Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18434 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. I, 09/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16153-2018 proposto da:

T.S., domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

ALESSANDRO KUSTURIN, rappresentato e difeso dall’Avvocato ORIANA

OTTANELLI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 2587/2017,

depositata il 5.12.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.5.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

T.S. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino emessa in data 9.1.2017 in rigetto della sua domanda di riconoscimento di protezione sussidiaria e, in via subordinata, di protezione per motivi umanitari;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Costa d’Avorio) dovuti al suo vissuto personale, narrando egli di essere stato arruolato, contro la sua volontà, nel 2011 nelle milizie armate a sostegno del leader politico O. contro il Presidente uscente G. e di aver dovuto quindi lasciare il Paese per il timore di essere ucciso essendo stata respinta la sua richiesta di essere integrato nell’esercito regolare;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte di merito ritenuto “non credibile” il racconto del richiedente, omettendo di dare conto delle valutazioni imposte dall’art. 3, comma 5, cit. e senza procedere ad una valutazione complessiva circa le dichiarazioni del ricorrente;

1.2. in materia di protezione internazionale questa Corte di legittimità si è da tempo espressa nel senso che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al Giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c);

1.3. l’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340/2019);

1.4. poste tali premesse, la valutazione sul punto svolta dai Giudici di appello si sottrae a sindacato di questa Corte di legittimità, avendo la Corte di merito, a conferma delle valutazioni espresse in primo grado, ritenuto non credibile la narrativa del richiedente che “presentava discrasie temporali, laddove la parte dice(va)… di essersi arruolata nell’agosto del 2011 per combattere il presidente G., poi deposto, mentre da fonti internazionali (rapporto annuale Amnesty International) la deposizione risale ad aprile 2011” ed avendo altresì evidenziato che il ricorrente “nonostante i due anni asseritamente trascorsi nell’esercito, … non indicava le attività svolte come militare”, sebbene la permanenza di due anni nell’esercito consentisse alla parte di colmare anche gli errori di collocazione temporale dei fatti, rilevando poi la Corte come il ricorrente avesse dapprima dichiarato di aver lasciato l’esercito nel timore conseguente all’uccisione di alcuni commilitoni che avevano proposto rivendicazioni salariali e di integrazione nell’esercito regolare, circostanza priva di riscontri avendo il presidente Q. integrato i militari nell’esercito regolare, ed avesse poi dichiarato di essersi allontanato dal Paese per mancato pagamento, da parte dell’esercito, delle prestazioni di lavoro, esponendo quindi ragioni economiche per l’allontanamento;

1.5. il ricorrente, a fronte dell’indicata motivazione reitera, quindi, inammissibilmente dinanzi a questa Corte di legittimità i contenuti di quel racconto sostenendone il carattere circostanziato, plausibile e lineare, nell’osservanza del dedotto ragionevole sforzo richiesto dalla norma, senza nulla aggiungere in termini di concludente critica;

1.6. la censura, svolta unicamente con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con riferimento alla credibilità della vicenda personale narrata dal richiedente protezione, è inoltre inammissibile anche considerando che il ricorrente ha dedotto in modo del tutto generico la violazione delle nome di legge sopra indicate, attraverso il richiamo delle disposizioni asseritamente disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal Tribunale e dalla Corte di merito, sebbene questa Corte abbia più volte affermato il principio, secondo i quale “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall’art. 360 c.p.c., comma, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015) ed “il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (cfr. Cass. n. 7394/2010);

2.1. con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, si lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a e comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e art. 17) per avere il Giudice di secondo grado escluso la sussistenza di una situazione di violenza indifferenziata con generico rinvio a fonti informative non precise ed aggiornate;

2.2. va osservato che, in materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato, presente nel Paese in cui lo straniero dovrebbe fare ritorno, può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale del richiedente protezione nella situazione di pericolo (Cass., 20/06/2018, n. 16275);

2.3. per tale ragione, pertanto, la credibilità del richiedente non svolge alcun ruolo, come per lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) ed ai fini della concessione della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è – di conseguenza – dovere del giudice verificare, pertanto, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nei quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990);

2.4. al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312);

2.5. nel caso di specie, il ricorrente aveva allegato una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine, allegando altresì che vi era stata solo una “pacificazione formale” da parte del nuovo presidente eletto (cfr. p. 6 della sentenza d’appello);

2.6. la Corte d’appello ha escluso tale situazione di violenza, per un verso, facendo erroneamente riferimento alla condizione personale del ricorrente, avente un ruolo limitato nel Paese, occupandosi di vigilanza e di sicurezza, per altro verso, limitandosi ad un generico riferimento – quanto alle fonti del suo convincimento – alle “recenti risultanze di Amnesty esposte in prime cure”, ossia a fonti certamente non aggiornate e neppure adeguatamente specificate;

3. vanno quindi accolti il secondo ed il terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo ed assorbiti i rimanenti, con cui si lamenta omessa pronuncia in relazione alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,lett. b violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a e comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) con riguardo al diniego di protezione umanitaria, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte di merito trascurato di dare rilevanza, ai fini della concessione della protezione umanitaria, al “percorso di integrazione sociale dallo stesso intrapreso nel contesto territoriale italiano”;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo ed assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA