Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18432 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato BENITO PANARITI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAVILLA ANTONIO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ASCOLI PICENO;

– intimato –

avverso il decreto n. 189/2009 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO,

depositato il 18/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- L.S. alias L.E. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi – contro il decreto in data 18.6.2009 con il quale il Giudice di pace di Ascoli Piceno ha rigettato il suo ricorso tardivo (perchè presentato il 28.5.2009) avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ascoli Piceno il 30.1.1996, tradotto in una lingua veicolare, non solo perchè tardivo ma anche perchè infondato nel merito, essendo stato il ricorrente espulso in quanto tratto “in arresto quale responsabile di furto aggravato in concorso e alla guida di autovettura senza patente. Era inoltre sprovvisto di documenti e di adeguati mezzi di sostentamento e si era qualificato quale L.E.”. La Prefettura intimata non ha svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione (perchè “omessa, insufficiente e contraddittoria”) e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6 e formula il seguente quesito: “se la motivazione utilizzata dal Giudice di pace in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente circa l’omessa traduzione del decreto di espulsione e lo stato di necessità, sia sufficiente e idonea a giustificare la decisione di respingimento del ricorso proposto dallo straniero”.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità senza che rilevi l’esposizione di tale fatto nel corpo del motivo ovvero che possa essere compreso dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (v. per tutte C. 10 aprile 2010 n. 8555).

Peraltro, i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi fatti controversi, non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi, non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso punto decisivo, contemporaneamente “illogica”, nonchè “contraddittoria”, e, ancora, “insufficiente” è evidente che è onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’articolo 111 della Costituzione e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa al giudice (così C., 30 marzo 2010 n. 7626).

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 6 CEDU, L. n. 881 del 1977, art. 14, art. 24 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3 e formula i seguenti quesiti: “se sia affetto da nullità assoluta il decreto di espulsione che sia stato notificato allo straniero in una lingua a lui non conosciuta, senza effettuare un preventivo accertamento sulla effettiva comprensione della lingua italiana, e la mancata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile tale adempimento”;

“se sia errato il decreto del Giudice di pace che confermi il decreto di espulsione impugnato deducendo la comprensione del decreto dì espulsione da parte dello straniero, sulla base del rigetto emesso dal Prefetto di Ascoli Piceno in data 25.8.1999 a seguito dì istanza di revoca”.

Il motivo è inammissibile perchè denuncia violazione di norme di diritto che non possono essere riferite – ratione temporis – a decreto di espulsione emesso nel 1996 ovvero (la L. n. 881 del 1977) non attinenti la materia dell’espulsione.

L’opposizione era comunque tardiva rispetto alla data (1999) in cui – secondo l’accertamento incensurabile dei giudice del merito – lo straniero aveva dimostrato di averne compreso il contenuto.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e L. n. 241 del 1990, art. 3 e formula il seguente quesito: “se ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia fatto regolarmente ingresso in Italia, ma non abbia poi presentato nel termine di otto giorni lavorativi domanda di permesso di soggiorno abbia natura vincolata o se il Prefetto sia tenuto a valutare anche circostanze ulteriori come l’inserimento lavorativo dello straniero. Dica inoltre questa Corte se sia errata la pronuncia del Giudice di pace che respinge il ricorso in opposizione senza tenere in considerazione la condotta tenuta dallo straniero durante la sua permanenza in Italia”.

Il motivo è infondato perchè il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poichè tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione (Sez. Un., n. 22217/2006).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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