Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18435 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5733-2009 proposto da:

GND S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 5,

presso l’avvocato GHIGGI FRANCESCO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.I.C. DI SIGILLO LUIGI & C. S.A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1522/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso, con sentenza depositata il 28 aprile 2008, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla società GND s.r.l. contro una decisione del tribunale della stessa città, siccome intervenuta oltre il termine di decadenza stabilito dall’art. 327 c.p.c., comma 1 e che avverso tale sentenza la società GND ha proposto ricorso per cassazione, negando che il suo appello contro la pronuncia di primo grado fosse tardivo;

constatato che il ricorso si basa sul rilievo che la sentenza reca in calce le impronte di due diversi timbri, entrambe recanti la sottoscrizione del cancelliere: il primo indicante: “Pervenuto in cancelleria. Depositat … in cancelleria. Oggi 3 aprile 2003”; il secondo con l’indicazione: “Sentenza pubblicata il 21 luglio 2003”;

rilevato che in data 7 ottobre 2010 il consigliere designato a norma dell’art. 377 c.p.c. ha redatto, ai sensi del successivo art. 380- bis, una relazione in cui si ipotizza la manifesta fondatezza del ricorso, sul presupposto che quanto in esso sostenuto sia conforme all’orientamento di questa corte secondo cui il termine annuale per l’impugnazione della sentenza non notificata inizia a decorrere dalla data della sua pubblicazione e, laddove sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l’altra, successiva, di pubblicazione indicata come tale dal cancelliere, è solo a quest’ultima che bisogna aver riguardo ai fini della decorrenza del termine (Cass. n. 12681 del 2008 e Cass. n. 14862 del 2009);

considerato che, in epoca successiva, questa stessa corte si è però pronunciata in senso difforme, affermando che quando sull’originale di una sentenza figuri una doppia attestazione da parte del cancelliere, il quale da atto che essa è stata depositata in una certa data e pubblicata in una data successiva, ai fini del computo del cd. termine lungo per l’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. occorre fare riferimento alla data di deposito e non a quella di pubblicazione, in quanto è solo la prima che integra la fattispecie di cui all’art. 133 c.p.c., mentre la successiva pubblicazione si collega ad attività che il cancelliere è obbligato a compiere per la tenuta dei registri di cancelleria o per gli avvisi alle parti dell’avvenuto deposito (così Cass. 30 marzo 2011, n. 7240, che in motivazione richiama anche altri precedenti a sostegno del principio enunciato);

reputato che appare pertanto opportuno provvedere a norma del citato art. 380-bis, u.c. disponendo che la causa sia decisa previa discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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