Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18432 del 01/08/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 18432 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso 18488-2007 proposto da:
CECCONI SANDRO (C.F. CCCSDR32R23T324C), domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CIMINO MAURO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
2013
contro
965
CASSA
DI
RISPARMIO
DI
FERMO
S.P.A.
(c.f.
00112540448), in persona del legale rappresentante
Data pubblicazione: 01/08/2013
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BENACO 5, presso l’avvocato MORABITO MARIA CHIARA,
rappresentata e difesa dall’avvocato LIBERINI
DANIELE, giusta procura a margine del
controricorso;
contro
BANCA DI ROMA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 79/2007 della CORTE
D’APPELLO di ANCONA, depositata il 03/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 05/06/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’improcedibilità o comunque l’inammissibilità del
ricorso.
– controricorrente –
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
Con citazione ritualmente notificata, CECCONI Sandro
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Fermo,
la Banca di Roma e la Cassa di Risparmio di Fermo,
somme a titolo di risarcimento dei danni, per mancata
informazione relativa all’acquisto di alcuni warrant
Finmeccanica e conseguenti perdite subite.
Costituitosi
il
contraddittorio,
le
banche
chiedevano il rigetto delle domande proposte.
Con sentenza in data 26 luglio 2001, il Tribunale di
Fermo rigettava le domande.
Proponeva appello il CECCONI.
Costituitosi
il
contraddittorio
le
banche
ne
chiedevano il rigetto.
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data
3/3/20071 rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione il CECCONI.
Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di
Fermo. Non ha svolto attività difensiva la Banca di
Roma.
Il ricorso, che si articola in cinque motivi, va
dichiarato improcedibile.
Lo stesso ricorrente dichiara, nel ricorso in esame,
che la sentenza impugnata è stata a lui notificata in
3
chiedendo la condanna della banca al pagamento di
data 16/04/2007. La copia depositata è priva della
relata di notifica: l’art. 369 comma 2, n. 2 c.p.c.
prevede, in mancanza, l’improcedibilità del ricorso
(al riguardo, tra le altre, Cass. N. 6706 del 2013 ) .
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna
N
p,
iAle ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità a favore della Cassa di
Risparmio di Fermo, che liquida in C. 3.200,00,
comprensive di C. 200,00 per esborsi oltre accessori
di legge.
Roma, 05/06/2013
Il Consigliere
ensore
Il Pres d
Va pertanto dichiarato improcedibile il ricorso.