Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18434 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 20/09/2016), n.18434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23320/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

F.M.T. e F.N., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Lunigiana n. 6, presso lo studio dell’Avvocato Gregorio

D’Agostino, rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Intilisano

per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 2

marzo 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

luglio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che F.M.T. e F.N., con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma in data 9 novembre 2010, chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio iniziato nel giugno 1992 e conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione depositata nel marzo 2010;

che l’adita Corte d’appello accoglieva la domanda ritenendo che il giudizio avesse avuto una durata irragionevole di undici armi, in relazione alla quale liquidava, in favore di ciascuno dei ricorrenti, un indennizzo di Euro 10.250,00, facendo applicazione del criterio di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

che F.M.T. e F.N. hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo (violazione c/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4) l’Amministrazione ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che al termine semestrale per la proposizione del procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, sia applicabile la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969;

che il ricorso è infondato, alla luce del principio, di recente ribadito da questa Corte, per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sci mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016);

che dunque il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 700,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese come liquidate, in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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