Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18431 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

H.K. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DANTE 12, presso l’avvocato AVELLANO SILVIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il

27/03/2009;

preliminarmente l’Avvocato Colica deposita fotocopia dell’avvenuta

sanatoria. Il P.G. si rimette alla Corte;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato COLICA ROBERTO (delega) che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- K.H. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi – contro il decreto in data 27.3.2009 con il quale il Giudice di pace di Roma ha rigettato il suo ricorso (presentato il 22.12.2008) avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma il 16.12.2008, tradotto in lingua inglese.

Gli intimati (Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma) non hanno svolto difese.

1.1.- Il ricorrente, prima della discussione, ha prodotto copia di un versamento per il permesso di soggiorno elettronico. La produzione è inammissibile perchè non concerne la nullità della sentenza ovvero l’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.).

2.- Il ricorso proposto contro il Ministro dell’Interno è inammissibile.

Infatti, è al Prefetto che è conferita – in adesione al modello procedimentale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23 – l’esclusiva legittimazione personale a contraddire l’opposizione dello straniero;

legittimazione che si riferisce anche al giudizio di cassazione (Sez. un. 15141/2 001).

2.1 – Il ricorrente con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e formula il seguente quesito: “il giudice ai fini della valutazione della conoscenza effettiva di una lingua, diversa da quella madre, da parte dello straniero deve avvalersi dell’ausilio di specifici mezzi di prova? La sentenza nella quale il Giudice fondi la propria decisione su presunzioni assolute relative alla conoscenza da parte dello straniero di una delle lingue di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 è nulla e/o annullabile per violazione dell’art. 24 Cost.?”.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 2, comma 6 e 7) e formula il seguente quesito: “il mancato esame da parte del Giudice adito dei motivi posti a base dell’opposizione all’espulsione ha come conseguenza giuridica la nullità e/o invalidità della sentenza emessa?”.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 24 Cost. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13) e formula il seguente quesito: “la mancata traduzione del decreto di espulsione nell’unica lingua di conoscenza del cittadino straniero destinatario del medesimo provvedimento di espulsione viola il diritto di difesa a norma dell’art. 24 Cost.?”.

3.1.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

In altri termini, “il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (Sez. 3, ordinanza n. 19769 del 17/07/2008). E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge perchè, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. U, Sentenza n. 26020 del 30/10/2008).

Il quesito formulato dal ricorrente in relazione al secondo motivo (affatto astratto e generico) non possiede i requisiti sopra precisati, sì che il motivo stesso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

3.2.- Con il primo e il terzo motivo è posta la questione se sia legittima la traduzione in una lingua veicolare senza che l’autorità si sia resa avvertita del fatto se lo straniero la conosce o no. La questione così proposta non è fondata.

Secondo l’orientamento di questa Corte, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, non impone all’Amministrazione di tradurre il decreto espulsivo nella lingua madre della persona da espellere, ma solo di assicurare che la traduzione del provvedimento avvenga “in una lingua conosciuta” e, solo ove ciò non sia possibile, di garantire che la traduzione sia svolta “in lingua francese, inglese o spagnola”, ritenute lingue universali e, quindi, accessibili, direttamente o indirettamente, da chiunque (Cass. n. 13833 del 2008).

L’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all’art. 13, comma 7, cit. Siffatta attestazione è condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo (Cass. n. 25362 del 2006; n. 25026 del 2005; n. 13032 del 2004; n. 5465 del 2002).

Le censure, dunque, sono infondate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e rigetta il ricorso proposto contro il Prefetto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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