Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18433 del 29/08/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 18433 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

equa riparazione

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

sentenza con motivazione
semplificata

VIZZARI Giuseppe (VZZ GPP 64E14 D976K), VIZZARI Agata (VZZ
GT% 65M68 D976F), VIZZARI Rosario (VZZ RSR 62L04 D976Y) e
VIZZARI Pia Carmela (VZZ PRM 61P64 D276T), quali eredi di
Vizzari Francesco; CHIRCHIGLIA Rosario (CHR RSR 60C14
B098W); RUFFO Marcello (RFF MCL 29H05 B098Y); MARANDO
Giuseppe (fflRN GPP 43D16 B0980); FERRÒ Antonio (FRR
56B06 B098M); FEDERICO Vincenzo (FDR VCN

NTN

52B25 DI22Z);

D’AGOSTINO GiovaMbattista (IDG GMB 37E10 B098B); DE MARIA
Tommaso (DMR TMS 66C01 B963N); MARINO Vincenzo (aRN VCN
49H13 B234Z); GARREFFA Carmelo (GRR CML 42P08 H22420;
A

CARPENTIERI Antonio (CRP NTN 39A02

B098N); ROMEO Raffaele

Data pubblicazione: 29/08/2014

(RMO RFL 46A14 A780U); MARZANO Francesco
B098E); SANSOTTA Paolo Antonio

(SNS

(Mtz FNC 38H055

PNT 67All B098P);

ZAPPAVIGNA Giuseppe (ZPP GPP 40D22 80980); SCHIRRIPA
z

Pasqualino (SCH PQL 49R12 B098V); BLEFARI Antonio (BLF NTR

CODESPOTI Maria Vincenza (CDS MW 60L63 A780J); BOVA
Antonio

(SVO NTN 53P15 B098F); MEDIATI Armando (01DT RND

55M06 G735J); PASCAIE Giovanni Vittorio (PSC GNN 56M16
A7800); CRISAFI Francesco (CRS FNC 52M01 B098U); ZINGHINt
Antonio (ZNG NTN 35H11 B098V); TALLARIDA Antonio (TLL NTN
36S05 H970N); MICLIANÒ Giuseppe (NPLN GPP 54D29 F112B);
GUERRISI Francesco (GRR FNC 56P13 309819 e GRAZIANO
Antonio (GRZ NTN 51A06 B098Z), rappresentati e difesi, per
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato
Rosario Vizzari, ed elettivamente domiciliati in Roma, via
Serra di Falco n. 7, presso lo studio dell’Avvocato
Antonio Fava;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro

tenore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
– controricorrente

52H16 3098W); CUTUGNO Rossella (CGT RLL 55H52 B098Q);

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro del
19 settembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
z

udienza del 25 giugno 2014 dal Consigliere relatore Dott.

udito l’Avv. Rosario Vizzari.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con
decreto depositato in data 19 settembre 2012, rigettava la
domanda di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, proposta da Francesco Vizzari e dagli altri
istanti indicati in epigrafe in relazione ad un giudizio
amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Calabria, durato
circa dieci anni e definito con sentenza del 25 agosto
2008;
che la Corte territoriale rilevava che il giudizio
presupposto, proseguito dinanzi al Consiglio di Stato, era
stato dichiarato perento per la mancata proposizione
dell’istanza di prelievo;
che per la cassazione del decreto della
d’appello Giuseppe

Vizzari e

Corte

le altre parti private

indicate in epigrafe hanno proposto ricorso affidato ad un
unico motivo, cui ha
z

resistito con controricorso

l’amministrazione intimata.

3

Alberto Giusti;

4

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
z

che con l’unico motivo si lamenta erronea motivazione

2001 censurandosi che la Corte d’appello, nell’addebitare
agli odierni istanti la mancata presentazione di istanze
sollecitatorie nella fase di merito pendente dinanzi al
Consiglio di Stato, non abbia considerato che gli stessi
non erano stati parti processuali di detto grado di
giudizio;
che il mezzo è infondato;
che la Corte d’appello ha esattamente rilevato che il
giudizio presupposto era continuato dinanzi al Consiglio
di Stato, dove – non essendo stata presentata né l’istanza
di prelievo né l’istanza di fissazione dell’udienza – il
processo si era concluso con pronuncia di perenzione;
che da ciò la Corte territoriale ha tratto – con
logico e motivato apprezzamento – la conclusione di
un’assenza di interesse alla definizione del giudizio, e
quindi della non configurabilità del patema d’animo da
ritardo;
che si tratta di conclusione che riguarda tutti i
soggetti del giudizio, non solo coloro che si sono
costituiti come parti nel giudizio di appello (il Comune

nonché violazione e falsa applicazione della l. n. 89 del

di Bovalino, appellante, e la Telecom), ma anche coloro
che – come gli attuali istanti – erano intervenuti
adluvandum

ad

soltanto nel giudizio di primo grado, senza

rinnovare il loro intervento a sostegno della posizione

ammettersi l’esclusione della sofferenza (per carenza di
un reale interesse alla definizione del giudizio
presupposto) in capo alla parte principale e la
configurabilità, invece, della sofferenza indennizzabile
in capo alla parte interveniente ad

adluvandum

(tra

l’altro soltanto in uno dei due gradi di giudizio);
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che sussistono giustificati motivi, data la
peculiarità della vicenda, per l’integrale compensazione
tra le parti delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le
spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il

del Comune in grado di appello, non potendo logicamente

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