Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18434 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.26/07/2017), n. 18434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8918-2012 proposto da:
OFFICINA EUROCAR 2000 DI P.G. E C. SNC, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DI VIGNA FABBRI 29 SC. A, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCANTONIO BORELLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARA ARGENTA VURCHIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11/2011 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,
depositata il 18/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2017 dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Officina Eurocar 2000 di P.G. e C. Snc propone ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza 11/22/11 della CTR di Torino del 16 dicembre 2010 che confermava la inammissibilità del ricorso originario avverso l’atto di accertamento N. (OMISSIS), notificato in data 19/10/2005, inammissibilità motivata sulla inottemperanza all’obbligo di deposito dell’atto impugnato D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22.
Deduce con due motivi:
– la violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 22 in quanto, pur essendovi certamente l’obbligo di allegazione al ricorso introduttivo di copia dell’atto impugnato, la inottemperanza non è sanzionata con la inammissibilità, dovendo, eventualmente, il giudice procedente disporre l’esibizione, cosa non necessaria nel caso di specie in cui l’atto impugnato era stato depositato dall’ufficio resistente in sede di costituzione.
– La insufficiente motivazione.
Non si è costituita l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso è fondato in quanto “da una interpretazione sistematica e letterale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, risulta inequivocabilmente che la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dell’art. 22 cit., comma 1, non anche degli atti previsti dallo stesso articolo, comma 4 (tra i quali è compreso l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato), il cui deposito deve ritenersi pertanto facoltativo, senza, ovviamente, che ciò significhi che il suddetto atto non deve essere prodotto, ma solo che per il legislatore esso può essere prodotto anche in un momento successivo ed eventualmente anche su impulso del giudice tributario, che potrebbe in ipotesi avvalersi dei poteri previsti dall’art. 22 citato, comma 5″ (in tali termini: Sez. 5, Sentenza n. 18872 del 07/09/2007, Rv. 600883 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 4431 del 24/02/2010, Rv. 611824 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20612 del 12/10/2016, Rv. 641252 – 01”.
Pertanto non ricorreva alcuna inammissibilità del ricorso.
La sentenza va annullata con rinvio alla CTR per procedere a giudizio; il giudice di rinvio procederà anche a regolamentazione delle spese per la presente fase di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR Piemonte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017