Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18432 del 20/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19227/2015 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo

Trogo 21, presso lo studio dell’Avvocato Stefania Casanova,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avvocato Antonio Panico;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositata il 2

marzo 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che V.G., con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma il 10 settembre 2010, ha chiesto la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un procedimento svoltosi in grado di appello dinnanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano; giudizio conclusosi in primo grado con sentenza del 2000 e protrattosi in appello per otto anni, essendosi concluso con sentenza depositata il 5 maggio 2009;

che l’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile il ricorso per avere il ricorrente limitato la domanda ad una sola fase di un giudizio svoltosi in due gradi, in violazione del principio di unitarietà del giudizio presupposto;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello V.G. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo; che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 112 c.p.c., rilevando che nell’atto introduttivo si dava atto che il giudizio era iniziato dinnanzi al Giudice di pace di Marano e si era concluso con sentenza del 2000;

che il ricorso è fondato, alla luce del principio per cui “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’attore ha l’onere di precisare nel ricorso l’intera durata del giudizio presupposto, inclusi i gradi e le fasi non eccedenti gli standard di ragionevolezza, potendo la parte disporre del quantum della domanda, ma non dell’allegazione dei fatti storico – normativi che ne condizionano l’ammissibilità, e dovendo, conseguentemente, il giudice procedere alla valutazione unitaria della durata del processo anche se, l’attore, nel formulare la domanda, si sia specificamente riferito ai soli segmenti del procedimento in cui sarebbe, stato superato, a suo avviso, il termine ragionevole” (Cass. n. 4437 del 2015);

che, dunque, la Corte d’appello, pur in presenza di una sicura indicazione concernente la conclusione del giudizio di primo grado, non avrebbe potuto dichiarare la inammissibilità della domanda perchè limitata al solo grado di appello, essendo evidente che si era in presenza di un giudizio svoltosi in due gradi, dalla durata del quale si sarebbero dovuti detrarre i periodi di durata ragionevole, dovendosi poi limitare la valutazione di irragionevolezza al solo segmento di appello, oggetto di specifica domanda;

che il ricorso va quindi accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio, per nuovo esame della domanda alla luce dell’indicato principio di diritto, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA