Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18432 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9520-2005 proposto da:

FALLIMENTO PAVAN G.F. S.A.S. DI PAVAN GIUSEPPE & C. E DI

P.

L. E PA.GI. IN PROPRIO, in persona del Curatore dott.

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA

70, presso l’avvocato LOTTI MASSIMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTINI MAURO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso l’avvocato DI PIERRO

NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STIVANELLO GUSSONI FRANCO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 394/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

premesso che il curatore fallimento della Pavan G.F. s.a.s. di Pavan Giuseppe & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 3 marzo 2004 dalla Corte d’appello di Venezia, con la quale erano state rigettate le domande proposte dal fallimento nei confronti del sig. M.A.;

rilevato che, prima dell’odierna udienza di discussione, è stato depositato nella cancelleria di questa corte un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dal curatore del fallimento e dal suo difensore, nonchè, per accettazione, dal controricorrente sig. M. e dal suo difensore;

considerato che la rinuncia appare conforme alla previsione dell’art. 390 c.p.c., essendo intervenuta entro il termine indicato dal comma 1 di detto articolo;

ritenuto che, pertanto, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 306 e 391 c.p.c.;

atteso che non occorre provvedere sulle spese, ricorrendo la situazione contemplata dal citato art. 391, u.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA