Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18433 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19657/2015 proposto da:

L.L.A., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Isabella Casales Mangano;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catania, depositato in

data 4 febbraio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che L.C.A., con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Catania in data 8 luglio 2014, ha proposto opposizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, avverso il decreto emesso dal consigliere designato di quella Corte, con il quale era stata solo parzialmente accolta la domanda di equa riparazione relativamente ad un giudizio di equa riparazione, svoltosi presso la Corte d’appello di Caltanissetta;

che la Corte, in composizione collegiale, preso atto che la ricorrente non aveva notificato all’Avvocatura distrettuale il ricorso e che aveva chiesto un nuovo termine per poter procedere alla notifica, dichiarava il ricorso improcedibile ritenendo che il termine concesso con il decreto di fissazione dell’udienza per la notificazione, ancorchè non perentorio, non potesse essere rinnovato, in assenza di qualsivoglia tentativo di notificazione del ricorso;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello L.C.A. ha proposto ricorso sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter e del D.L. n. 83 del 2012, art. 55, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e motivazione illogica e contraddittoria) la ricorrente censura il decreto impugnato per non avere la Corte d’appello applicato i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 5700 del 2014, da ritenersi applicabile non solo alla domanda introduttiva del giudizio di equa riparazione, ma anche alla fase di opposizione ai sensi del citato art. 5-ter, che con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU e della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4, dell’art. 50 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e vizio di motivazione) la parte ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nella determinazione della durata complessiva del giudizio presupposto;

che il primo motivo di ricorso è fondato;

che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 5700 del 2014, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica”;

che tale principio è stato affermato con riferimento alla L. n. 89 del 2001, nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012;

che, con sentenza n. 18113 del 2015, questa Corte ha avuto modo di ritenere che nulla osta a che il medesimo principio valga ora con riferimento alla proposizione della opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter;

che, invero, si è affermato il principio per cui “nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, dà luogo ad un procedimento camerale, sicchè il termine assegnato per la notificazione del ricorso non ha carattere perentorio e, laddove quest’ultima risulti omessa o inesistente, il giudice, in difetto di spontanea costituzione del resistente all’udienza fissata nel decreto (che ha valore sanante in applicazione analogica degli artt. 164 e 291 c.p.c.), deve fissare un nuovo termine per la notifica”;

che la Corte d’appello di Catania si è chiaramente discostata da tale principio, sicchè il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo;

che, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio, per nuovo esame della domanda, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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