Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18433 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 30/06/2021), n.18433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28478/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.D., rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio

Briguglio e Gianluca Boccalatte ed elettivamente domiciliata presso

lo studio dell’avv. Ernesto Mocci in Roma, Via Germanico n. 146;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 787/13/15 della Commissione tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 29/04/2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/4/2021 dal

Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. L’Agenzia delle entrate notificava a G.D., nella sua qualità di titolare dell’azienda agricola-agrituristica “Podere La Casa” avviso di accertamento relativo all’anno 2007 per il recupero di IVA indebitamente detratta, del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19 bis 1), comma 1, lett. i), in quanto relativa ai lavori di ristrutturazione di immobili a destinazione abitativa e non ad attività di agriturismo.

2. La CTR con sentenza n. 787/13/15, depositata il 29/04/2015, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’originario ricorso della contribuente e dichiarava non dovute le somme richieste dall’Amministrazione.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. La contribuente depositava controricorso.

5. Con istanza del 3.12.2020 l’Agenzia dell’entrate – aderendo all’istanza di definizione della lite con pagamento degli importi richiesti avanzata dalla contribuente – comunicava che la Direzione Provinciale di Firenze aveva dato atto della presentazione della domanda D.L. n. 1991 del 2018, ex artt. 6 e 7, e dell’avvenuto pagamento integrale delle somme dovute. In ragione di ciò, l’Amministrazione chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 è possibile pervenire, come richiesto dalle parti, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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