Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18432 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13843/2019 proposto da:

O.U., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Almiento,

(Pec almiento.antonio.coabrindisi.legalmail.it), giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in personal del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.U., (OMISSIS), ricorre per cassazione, con sei motivi seguiti da memoria, avverso il decreto del tribunale di Lecce che ne ha disatteso la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice foglio di asserita costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il tribunale ha respinto la domanda di protezione previamente osservando che il richiedente aveva allegato il timore di danno grave alla persona dopo esser stato cacciato di casa da uno zio dopo la morte dei genitori;

in tal guisa ha motivatamente ritenuto insussistenti i presupposti per la protezione internazionale nelle alternative forme dedotte in giudizio;

II. – il ricorrente impugna la decisione deducendo: (i) la violazione e falsa applicazione “di una norma giuridica sostanziale o processuale”, per avere il tribunale mutato il rito rispetto allo strumento processuale ex art. 702-bis c.p.c.; (ii) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per avere il tribunale sopravvalutato le imprecisioni del racconto fatto in sede amministrativa e per non aver applicato il principio dell’onere probatorio attenuato; (iii) la nullità del decreto per omesso esame di esso ricorrente (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8); (iv) la nullità del decreto per violazione del dovere ufficioso di acquisizione di informazioni e documenti (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della direttiva 2004/83-CE) e per contrasto tra affermazioni inconciliabili, nonchè per vizio di motivazione, in ordine alla situazione epidemica legata alla cd. febbre di lassa; (v) e (vi) la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 19 T.U. Imm. e delle norme correlate nella parte in cui è stato negato il permesso di soggiorno e comunque la protezione per motivi umanitari;

III. – il primo motivo è inammissibile per difetto del presupposto;

in tema di protezione internazionale, nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, prima della modifica introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, sulla domanda di protezione umanitaria la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ovvero secondo il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. e segg.; ciò non rileva, però, quando il ricorrente per sua scelta abbia – come nella specie – cumulato la domanda di protezione umanitaria con quelle aventi per oggetto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo speciale rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (cfr. Cass. n. 2120-20);

IV. – il secondo e il terzo motivo, basati sul comune assunto che il tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto non credibile la versione dei fatti fornita dal richiedente senza procedere alla sua nuova audizione, come peraltro richiesto, sono egualmente inammissibili per difetto del presupposto;

infatti la decisione del tribunale – seppur con qualche cenno alla scarsa credibilità del racconto del richiedente – non è stata motivata da un giudizio di non credibilità soggettiva, da colmare mediante una produttiva nuova audizione; il tribunale ha in vero negato il fondamento della domanda per ragioni specifiche inerenti all’accertamento dei fatti, che ha ritenuto non consoni alle forme di protezione invocate;

V. – pure i restanti motivi sono inammissibili, questa volta perchè del tutto generici;

in ordine alla febbre di lassa, anche a voler sorvolare sul fatto che dal decreto non risulta quando il ricorrente abbia introdotto la relativa questione, è decisivo che il tribunale ha considerato il fatto storico afferente, ma ha ritenuto che il sistema sanitario nigeriano fosse comunque in grado di affrontare adeguatamente la vicenda epidemica;

la motivazione integra un accertamento di fatto insindacabile in questa sede;

nel resto le doglianze, riferite al rigetto della domanda di protezione umanitaria, non tengono conto dell’assunto del tribunale per cui non erano state altrimenti dedotte concrete condizioni di vulnerabilità soggettiva; con il che la decisione risulta alfine basata sulla riscontrata esistenza di un difetto di allegazione, e non è censurata sotto questo specifico profilo;

VI. – la nota depositata dall’avvocatura dello Stato non assume dignità di controricorso, donde non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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