Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18434 del 01/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18434 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 01/08/2013

SENTENZA

sul ricorso 22302-2008 proposto da:
COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MARIA CRISTINA 8, presso l’avvocato GOBBI GOFFREDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ZETTI LUCA,
giusta procura speciale per Notaio dott. FILIPPO
2013

DURANTI di PERUGIA – Rep. n. 52736 del 10.11.2008;
– ricorrente

991

contro

Z77-

COMMERCIALE IMMOBILIARE BALANZANO S.R.L.;

1

- intimata –

Nonché da:
COMMERCIALE IMMOBILIARE BALANZANO S.R.L.

(c.f.

01561780543), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

GREZ, rappresentata e difesa dagli avvocati DALLARI
MARZIO, FRANCESCHINI CLAUDIO, giusta procura in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MARIA CRISTINA 8, presso l’avvocato GOBBI GOFFREDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ZETTI LUCA,
giusta procura speciale per Notaio dott. FILIPPO
DURANTI di PERUGIA – Rep. n. 52736 del 10.11.2008;
– controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n.

277/2008 della CORTE

CORSO VITTORIO EMANUELE II N.18, presso GIAN MARCO

D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 06/06/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ZETTI LUCA che
si riporta e chiede l’accoglimento del ricorso

2

principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato DALLARI MARZIO che ha
chiesto

il

rigetto

del

ricorso

principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale relativamente
al quarto motivo, infondati i primi tre;
accoglimento

del

ricorso

motivo, infondati gli altri.

incidentale,

quarto

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

3

Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 4 febbraio 1993 la società
Commerciale Immobiliare Balanzano r.l. conveniva in
giudizio il Comune di Perugia e ne chiedeva la condanna

al risarcimento del danno per la perdita di un fondo di
sua proprietà (censito al catasto al foglio n. 283,
part. 21 parte) irreversibilmente trasformato, per
effetto di accessione invertita originata da una
procedura espropriativa non conclusasi con l’adozione di
un tempestivo decreto di esproprio.
La Corte di appello di Perugia, con sentenza 26 giugno
2008, in riforma della sentenza del tribunale della
medesima città, ha ridotto l’importo del danno
risarcibile a C 73.753,80, da cui detrarre l’importo di
C 22.427,40 corrisposto in corso di causa, oltre
rivalutazione e interessi, e compensato le spese. La
stima è stata operata dalla corte con riferimento alla
data della irreversibile trasformazione (18 aprile 1994)
e sul presupposto della natura non edificabile del
fondo, tenendo conto della classificazione urbanistica,
in quanto inserito in zona classificata come “P.P.U.spazi pubblici di quartiere, attrezzati a parco per il
gioco e lo sport”. La corte ha ritenuto che si trattava
di area “non edificabile o agricola” cui non si poteva
applicare né il criterio riduttivo di liquidazione del
4

danno introdotto dalla legge per le sole occupazioni
illegittime dei suoli edificabili (comma 7 bis inserito
nell’art. 5 bis del dl. 1992 n. 333, conv. con mod.
nella legge 1992 n. 359, dall’art. 3, comma 65, della

legge 23 dicembre 1996 n. 662), né il criterio dei
valori tabellari minimi previsto dagli artt. 15 e 16
della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per i suoli agricoli
(valido nei soli giudizi di opposizione alla stima). Ha
quindi ritenuto che l’area fosse suscettibile di
utilizzazioni ulteriori rispetto a quella agricola e ne
ha effettuato una valutazione di mercato diretta a
rispecchiare le possibilità di utilizzazioni
“intermedie” tra quelle agricole e quelle edificabili,
facendo riferimento al valore di una cessione tra
privati di un bene adiacente avente la medesima
destinazione urbanistica, però escludendo il riferimento
(operato dal c.t.u. e dal primo giudice) a “indici di
fabbricabilità” che non trovavano riscontro stante la
inedificabilità dell’area. La corte ha poi calcolato
l’indennità di occupazione legittima in base al criterio
fissato dall’art. 20 della legge n. 865 del 1971 cit.
(un dodicesimo dell’indennità di esproprio rapportata ai
VAM), pari a E 1.708,48, oltre rivalutazione e
interessi.

5

Il Comune di Perugia ricorre per cassazione con quattro
motivi. La società resiste con controricorso e propone
ricorso incidentale affidato a cinque motivi, cui il
Comune resiste con controricorso. Entrambe le parti

hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1.- Il primo motivo del ricorso principale del Comune di
Perugia (per violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) si conclude con un
quesito volto ad stabilire “se nelle ipotesi di
accessione invertita di suoli non edificabili violi il
disposto di cui agli articoli citati la liquidazione del
danno operata dal giudice adito in misura superiore al
valore agricolo tabellare, di cui agli artt. 15 e 16
della legge n. 865 del 1971 in difetto di allegazione e
prova, da parte del proprietario danneggiato, di una
possibilità di diverso sfruttamento dei fondi e del loro
conseguente maggior valore di mercato, fondando invece
il proprio convincimento su consulenze tecniche la cui
ammissibilità è stata contestata”.
Il suddetto motivo va esaminato congiuntamente al
secondo motivo (per violazione degli artt. 62 e 194
c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.) il quale si conclude con un quesito identico al
precedente.
6

1.1.- Entrambi i motivi sono infondati. Essi si basano
sul presupposto dell’applicazione del criterio del
valore agricolo medio (cd. VAM) ai fini del risarcimento
del danno da accessione invertita per i suoli non

edificabili. Tale presupposto era erroneo già prima che
il contesto normativo mutasse a seguito dei noti
interventi della Corte costituzionale che hanno
dichiarato l’illegittimità costituzionale del criterio
legale riduttivo di calcolo del risarcimento per le
occupazioni illegittime dei suoli edificabili (n. 349
del 2007) e degli stessi VAM ai fini del calcolo
dell’indennità di esproprio dei suoli non edificabili
(n. 181 del 2011). Infatti la giurisprudenza di questa
Corte ha sempre ritenuto che la disposizione di cui
all’art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996 (che
inserì il comma 7 bis nell’art. 5 bis del d.l. n. 333
del 1992, conv. con modif. nella legge n. 359 del 1992),
che introdusse il criterio riduttivo per il risarcimento
del danno in caso di occupazioni illegittime dei suoli
per causa di pubblica utilità, non riguardava le
occupazioni illegittime dei suoli inedificabili, per i
quali valeva il criterio della piena reintegrazione
patrimoniale commisurata al prezzo di mercato (tra le
prime in tal senso Cass. n. 2336 del 1998). La
successiva giurisprudenza precisò che era consentito al
7

proprietario

di

dimostrare

che

il

terreno

era

suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da
quello agricolo e aveva un’effettiva valutazione di
mercato che rispecchiava siffatte possibilità di

utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella
edificatoria (Cass. n. 9683 del 2000, n. 14783 del 2007
e, anche di recente, n. 21386 del 2011, n. 7174 del
2013). In tal modo, tuttavia, non si è inteso
condizionare il diritto del privato all’assolvimento di
particolari o gravosi oneri probatori, in mancanza dei
quali l’indennità dovrebbe essere calcolata secondo
astratti e imprecisati valori agricoli, con l’effetto di
introdurre un fattore di correzione dell’unico criterio
valido per la determinazione del danno risarcibile
causato da occupazioni illegittime dei suoli
(edificabili e non edificabili) che oggi è, appunto, il
valore di mercato. Tale valore infatti non può
prescindere dalle caratteristiche concrete del suolo e
da tutto ciò che può incidere su di esso, tenendo conto
delle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche. A
tali principi la corte territoriale si è sostanzialmente
attenuta, valutando il suolo della società attrice come
inedificabile e calcolando il suo valore di mercato, a
tal fine valorizzandone le caratteristiche concrete,
essendo collocato in “posizione strategica” e circondato
8

da fabbricati civili nel cuore di una zona ad elevata
densità

eiAg3RgCtWe

l’utilizzabilità

del

abitativa,
“volume

ed

escludendo

edificabile

medio

comprensoriale” in ragione della natura inedificabile

dello stesse.

Del tutto generica e quindi inammissibile in questa sede
è la doglianza (svolta solo nel primo quesito)
concernente l’utilizzazione da parte della corte del
merito di una consulenza tecnica che si assume
inammissibile.
2.- Il terzo motivo del ricorso principale (vizio di
motivazione sulla quantificazione del danno risarcibile,
in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) non può trovare
ingresso poiché difetta del momento di sintesi dei
prospettati rilievi in una parte del motivo che si
presenti a ciò specificamente e riassuntivamente
destinata e che ne circoscriva puntualmente i limiti
mediante specifica indicazione del fatto controverso
riguardo al quale la motivazione si assuma omessa,
contraddittoria o insufficiente (tra le tante, Cass.,
sez. un., n. 16528 del 2008, n. 20603 del 2007, n. 3403
e 9659 del 2013).
3.- Nel quarto motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c.,
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) è formulato il
seguente quesito: “se la condanna dell’Amministrazione
9

al pagamento della rivalutazione monetaria sulla
indennità di occupazione legittima di un terreno in
difetto di domanda, sul punto, del proprietario attore
costituisca o meno violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

3.1. Il motivo è fondato. L’obbligazione di pagamento
dell’indennità di occupazione legittima costituisce un
debito di valuta non suscettibile (come erroneamente
ritenuto nella sentenza impugnata) di automatica
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat in
relazione al deprezzamento della moneta (salva
l’allegazione e prova del maggior danno da parte del
creditore

ex

art. 1224, comma 2, c.c.), spettando al

proprietario gli interessi legali dalla scadenza di
ciascuna annualità di occupazione fino al saldo (Cass.
n. 13456 e 719 del 2011, n. 5520 e n. 9410 del 2006).
4.- Passando ad esaminare il ricorso incidentale della
società Commerciale Immobiliare Balanzano, il primo
motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 5
bis della legge n. 359 del 1992, 21 delle NTA del PRG di
Perugia del 1978 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c.) è corredato dal seguente quesito: “se nelle
ipotesi di occupazione appropriativa di un’area urbana
inserita in zona completamente urbanizzata e funzionale
alla stessa, destinata dallo strumento urbanistico a
‘spazi pubblici di quartiere’ in cui è consentita, anche
10

ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, la
costruzione di attrezzature per la cultura, lo svago e
lo sport, l’area debba essere qualificata come
edificabile”. Si assume, in sostanza, che abbia errato

il giudice di merito nel valutare il terreno come
inedificabile, poiché le NTA del PRG non escludevano la
realizzazione anche da parte di privati di opere
destinate al servizio della collettività (attrezzature
per la cultura, lo svago e lo sport) e quindi
riconducibili alla nozione tecnica di edificazione,
tenuto conto che l’area era collocata in zona
completamente urbanizzata ed edificata.
4.1.- Il motivo è infondato. La corte territoriale ha
ritenuto la natura inedificabile dell’area in quanto
inclusa in zona classificata come “P.P.U.-spazi pubblici
di quartiere, attrezzati a parco per il gioco e lo
sport”, ove era consentita soltanto la costruzione di
attrezzature per tali scopi pubblicistici, non potendo
desumersi l’edificabilità dalla possibilità di
costruzione di “attrezzature per la cultura, lo svago,
lo sport od il godimento del verde in genere”. La
decisione è conforme al principio di diritto secondo cui
ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un
utilizzo meramente pubblicistico, che non ne tollera la
realizzazione ad iniziativa privata neppure attraverso
11

strumenti

di

convenzionamento,

la

classificazione

apporta un vincolo di destinazione che preclude ai
privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo
che sono riconducibili alla nozione tecnica di

edificazione, con la conseguenza che l’area va
qualificata come non edificabile; ove, invece, il
vincolo posto dalla classificazione introduca una
destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, o
promiscua pubblico-privata, che non comporta cioè
interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e, quindi,
attuabili anche dal soggetto privato (non importa se
direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura
complessa), detto vincolo non è idoneo ad escludere la
vocazione edificatoria del suolo (v. Cass. n. 11729 del
2003, n. 1626 del 2006).
La ricorrente sostiene che le norme tecniche di
attuazione del PRG consentivano ai privati la
realizzazione di quelle opere e attrezzature al servizio
della collettività. Tale circostanza di fatto, tuttavia,
non risulta dalla sentenza impugnata e richiederebbe una
indagine istruttoria che non è consentita in questa
sede, tanto più che il testo rilevante delle citate
norme tecniche avrebbe dovuto essere riportato nel
ricorso, a pena di inammissibilità del motivo per

12

.

difetto di specificità, a norma degli artt. 360 n. 3 e
366 n. 6 c.p.c.
5.-

Il

secondo

motivo

(vizio

di

motivazione

dell’accertamento della natura non edificabile del

terreno) è inammissibile per mancanza del momento di
sintesi (cfr. il terzo motivo del ricorso principale).
6.- Il terzo motivo (violazione degli artt. 2, comma 89,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e 2043 c.c., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) è corredato dal
seguente quesito: “Se nella fattispecie di occupazione
acquisitiva di aree edificabili compiutasi il 18 aprile
1994,

per effetto della dichiarata illegittimità

costituzionale dell’art. 5 bis, comma 7 bis, della legge
n. 359/1992 (introdotto dall’art. 3, comma 65, della
legge n. 662/1996) ad opera della Corte cost. n.
349/2007 il risarcimento del danno debba commisurarsi
all’intero valore venale del bene in applicazione
dell’art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007 n.
244”.
6.1.- Il motivo è infondato, in quanto si basa sul
presupposto erroneo che la corte territoriale non abbia
applicato il criterio del valore di mercato,
naturalmente nell’ambito della categoria legale del
suolo valutato come inedificabile (a norma degli artt. 5
bis, comma 3, d.l. n. 333 del 1992, conv. nella legge n.
13

359 del 1992, e art. 37, co. 3, t.u. n. 327 del 2001),
ragione per cui si invoca l’applicazione dell’art. 2,
comma 89, della legge n. 244 del 2007, che però riguarda
l’indennità di espropriazione (e non il risarcimento del

danno da occupazione acquisitiva) delle aree edificabili
(e non inedificabili come quella in esame).
7.- Il quarto motivo (falsa applicazione degli artt. 20
della legge n. 865/1971 e 50 d.P.R. n. 327/2001, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) è corredato dal
seguente

quesito:

“Se

nel

caso

di

occupazione

appropriativa per il periodo di occupazione legittima di
un suolo edificabile l’indennità di occupazione debba
essere determinata in un dodicesimo per ogni anno
dell’indennità virtuale di espropriazione calcolata
secondo il valore di mercato”.
7.1.- Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, nel
calcolare l’indennità di occupazione, a norma dell’art.
20 della legge n. 865 del 1971, in un dodicesimo
dell’indennità di espropriazione che sarebbe spettata
alla società per il periodo dell’occupazione legittima,
ha calcolato l’indennità di espropriazione facendo
applicazione del criterio incostituzionale dei cd. VAM
(Corte cost. n. 181 del 2011).
8.-

Il quinto motivo del ricorso incidentale (per

violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
14

c.p.c.), nel quale la ricorrente incidentale si lamenta
della disposta compensazione delle spese del secondo
grado di giudizio, è assorbito.
9.- In conclusione, in accoglimento del quarto motivo

quinto motivo del ricorso incidentale e rigettati gli
altri motivi, la sentenza impugnata è cassata con rinvio
alla Corte di appello di Perugia che, in diversa
composizione, dovrà calcolare l’indennità di occupazione
legittima con riferimento all’indennità di esproprio
secondo il valore di mercato del bene, senza automatismi
rivalutativi, e liquidare le spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo dei ricorsi
principale e incidentale, dichiara assorbito il quinto
motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri
motivi di entrambi i ricorsi; cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in
diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.
Roma, 6 giugno 2013.
4a221,:st.

Il Presidente

del ricorso principale e incidentale, assorbito il

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