Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18432 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27785/2012 R.G. proposto da:

G.R., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv. Francesco de Beaumont, con domicilio eletto

nello studio legale del difensore, in Roma, via Astura, n. 2, scala

B;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 230/04/2012, depositata in data 17 aprile 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

RILEVATO

– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Campania, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento emesso nei confronti della medesima per recupero a tassazione del canone di locazione dalla medesima percepito in relazione all’anno di imposta 2003 e non dichiarato, confermava il predetto atto impositivo ritenendo insussistenti i vizi sollevati dalla contribuente – di inesistenza della notifica dell’atto impositivo e dell’indicazione del soggetto e dell’ufficio che lo aveva emesso – ed infondato nel merito il ricorso non avendo la contribuente fornito adeguata prova della risoluzione del contratto di locazione che, a dire della stessa, sarebbe intervenuta nell’anno 2003;

– che avverso tale statuizione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso;

– che con atto del 18 aprile 2017, regolarmente notificato all’Agenzia delle entrate e all’Avvocatura Generale dello Stato e prevenuta alla cancelleria di questa Corte in data 19 aprile 2017, la ricorrente, manifestando l’intento di “accedere ai benefici previsti dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (rottamazione cartelle esattoriali)”, ha rinunciato al proposto ricorso n. 27785/2012 e ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Diritto

CONSIDERATO

– che l’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 2, – norme applicabili al processo tributario per effetto del rinvio contenuto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2 – sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione anche senza accettazione della controparte (cfr. Cass. 3971 del 2015, n. 9857 del 2011);

– che la parte rinunciante che ha dato causa al processo va condannata alle spese, liquidate come in dispositivo a favore dell’Agenzia delle entrate.

PQM

 

dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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