Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18435 del 01/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18435 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 24187-2010 proposto da:
SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (C.F./p.i. 0047198094),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

Data pubblicazione: 01/08/2013

RIENZO 69, presso l’avvocato ORLANDO GUIDO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

MARSON PAOLO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

992

contro

GASTALDO GIUSEPPINA;

1

- intimata –

Nonché da:
GASTALDO

GIUSEPPINA

(c.f.

GSTGPP43H691480X),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso l’avvocato SIVIERI ORLANDO, che la

RANIERO, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (C.F./p.i. 0047198094),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso l’avvocato ORLANDO GUIDO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARSON PAOLO, giusta procura in calce al
controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1256/2009 della CORTE

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAGGI

D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 06/06/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ORLANDO GUIDO
che si riporta agli scritti;

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udito,

per la controricorrente e

incidentale,
chiesto

il

ricorrente

l’Avvocato RAGGI RANIERO che ha
rigetto

del

ricorso

principale,

accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso principale, accoglimento del
ricorso incidentale con decisione nel merito.

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

3

Svolgimento del processo
La sig.ra Giuseppina Gastaldo conveniva in giudizio il
Consorzio per i Servizi Ambientali di Borghetto S.
Spirito e, premesso di avere subito l’espropriazione di

parte di un terreno di sua proprietà (sito in Borghetto
S. Spirito, Savona, della superficie di mq 2550, censito
al catasto terreni al foglio 2, mapp. 152) per la
costruzione di un impianto di depurazione consortile, per
la quale era stata liquidata l’indennità di
espropriazione, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 865
del 1971, in e 277,85, sulla base del valore agricolo
medio riferito al tipo di coltura praticato (“a bosco
ceduo”), proponeva opposizione. Invocava una superiore
quantificazione dell’indennità (in

e

14.800,00) che

tenesse conto del valore venale del bene che ricadeva in
zona Ea (agricola a coltura intensiva) e del tipo di
coltura praticato (in parte uliveto). Deduceva inoltre
che l’espropriazione aveva determinato la perdita
dell’indice abitativo di costruzione di cui il terreno
era dotato e che questo era classificato in zona F
(servizi di interesse generale).
Il Consorzio si costituiva chiedendo il rigetto
dell’opposizione e deducendo, tra l’altro, che si
trattava di un terreno agricolo destinato “a bosco ceduo”
(pur essendo identificato secondo i parametri catastali
4

come uliveto), che non rilevava la variante al PRG con
cui era stata deliberata la costruzione dell’opera
pubblica e modificata la destinazione d’uso dell’area da
zona Ea a F; inoltre l’area era esterna al perimetro del

centro edificato e ricompresa in area destinata a fascia
di rispetto e di inedificabilità per ragioni sanitarie
per la presenza di un cimitero.
La Corte di appello di Genova, con sentenza 11 dicembre
2009, ha accolto l’opposizione e, pur quantificando
l’indennità in C 18.700,00, ha determinato quella
effettivamente dovuta nell’importo corrispondente alla
domanda dell’attrice di C 14.800,00, oltre interessi
legali; ha rigettato la domanda di rivalutazione
monetaria e condannato il Consorzio alle spese del
giudizio. La corte ha ritenuto che la destinazione
urbanistica imposta con l’approvazione della variante al
PRG in data 20 aprile 1999 costituisse un intervento di
pianificazione mirante a una nuova zonizzazione del
territorio che interessava una generalità indifferenziata
di cittadini e si traducesse in un vincolo a contenuto
conformativo da cui non era possibile prescindere. Ha
valutato il terreno come legalmente inedificabile (tenuto
conto di vincoli paesistico-ambientali e idrogeologici)
ma privo di destinazione agricola; ha escluso la
possibilità di determinare l’indennità sia secondo il
5

criterio previsto dall’art. 5 bis,

comma 4, d.l. n. 333

del 1992, conv. con mod. nella legge n. 353 del 1992, per
le aree agricole e non edificabili (cioè con riferimento
al valore agricolo medio di cui alla legge n. 865 del

1971), sia secondo il criterio riduttivo previsto
dall’art. 5 bis, comma l, della citata legge del 1992 per
le aree edificabili; quindi ha determinato l’indennità
sulla base del criterio del valore di mercato, ritenuto
l’unico applicabile, con riferimento alla stima
effettuata dal c.t.u. con metodo sintetico-comparativo.
Il Consorzio per i Servizi Ambientali di Borghetto S.
Spirito ricorre formulando cinque motivi. La sig.ra
Gastaldo resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale con un motivo, cui resiste il Consorzio.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1.- Esaminando il ricorso principale della società
Servizi Ambientali, nel primo motivo si imputa alla corte
del merito di avere travalicato i limiti del

petitum

proposto dall’attrice (art. 112 c.p.c.) e carenza di
motivazione, per avere affermato la rilevanza della nuova
destinazione urbanistica da zona Ea a zona F impressa al
bene dalla variante al PRG approvata in data 20 aprile
1999, con effetti conformativi, benché l’attrice non
avesse chiesto di determinare l’indennità di
6

espropriazione secondo parametri diversi da quelli
previsti per le zone agricole, ma solo di tenere conto
della destinazione di parte del terreno, comunque
agricolo, a uliveto anziché a bosco ceduo.

1.1.- Il motivo è infondato in quanto si basa sul
presupposto erroneo che, per effetto della variante,
l’area sia stata valutata come edificabile. Essa invece è
stata valutata dalla corte di merito come sostanzialmente
non edificabile, in considerazione dei numerosi vincoli
paesistico-ambientali e idrogeologici insistenti su di
essa. Inoltre, un vizio di extra o ultrapetizione non è
configurabile nel giudizio ordinario di cognizione avente
ad oggetto la determinazione dell’indennità di esproprio
dovuta per legge, nel quale il giudice adito non è
vincolato dalle indicazioni delle parti e dalle loro
prospettazioni in ordine alla natura del terreno
espropriato, ma ha egli stesso il potere-dovere di
individuare i criteri indennitari applicabili alla
procedura ablatoria in forza delle norme che li
contemplano, tenuto conto delle caratteristiche legali
del fondo espropriato (Cass. n. 8361 del 2007, n. 18681
del 2005).
2.- Nel secondo motivo si deduce un vizio di motivazione
con riguardo all’affermata natura conformativa del
vincolo contenuto nella variante al PRG alla stregua di
7

imprecisati “requisiti oggettivi, di natura e struttura”
di cui la sentenza impugnata erroneamente avrebbe tenuto
conto, trattandosi invece di un vincolo di natura
ablatoria avente l’effetto di localizzare l’opera in

quell’area e del quale non si sarebbe potuto tenere
conto.
2.1.- Il motivo è inammissibile. L’asserito errore nella
valutazione della natura conformativa o espropriativa del
vincolo (insito nella variante urbanistica) non si è
tradotto in un errore nella valutazione della natura del
bene, comunque operata dalla corte di merito come
inedificabile, sebbene privo di una concreta destinazione
agricola.
3.- Nel terzo motivo si deduce violazione dell’art. 5 bis
del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. nella legge n.
359 del 1992, e carenza di motivazione per il calcolo
dell’indennità secondo il criterio del valore di mercato,
ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359 del 1865,
anziché secondo il valore agricolo medio, di cui agli
artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971, pur avendo
valutato il terreno come inedificabile.
3.1.- Il motivo è infondato. La corte di appello,
valutato il terreno come inedificabile, correttamente non
ha applicato il criterio di calcolo, successivamente
giudicato incostituzionale (Corte cost. n. 181 del 2011),
8

del valore agricolo medio, ma quello del valore di
mercato.
4.-

Nel

quarto

motivo

si

deduce

carenza

e

contraddittorietà della motivazione per avere stimato il

c.t.u.

bene al valore di mercato recependo le conclusioni del
che aveva utilizzato il metodo sintetico-

comparativo con risultati inattendibili e non supportati
da riferimenti a perizie tecniche e indagini di mercato
nella zona considerata.
4.1.- Il motivo si risolve in una generica critica
rivolta alla c.t.u. e, di conseguenza, alla decisione
impugnata che ne ha condiviso le conclusioni raggiunte
sulla base di indagini di mercato nella zona e di
precedenti consulenze tecniche utilizzate come parametro
di riferimento. Il ricorrente non ha indicato quali
risultanze istruttorie siano state neglette dal c.t.u. e
dal giudice, né in quali termini o in quali occasioni gli
asseriti errori del consulente siano stati segnalati alla
corte di merito e se sia stato chiesto un supplemento di
indagine tecnica. Il motivo è quindi inammissibile,
traducendosi in una critica all’operato del giudice di
merito nell’esercizio di poteri discrezionali che è
immune dalle censure a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
5.- Nel quinto motivo si deduce carenza di motivazione,
per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che si
9

trattava di area da classificarsi a fini indennitari come
agricola, priva di uliveto e di azienda agricola, gravata
da vincoli paesistico-ambientali e idrogeologici ed
esterna al perimetro del centro edificato.

ratio decidendi

5.1.- Il motivo è inammissibile perché non coglie la
della sentenza impugnata. La corte ha

valutato il terreno come inedificabile e “non avente
destinazione agricola”, ha tenuto conto dei vincoli ivi
insistenti e calcolato il valore di mercato senza
considerare contrariamente a quanto ritenuto dal
ricorrente – l’incidenza di uliveti o aziende agricole.
Inoltre il motivo contiene una generica critica
all’esercizio del potere discrezionale del giudice di
merito nel calcolo del valore di mercato, che si risolve
in un’inammissibile istanza di revisione del giudizio di
merito.
6.- Nell’unico motivo del ricorso incidentale la sig.ra
Gastaldo ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c.
per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c., e omessa motivazione su parte della sua domanda,
avendo la sentenza impugnata riconosciuto non l’intero
importo dell’indennità, calcolata in C 18.700,00, ma
quello inferiore di C 14.800,00, sebbene nelle
conclusioni essa l’avesse precisata “nella misura di C
14.800,00 o somma meglio vista”.
10

6.1.- Il motivo è fondato. La corte di merito, pur
calcolando l’indennità di esproprio in C 18.700,00, ha
erroneamente ritenuto di dover circoscrivere la
liquidazione al minore importo di e 14.800,00 richiesto

dalla parte, in tal modo incorrendo in errore di diritto,
non solo perché (come risulta dalle conclusioni delle
parti nell’intestazione della sentenza impugnata) la
domanda della sig.ra Gastaldo conteneva la richiesta di
liquidazione anche della

“somma meglio vista”,

ma anche

perché, nel giudizio avente ad oggetto la determinazione
dell’indennità di esproprio dovuta per legge, non è
neppure necessario che l’atto di citazione contenga la
quantificazione della somma pretesa a titolo di
indennità, dovendo questa essere liquidata in riferimento
a criteri prefissati dalla legge, con conseguente
accoglimento o rigetto della domanda a seconda che il
giudice accerti come dovuta una somma maggiore o minore
di quella censurata dalla parte per la sua non conformità
al dettato normativo (Cass. n. 8361 del 2007).
7.- In conclusione, il ricorso principale è rigettato,
quello incidentale è accolto; la sentenza impugnata è
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti,
la causa può essere decisa nel merito, a norma dell’art.
384, comma 3, c.p.c., liquidando l’indennità dovuta alla
sig.ra Gastaldo nell’importo di

e

18.700,00, oltre
11

interessi dalla data del decreto di espropriazione sino
alla data di deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità
seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il
ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, ordina il deposito dell’indennità
di espropriazione, pari a C 18.700,00, presso la Cassa
Depositi e Prestiti, oltre interessi legali dalla data
del decreto di espropriazione sino alla data del
deposito; condanna il ricorrente alle spese del giudizio
di merito, liquidate in 183,25 per esborsi, C 1.917,00
per diritti e C 2.660,00 per onorari, oltre accessori di
legge e spese di c.t.u., e del giudizio di cassazione,
liquidate in e 2.200,00, di cui C 2.000,00 per compensi,
oltre accessori di legge.
Roma, 6 giugno 2013.
cons. est.

Il Presidente

P.Q.M.

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