenza di lavoro, confermando che anche la madre, rimasta in Nigeria, non aveva avuto alcun problema ulteriore legato a tale vicenda), sia perchè, in relazione alla fattispecie di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dal report esaminato (Amnesty International) non si desumeva, nella regione di provenienza del ricorrente, la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da scontro armato; non era altresì riconoscibile la protezione umanitaria in quanto non emergevano, nè erano state allegate, condizioni personali di vulnerabilità.

A.D. ricorre in cassazione con sei motivi, illustrati con memoria.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 3 e 5, per aver il Tribunale ritenuto inattendibile il racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in versava il ricorrente stesso al momento della narrazione.

Con il secondo motivo si deduce la nullità del decreto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per l’omesso esame del ricorrente, in mancanza della videoregistrazione.

Con il terzo motivo si deduce la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della direttiva 2004/83/CE, in ordine al mancato esercizio del potere-dovere del giudice di acquisire informazioni rilevanti sulle condizioni di pericolo in Nigeria, nonchè per il contrasto irriducibile tra le affermazioni inconciliabili del Tribunale che ha escluso la protezione umanitaria, avendo omesso di considerare la situazione epidemica nel sud del paese dovuta alla cd. febbre di Lassa, come desumibile dai report indicati.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, per aver il Tribunale escluso i presupposti della protezione sussidiaria che invece erano da riconoscere considerando che il ricorrente proveniva da una nazione caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata che configurava la minaccia grave alla persona.

Con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, anche in relazione al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, L. n. 110 del 2017, art. 10 Cost. e art. 3 Cedu, avendo il Tribunale escluso la protezione umanitaria senza considerare la condizione di vulnerabilità del ricorrente in ordine alla situazione socio-politica della Nigeria.

Con il sesto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 8 Cedu, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, avendo il Tribunale omesso di effettuare la comparazione tra la condizione oggettiva del paese d’origine con la situazione in cui versa il ricorrente in Italia, senza dunque verificare la sussistenza dei seri motivi legittimanti il permesso umanitario.

Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti alla valutazione d’inattendibilità del racconto del ricorrente innanzi alla Commissione territoriale.

Il secondo motivo è inammissibile alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte che non ritiene obbligatoria l’audizione del ricorrente, pur in mancanza della videoregistrazione, se non siano allegati fatti nuovi da approfondire o specifiche necessità investigative. Al riguardo, è stato affermato che nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale (Cass., n. 5973/19; n. 2817/19).

Ne deriva che il giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero.

Nel caso concreto, premesso che il Tribunale non ha ritenuto necessaria l’audizione del ricorrente, decidendo allo stato degli attì, va osservato che il ricorrente non ha allegato fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, escluso, per quanto esposto, ogni automatismo nella fissazione dell’udienza per la sua audizione.

Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono inammissibili in quanto diretti al riesame dei fatti, essendo al riguardo state acquisite informazioni sulla situazione della Nigeria, anche in ordine alla epidemia di febbre cd. di “Lassa” attraverso aggiornati report.

Il quinto e sesto motivo, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono inammissibili perchè diretti al riesame dei fatti, ai fini della protezione umanitaria, circa la condizione di vulnerabilità del ricorrente. Appare, di conseguenza, altresì inammissibile la doglianza afferente alla mancata comparazione tra la situazione attuale del ricorrente e quella in cui egli verserebbe in caso di rimpatrio, poichè il Tribunale ha escluso un serio percorso integrativo del ricorrente.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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