Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18434 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TI.CO. TIRRENICA COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l’avvocato CIGALA CURZIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARTELLA SILVANO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GIOIOSA MAREA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 12 – (STUDIO AVV. BALDUCCI PAOLA), presso l’avvocato

PIZZUTO FRANCESCO VALERIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 469/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 24/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SILVANO MARTELLA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato FRANCESCO VALERIO PIZZUTO

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16-24.11.2006, la Corte di appello di Messina dichiarava sia inammissibile per tardività il gravame principale proposto nei confronti del Comune di Gioiosa Mareae dalla società TI.CO. Tirrenica Costruzioni S.r.l., contro la sentenza n. 1609 del 2002, resa, nel contraddittorio delle parti, dal Tribunale di Patti e sia la conseguente inefficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., dell’appello incidentale del citato Comune.

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi che^poichè la società appellante aveva notificato a mezzo postarla sentenza di primo grado al Comune di Gioiosa Marea, che tale notifica aveva ricevuto il 13.12.2002, da tale data anche nei confronti della notificante era iniziato a decorrere, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1, il termine breve di trenta giorni, prescritto a pena di decadenza dall’art. 325 c.p.c. per proporre l’impugnazione, termine rispetto al quale si rivelava tardiva la notificazione dell’atto d’appello intervenuta il 24.07.2003.

Avverso questa sentenza la società TI.CO. Tirrenica Costruzioni S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 22.01.2007 e depositato memoria. Il Comune di Gioiosa Marea ha resistito con controricorso notificato il 2.03.2007 e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la società TI.CO. denunzia:

1. “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 106 e 107 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 334 c.p.c.”.

Censura la statuizione d’inammissibilità per tardività del suo gravame, sostenendo che la notifica della sentenza impugnata, da eseguirsi nel Comune di Brolo (sito nel circondario del Tribunale di Patti), presso il procuratore costituitosi per il Comune, era inidonea a fare decorrere il termine breve d’impugnazione perchè nulla, in quanto eseguita a mezzo posta, dall’ufficiale giudiziario addetto alle notifiche presso la Corte di appello di Messina, quando invece territorialmente competente ad eseguire le adottate formalità di notificazione era l’Ufficiale giudiziario di Patti, a norma degli D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 106 e 107.

2. “Art. 360 c.p.c., n. 5 – Omessa motivazione”.

Si duole che la Corte territoriale non abbia motivato in merito alla validità della notificazione della sentenza di primo grado, nonchè omesso di verificare l’esistenza di eventuali anomalie e, quindi, di riscontrare il vizio della notificazione in questione. Il primo motivo del ricorso è ammissibile e fondato; al relativo accoglimento segue l’assorbimento del secondo motivo d’impugnazione.

Con la prima censura la società Tico Tirrenica si duole dell’errar in procedendo commesso dalla Corte d’appello nel dichiarare l’inammissibilità del gravame da lei proposto contro la decisione di primo grado, stante l’inapplicabilità del termine breve di impugnazione per effetto della nullità dell’attuata notificazione della sentenza impugnata. Pone, dunque, una questione inerente all’esistenza di un presupposto processuale dell’azione rilevabile in ogni caso d’ufficio ed alle modalità di esercizio dei poteri officiosi di verifica spettanti al giudice investito dell’esame stesso, come tale dalla soccombente deducibile per prima volta in sede di Cassazione, senza preclusioni, invocate invece dal Comune controricorrente, derivanti dalla mancata tempestiva deduzione della suddetta nullità nel pregresso grado a fronte dell’eccezione di tardività del gravame, sollevata dall’ente locale ed accolta con l’avversata pronuncia. Come noto, in tema di decorrenza del termine breve per l’impugnazione, l’art. 326 cod. proc. civ., comma 1, va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un’espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso e non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale della stessa, ma soprattutto subisca anche essa gli effetti di quell’attività sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dall’art. 326 cod. proc. civ., comma 1, nella notificazione della sentenza) che impone all’altra parte (cfr, cass. 200100191).

Il termine breve per l’impugnazione va, dunque, rispettato anche dal notificante, attesa la comunanza di esso ad entrambe le parti, per effetto del compimento di quell’attività acceleratoria e sollecitatoria individuata dall’art. 326, primo comma, cod. proc. civ., nella notificazione della sentenza, suscettibile di produrre “scienza legale”. Questa Corte ha, inoltre, più volte statuito da un canto che la nullità della notificazione della sentenza eseguita da ufficiale giudiziario incompetente preclude il decorso del termine breve di impugnazione (cass S.U./51/99; cass 5559/98; 1952/98;

8226/96; 9395/95) e dall’altro canto che l’impugnazione successivamente proposta dal destinatario di siffatta notifica nulla non costituisce sanatoria del vizio ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. 8226/96 – 9395/95 – 9492/93).

Ove, quindi, la notificazione della sentenza sia, come nella specie, nulla, e, pertanto, insuscettibile di produrre la “scienza legale” ed assolvere alla funzione acceleratoria e sollecitatoria, non è applicabile nè al notificato nè al notificante il termine breve che se invece fosse operativo accomunerebbe entrambe le parti.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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