Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18431 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 08/09/2011), n.18431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso l’avvocato CIPRIETTI

SABATINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

sul ricorso 2210-2008 proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso l’avvocato SINIBALDI

MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

6, presso l’avvocato CIPRIETTI SABATINO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 455/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

M. SINIBALDI che ha chiesto l’estinzione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;

udita la relazione fatta dal Consigliere rel. Dott. M.R. Cultrera;

sentito il Pubblico Ministero che ha concluso per l’estinzione del giudizio;

rilevato che B.V. ha depositato rituale rinuncia al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 455/07 della Corte d’appello di L’Aquila, accettata dalla resistente – ricorrente incidentale – C.G.:

letti gli artt. 375- 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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