Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18433 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13844/2019 proposto da:

I.J., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Almiento, (Pec

almiento.antonio.coabrindisi.legalmail.it, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in personal del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 da Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.J., (OMISSIS), ricorre per cassazione, con sette motivi seguiti da memoria, avverso il decreto del tribunale di Lecce che ne ha disatteso la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice foglio di asserita costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il tribunale ha respinto la domanda di protezione previamente osservando che il richiedente aveva allegato il timore di danno grave alla persona per ragioni non meglio precisate, salva l’accusa di appartenenza a un gruppo cultista locale;

in tal guisa ha motivatamente ritenuto insussistenti i presupposti per la protezione internazionale nelle alternative forme dedotte in giudizio;

II. – il ricorrente impugna la decisione deducendo: (i) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per avere il tribunale sopravvalutato le imprecisioni del racconto fatto in sede amministrativa e per non aver applicato il principio dell’onere probatorio attenuato; (ii) la nullità del decreto per omesso esame di esso ricorrente (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8); (iii) l’omessa pronuncia sull’istanza di protezione internazionale e la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (iv) la nullità del decreto per violazione del dovere ufficioso di acquisizione di informazioni e documenti (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della direttiva 2004/83-CE) e per contrasto tra affermazioni inconciliabili, nonchè per vizio di motivazione, in ordine alla situazione epidemica legata alla cd. febbre di lassa; (v) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, in ordine alla mancata concessione della protezione sussidiaria a fronte delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di provenienza; (vi) e (vii) la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 19 T.U. Imm. e delle norme correlate nella parte in cui è stato negato il permesso di soggiorno e comunque la protezione per motivi umanitari;

III. – i primi due motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili perchè, sotto spoglie di censure in iure, implicano una critica di merito; infatti il tribunale ha negato la credibilità del racconto in base alla genericità oltre che all’implausibilità dell’allegazione, e ha aggiunto che in ogni caso il fondamento della domanda era minato da ragioni inerenti all’accertamento dei fatti, non consoni alle forme di protezione invocate;

per questa parte il ricorso si palesa incentrato su una critica del tutto generica, anche in prospettiva di autosufficienza;

IV. – il terzo mezzo è inammissibile, poichè dedotto senza specifici riferimenti alle domande il cui esame sarebbe stato omesso;

V. – il quarto motivo, facente leva sul rischio epidemico per febbre di lassa, è inammissibile per ragione analoga a quella rappresentata riguardo ai primi due: anche a voler sorvolare sul fatto che dal decreto non risulta quando il ricorrente abbia introdotto la relativa questione, è decisivo che il tribunale ha considerato il fatto storico afferente, ma ha ritenuto che, tenuto conto dell’andamento decrescente dell’infezione, il sistema sanitario nigeriano fosse comunque in grado di affrontare adeguatamente la vicenda epidemica;

la motivazione integra un accertamento di fatto insindacabile in questa sede;

VI. – il quinto motivo, riferito alla negazione dei presupposti della protezione sussidiaria, è inammissibile perchè del tutto generico;

il tribunale, per quanto in effetti rileva, ha negato il fondamento della protezione sussidiaria perchè le più attuali fonti non accreditavano l’Edo State come paese caratterizzato da violenza indiscriminata e diffusa, secondo il paradigma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

al riguardo il ricorso è basato sull’affermazione che invece la situazione di fatto del paese di provenienza avrebbe dovuto ritenersi diversa; il che però suppone una critica di merito, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in cassazione;

VII. – il sesto e il settimo mezzo, riferiti al rigetto della domanda di protezione umanitaria, non tengono conto dell’assunto del tribunale per cui non erano state altrimenti dedotte concrete condizioni di vulnerabilità soggettiva; con il che la decisione risulta alfine basata sulla riscontrata esistenza di un difetto di allegazione, e non è censurata sotto questo specifico profilo;

VIII. – la nota depositata dall’avvocatura dello Stato non assume dignità di controricorso, donde non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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