Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18432 del 12/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 18432 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 30558-2011 proposto da:
BMW HOLDING BV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
EMANUELE COGLITORE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUIGI FERDINANDO BERARDI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo r,3ppreenta e difende;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

319/2010

della

di PESCARA, depositata il

Data pubblicazione: 12/07/2018

29/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in

GIOVANNI
ricorso.

del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE che ha chiesto il rigetto del

persona

3

FATTI DI CAUSA
Rilevato che la società BMW Holding BV, con sede legale a L’Aia (Olanda),
proponeva appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale
di Pescara che aveva rigettato il suo ricorso avverso il silenzio-rifiuto frapposto
dall’Amministrazione Finanziaria all’istanza di rimborso dell’importo di euro
15.165.756,84 pari alla metà del credito d’imposta sui dividendi distribuiti dalla
controllata BMW Italia s.p.a. nel 2000 per un importo di 100 miliardi di lire

che con il ricorso introduttivo la società ricorrente aveva sostenuto l’istanza di
rimborso sul rilievo che la materia concernente l’attribuzione del credito di
imposta sui dividendi è disciplinata dal d.P.R. n. 917 del 1986 e che le
disposizioni della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni,
ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, applicabili nella fattispecie,
prevedono espressamente il diritto al rimborso della metà del credito d’imposta
relativo ai dividendi;
che la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara aveva ritenuto
applicabile non la Convenzione Italia-Francia ma quella Italia-Olanda, ritenendo
che la stessa materia fosse disciplinata da una norma (l’art. 24 della legge n.
305 del 1993) in base alla quale non può riconoscersi alla ricorrente società
olandese l’invocato beneficio della restituzione;
che, inoltre, la società ricorrente aveva fornito la prova della mancata
fruizione della deduzione dell’imposta versata in Olanda di quanto già
assoggettato ad imposta in Italia;
che la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello;
che la suddetta Commissione rammentava che la società ricorrente (cd.
società-madre) aveva sede in Olanda e chiedeva il rimborso del credito
d’imposta relativamente ai dividendi ad essa distribuiti dalla BMW italia (cd.
società figlia, avente sede in Italia), di cui deteneva il 100% del capitale sociale;
che – ripercorrendo quanto deciso da Cass. 23 settembre 2004, n. 19152 in
un caso analogo – l’art. 5, comma 1, della direttiva CEE 90/435 sancisce il

Ric. n. rg. 30558 del 2011 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

(ossia oltre 51 milioni di euro);

4

principio in base al quale gli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre
sono esenti dalla ritenuta alla fonte;
che, tuttavia, il successivo art. 7, comma 2, della stessa Direttiva prevede
una deroga (cd. clausola di riserva) a tale affermato principio, stabilendo che
resta impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali
dirette a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione sui dividendi;
che l’art. 10, par. 2, della Convenzione Italia-Olanda contro le doppie

imponibili nello Stato del percipiente siano imponibili anche nello Stato del
soggetto erogatore dei dividendi ed in conformità alla legislazione di detto Stato,
prevedendo, tuttavia, che l’imposta così erogata non possa superare il 5%
dell’ammontare lordo dei dividendi nel caso in cui beneficiario effettivo sia una
società che ha detenuto oltre il 50% delle azioni con diritto di voto della società
distributrice durante un periodo di 12 mesi precedenti la data di delibera di
distribuzione dei dividendi medesimi; mancando tali requisiti è previsto un
ulteriore prelievo del 15°/o;
che l’art. 24, par. 3, della stessa Convenzione prevede che l’Olanda, sul
reddito corrispondente ai dividendi “in entrata” (distribuiti cioè dalla società
figlia residente in Italia), applichi una deduzione d’imposta pari a quella pagata
in Italia;
che secondo la Corte di, Giustizia CE 4 ottobre 2001, causa C-294/99, punto
32, i diritti attribuiti agli operatori economici dall’art. 5, comma 1, della Direttiva
90/435/CEE sono assoluti e uno Stato membro non può far dipendere la loro
osservanza da una Convenzione conclusa con un altro Stato membro;
che, tuttavia, secondo l’art. 1, par. 1 e 2, della medesima Direttiva CEE, lascia
impregiudicata la possibilità di disposizioni convenzionali o statali per evitare
frodi o abusi;
che, inoltre, non sussiste incompatibilità della fonte convenzionale con la
fonte comunitaria stante l’espressa previsione della clausola di riserva contenuta
nell’art. 7, comma 2, cit., norma che secondo la sentenza della Cassazione

Ric. n. rg. 30558 del 2011 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

imposizioni, ratificata con legge 26 luglio 1993, n. 305, stabilisce che i dividendi

5

citata va interpretata nel senso che la normativa comunitaria non si applica se
già la normativa interna o convenzionale contengono norme che realizzano la
finalità di sopprimere o attenuare la doppia imposizione economica, con la
conseguenza che tale norma rafforza il divieto di doppia imposizione attraverso
una disposizione che salda le norme convenzionali con quelle comunitarie,
facendone un corpo unico;
che dunque la citata Direttiva CEE non ha determinato il superamento

Olanda, che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile al
caso di specie;
che pertanto, al caso di specie va applicata la Convenzione Italia-Olanda, la
quale non prevede che lo Stato italiano riconosca un credito d’imposta ad una
società residente in Olanda beneficiaria di dividendi distribuiti da una società
partecipata residente in Italia;
che la contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e ad una
richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di Lussemburgo e l’Agenzia
delle entrate ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso;
che in prossimità dell’udienza la società ricorrente depositava memoria
insistendo per l’accoglimento del ricorso e ritenendo non condivisibili le
conclusioni raggiunte dalla Cassazione con la sentenza 28 dicembre 2016, n.
27111, in un caso pressoché identico;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360,
comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la società contribuente denuncia violazione
e falsa applicazione degli articoli 43, 48 e 12 del Trattato che istituisce la
Comunità Europea (ora, nell’ordine, articoli 49, 54 e 18 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea), in relazione all’art. 10, comma 4, lett. b)
della convenzione tra l’Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e la
frode fiscali del 5 ottobre 1989, ratificata con legge n. 20 del 7 gennaio 1992,

Ric. n. rg. 30558 del 2011 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

generalizzato delle Convenzioni fra Stati membri e in particolare quella Italia-

6

nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e
decisivo per il giudizio;
che la questione controversa verte sullo stabilire, se lo Stato italiano – nel
riconoscere ad una società socia francese (ai sensi del citato art. 10, comma 4,
lett. b) citato il pagamento di un importo pari al 50% del credito d’imposta
relativo a dividendi distribuiti dalla società figlia italiana, e negando invece tale
diritto al pagamento ad una società dei Paesi Bassi che riceve i dividendi dalla

pratica discriminatoria che’ viola il divieto di disparità di trattamento in base alla
nazionalità (artt. 12 e 48 TCE), nonché la libertà di stabilimento di cui all’art. 43
TCE e, pertanto, se detta pratica sia idonea al dissuadere le società non
residenti, diverse da quelle francesi, dal costituire società controllate in Italia;
che, poiché la situazione di un socio dei Paesi Bassi sarebbe identica a quella
di un socio francese, con riguardo ai dividendi distribuiti da una società italiana,
il mancato riconoscimento ad un socio olandese del medesimo trattamento
riservato ad un socio francese (pagamento di metà del credito d’imposta)
costituirebbe una pratica discriminatoria che viola gli articoli 43,48 e 12 del TCE;
che sulla base delle argomentazioni sopra esposte, una società madre
residente nei Paesi Bassi ed una società madre residente in Francia si
troverebbero nella stessa identica situazione relativamente ai dividendi percepiti
da una società distributrice residente in Italia;
che ne deriverebbe che, in linea con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia
nella sentenza del 12/12/2006, causa C-374/04, Class IV ACT Group Litigation,
ai fini di non violare il principio di non discriminazione stabilito dagli articoli 43,
48 e 12 del TCE, lo Stato italiano deve trattare in modo eguale, con riferimento
al pagamento del credito d’imposta, una società beneficiaria dei Paesi Bassi e
una società beneficiaria francese;
che, nell’insistere per l’accoglimento di tali censure, la società si rimette, ai
sensi del comma 3 dell’art. 234 del Trattato della Comunità Europea, alla
Cassazione per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione

Ric. n. rg. 30558 del 2011 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

propria figlia italiana (come la società scrivente) – stia ponendo in essere una

7

interpretativa, perché la questione dell’asserita discriminazione tra società madri
operanti in Paesi membri contraenti di differenti Convenzioni bilaterali con
l’Italia sulla doppia imposizione non sarebbe stata mai esaminata o giudicata
dalla Corte di Giustizia;
che secondo l’Agenzia delle entrate, invece, conformemente a quanto
stabilito nell’impugnata sentenza, la giurisprudenza, in modo assolutamente
univoco, avrebbe affermato il principio di alternatività tra i benefici richiesti;

chiarito che “la ritenuta alla fonte di cui trattasi nella causa principale può
essere considerata come rientrante in un insieme di disposizioni convenzionali
relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari di dividendi e diretta per
ciò stesso ad attenuare la doppia imposizione”, ragion per cui “l’art. 7.2 della
Direttiva va interpretato nel senso che consente un’imposizione come il prelievo
del 5% previsto dalla Convenzione sulla doppia imposizione”;
che il principio è stato fatto proprio dalla Cassazione, con sentenza n.
19152 del 23/09/2004 e n. 5943 del 12/03/2009, concordi nel chiarire che “le
stesse norme valgono ad impedire sommatorie di benefici, quali quelli
rappresentati, nella specie, nel riconoscimento di un credito di imposta in favore
della Società madre, che ottenga anche il rimborso della ritenuta alla fonte
operata sui dividendi dallo stesso stato che eroga il credito di imposta”;
che le medesime sentenze, inoltre, hanno escluso l’applicabilità di “quanto
disposto dalle Convenzioni tra Italia e Francia e tra Italia e Regno Unito in
materia di crediti di imposta sui dividendi, sussistendo, nella Convenzione tra
Italia e Paesi Bassi, una disposizione analoga a quelle invocate dalla ricorrente”;
che occorre inoltre tenere presente il rilievo contenuto nelle sentenze
richiamate in forza del quale il diritto al rimborso va negato “in assenza,
oltretutto, di una qualsiasi prova da parte della ricorrente della non deduzione
dalle imposte già versate in Italia”;
ritenuto che il motivo di ricorso è infondato;

Ric. n. rg. 30558 del 2011 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

che, in particolare, la Corte di Giustizia CE, con sentenza n. 58/2003, ha

8

considerato infatti che Cass. 28 dicembre 2016, n. 27111, a cui principi si
ritiene di aderire, ha così statuito in un caso analogo (riguardante però una
società madre tedesca):
“In tema d’imposte sui dividendi azionari, la direttiva del Consiglio CEE n.
435 del 1990, recepita nell’ordinamento italiano con l’art. 27-bis del d.P.R. n.
600 del 1973 e con il d.lgs. n. 136 del 1993, non comporta, come si desume
dall’art. 7, alcun effetto abrogativo delle precedenti convenzioni bilaterali (nella

complessiva e complementare di contrasto della doppia imposizione dei
dividendi, corrisposti dalla società figlia italiana a quella madre di altro Stato
dell’Unione europea, secondo un regime opzionale di alternatività, sicché è
precluso alla società madre dello Stato contraente o di altro Stato dell’Unione
europea, la quale invochi lo stesso trattamento in virtù del principio di non
discriminazione (nella specie, società tedesca), cumulare sia il credito d’imposta
previsto dalla convenzione sia il rimborso della ritenuta diretta sui dividendi o
l’esenzione di cui all’art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973”;
che, in particolare, in motivazione si afferma: che la direttiva 90/435 (c.d.
madre-figlia) e la convenzione Italia-Francia, pur perseguendo lo stesso
obiettivo non sono perfettamente sovrapponibili, atteso che esse muovono da
presupposti soggettivi e soglie rilevanti di partecipazione diversi e prevedono
diverse modalità e strumenti di eliminazione, o quantomeno attenuazione, della
doppia imposizione in senso giuridico ed economico;
che appare conforme all’ordinamento che l’eliminazione o attenuazione della
doppia imposizione non possa mai determinare, in concreto, la distorsione
rappresentata da un indebito duplice beneficio, ovvero da una duplice nonimposizione.
che tale fine può essere perseguito proprio in forza del regime di alternatività
ovvero di opzione (a seconda della disciplina più favorevole per il contribuente)
tra le modalità previste, rispettivamente, dalla convenzione bilaterale

Ric. n. rg. 30558 del 2011 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

specie, di quella italo-francese), determinando con queste ultime una disciplina

9

(riconoscimento del credito d’imposta) e dalla direttiva (esenzione

dalla

ritenuta);
che non è precluso dalla direttiva madre-figlia che la società-madre,
sussistendone tutti i presupposti, opti per il regime convenzionale del credito
d’imposta in luogo di quello della piena detassazione.
che invece è precluso – perchè avulso ed eccedente rispetto alla finalità di
evitare la doppia imposizione – che essa si avvalga sia del credito d’imposta

dell’esenzione diretta D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 27 bis, cit..
che non si ravvisano i presupposti del sollecitato rinvio pregiudiziale sulla
questione interpretativa posta dalla società ricorrente in quanto la soluzione
proposta trova avallo in principi di ampia portata desumibili da quanto già
stabilito in altre vertenze decise in materia dalla Corte di giustizia (12 dicembre
2006 in Causa C-374/04)
considerato che ai sensi dell’art. 7, par. 2, della Direttiva madre-figlia “La
presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o
convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione
economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento
di crediti d’imposta ai beneficiari dei dividendi”;
ritenuto dunque che al caso di specie, avente ad oggetto il rapporto tra
una società madre olandese ed una società figli italiana, sia applicabile la
convenzione Italia-Olanda (legge 26 luglio 1993, n. 305), in quanto normativa
più specifica rispetto alla citata Direttiva;
considerato che ai sensi dell’art. 10 (Dividendi) della legge 26 luglio 1993,
n. 305 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il
Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, fatta a L’Aja 1’8 maggio 1990):
-1. I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati ad un
residente dell’altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

Ric. n. rg. 30558 del 2011 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

previsto dalla convenzione, sia del rimborso della ritenuta sui dividendi o

10

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società
che paga i dividendi è residente, ed in conformità della legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l’effettivo beneficiario,
l’imposta così applicata non può eccedere:
a) i) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario
effettivo è una società che ha detenuto oltre il 50 per cento delle azioni con
diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi

li) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo
è una società che non ha diritto al trattamento previsto al punto precedente i)
ma che ha detenuto il 10 per cento o più delle azioni con diritto di voto della
società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data
della delibera di distribuzione dei dividendi; e
b) il 15 per cento, in tutti gli altri casi.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della
società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Una persona residente dei Paesi Bassi che riceve dividendi distribuiti da
una società residente dell’Italia ha diritto al rimborso dell’ammontare
corrispondente alla «maggiorazione di conguaglio» afferente tali dividendi, se
dovuta da detta società, previa deduzione dell’imposta prevista al paragrafo 2.
Considerato che, ai sensi dell’art. 24 (Disposizioni per eliminare le doppie
imposizioni) della stessa legge:
-/. I Paesi Bassi, nel prelevare le imposte a carico dei loro residenti, potranno
includere nella base cui l’imposta è commisurata, gli elementi di reddito o del
patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione,
sono imponibili in Italia.
2. Tuttavia, se un residente dei Paesi Bassi riceve elementi di reddito o
possiede elementi di patrimonio che, in virtù degli articoli 6, 7, 10 paragrafo 6,
11 paragrafo 6, 12 paragrafo 4, 13 paragrafi 1 e 2, 14, 15 paragrafo 1, 16, 19,
22 paragrafo 2 e 23 paragrafi 1 e 2, della presente Convenzione, sono imponibili

Ric. n. rg. 30558 del 2011 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, e

11

in Italia e che sono inclusi nella base prevista al paragrafo 1, i Paesi Bassi
esenteranno tali elementi accordando una riduzione della loro imposta.
Considerato che, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione
Italia-Olanda, secondo l’art. 24, n. 2, lett. a) della Convenzione Italo – Francese
(legge 7 gennaio 1992, n. 20) l’imposta italiana non è deducibile ai fini del
calcolo del reddito imponibile in Francia (sul punto Cass. 15 aprile 2011, n.
8621; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23367);

doppie imposizioni fiscali, sia la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il
Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatta all’Aja 1’8
maggio 1990, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 26 luglio 1993, n.
305, sia la Direttiva CEE n. 90/435, relativa al regime fiscale applicabile alle
società madri e figlie di Stati membri della Comunità economica europea,
attuata nell’ordinamento interno con il D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136, in conflitto
solo apparente tra loro, sono entrambi atti che fanno salva la regola della
a favore della società madre di quanto sia stato pagato nello Stato
della società figlia. Ne consegue che il riconoscimento del ,
ai sensi dell’art. 27-bis, comma primo, d.P.R. n. 600 del 1973 (aggiunto dall’art.
2 D. Lgs. n. 136 del 1993, in attuazione della Direttiva CEE n. 90/435) in favore
di una società madre di diritto olandese, in ordine all’ammontare della ritenuta
alla fonte, operata nella misura del 5 per cento (peraltro compatibile con la
disposizione di cui all’art. 5. 1 della Direttiva) sui dividendi distribuiti in suo
favore da una società figlia di diritto italiano, più che porre rimedio ad un
fenomeno di doppia imposizione, ove applicata indiscriminatamente, e cioè
senza la dimostrazione di non essersi avvalsi (o di non potersi avvalere) del
diritto alla deduzione, comporterebbe la realizzazione di un doppio beneficio
(rimborso più deduzione: in applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il
ricorso per Cassazione proposto dall’Amministrazione finanziaria ed ha cassato
la sentenza di merito con la quale era stato riconosciuto alla società madre,

Ric. n. rg. 30558 del 2011 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

considerato che, secondo questa Corte, in tema di misure per evitare le

12

fiscalmente residente in Olanda, il diritto al rimborso della ritenuta alla fonte,
operata sui dividendi percepiti dalla società figlia, fiscalmente residente in Italia,
sul presupposto errato della sua incompatibilità con la Direttiva Comunitaria n.
90/435: Cass. 23 settembre 2004, n. 19152; in senso analogo, con specifico
riferimento alla Convenzione Italia-Gran Bretagna, Cass. 12 marzo 2009, n.
5943);
ritenuto dunque che iI riconoscimento del credito d’imposta in favore della

imposizione, porterebbe alla realizzazione di un doppio beneficio (credito
d’imposta più deduzione);
che, infatti, in presenza della normativa convenzionale suddetta che regola i
rapporti Italia-Olanda, la società madre, avendo diritto alla deduzione in Olanda,
è comunque garantita contro eventuali doppie imposizioni;
che la società ricorrente ha comparato situazioni diverse (quelle di società
madri aventi sede una in Francia e l’altra in Olanda) dal punto di vista dei rimedi
esperiti per evitare il divieto di doppia imposizione (in quanto per l’Olanda è
prevista la deduzione e per la Francia il credito d’imposta) e pretenderebbe,
invocando il principio di non discriminazione, di ottenere per la società olandese
Io stesso rimedio della società francese (credito d’imposta), omettendo però di
considerare la possibilità per la società olandese di ottenere la deduzione;
che, infatti, si ha discriminazione sostanziale sia nel trattamento diverso di
situazioni simili sia nello stesso trattamento di situazioni diverse, mentre la
disparità di trattamento fra situazioni non comparabili si risolve, per contro, in
una discriminazione formale che non contrasta con il dettato comunitario (Corte

società ricorrente, lungi dal porre rimedio ad un fenomeno di doppia

di Giustizia CEE, 17 luglio 1963, causa C-13/63, Governo italiano c.
Commissione CEE);
che tale principio del resto è conforme a quello di uguaglianza e
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e al suo corollario secondo cui occorre
trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali (Corte cost. n.
219 del 2013);

Ric, n, rg. 30558 del 2011 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

ity

13

considerato che la società olandese ha percepito per intero i dividendi
dalla società controllata italiana, la quale non operò alcuna ritenuta alla fonte,
con la conseguenza che il riconoscimento del rimborso del credito d’imposta alla
società-madre creerebbe, anche per questo verso, un indebito vantaggio a
favore di quest’ultima con effetto distorsivo delle regole UE in tema di non
discriminazione e di concorrenza;
che, peraltro, la società madre non ha dimostrato di non essersi avvalsa (o di

ritenuto che non si rivela necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia UE, non solo perché la soluzione qui proposta trova avallo in principi di
ampia portata desumibili da quanto già stabilito in altre vertenze decise da detta
Corte nella materia, ma anche – e soprattutto – perché le questioni proposte si
palesano irrilevanti, stante la mancanza di discriminazione tra i regimi in
concreto operanti, in applicazione delle due convenzioni bilaterali dalle quali
emergerebbe – secondo la società ricorrente – il lamentato profilo
discriminatorio;
che, infatti, secondo quanto stabilito dalla sentenza del 12 dicembre 2006 in
Causa C-374/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice of
England and Wales), “Gli artt. 43 CE e 56 CE non ostano a che uno Stato
membro, al momento di una distribuzione di dividendi da parte di una società
residente nel detto Stato, conceda alle società beneficiarie dei detti dividendi
che risiedono anch’esse nel detto Stato un credito d’imposta corrispondente alla
frazione dell’imposta versata dalla società distributrice sugli utili distribuiti, ma
non lo conceda alle società beneficiarie che risiedono in un altro Stato membro e
che non sono assoggettate all’imposta in questo primo Stato a titolo di tali
dividendi. (v. punto 74, dispositivo 1). – Gli artt. 43 CE e 56 CE non ostano al
fatto che uno Stato membro non estenda il diritto ad un credito d’imposta,
previsto in una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione conclusa con
un altro Stato membro per società residenti in quest’ultimo Stato che
percepiscono dividendi da una società residente nel primo Stato, a società

Ric. n. rg. 30558 del 2011 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

non potersi avvalere) del diritto alla deduzione;

14

residenti in un terzo Stato membro con cui esso ha concluso una convenzione
volta ad evitare la doppia imposizione, che non prevede un tale diritto per
società residenti in questo terzo Stato. – Il fatto che i diritti e gli obblighi
reciproci che derivano dalla prima convenzione si applichino soltanto a soggetti
residenti in uno dei due Stati membri contraenti è una conseguenza inerente
alle convenzioni bilaterali Volte a prevenire la doppia imposizione” (v.

punti 91,

94, dispositivo 2).

disciplina convenzionale, quanto della inesistenza nel medesimo ordinamento,
pur dopo l’adozione della direttiva madre-figlia, di un principio che ne imponga
l’estensione di efficacia a società madri residenti in Stati UE diversi dai
contraenti;
ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in euro 20.000, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 may4i9 2018.
Il P
Gia

Ric. n. rg. 30558 del 2011 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

che da ciò si trae conferma tanto della conformità all’ordinamento UE della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA