Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18431 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13842/2019 proposto da:

C.M.S., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio

Almiento, (Pec almiento.antonio.coabrindisi.legalmail.it), giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in personal del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.M.S., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre per cassazione, con sei motivi seguiti da memoria, avverso il decreto del tribunale di Lecce che ne ha disatteso la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice foglio di asserita costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il tribunale ha respinto la domanda di protezione previamente osservando che il richiedente aveva allegato il timore di danno grave alla persona specificamente discendente da rivendicazioni di appartenenti a un gruppo etnico avverso ((OMISSIS)) in ordine alla proprietà di una piantagione da lui ereditata;

in tal guisa ha motivatamente ritenuto insussistenti i presupposti per la protezione internazionale nelle alternative forme dedotte in giudizio;

II. – il ricorrente impugna la decisione deducendo: (i) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per avere il tribunale sopravvalutato le imprecisioni del racconto fatto in sede amministrativa e per non aver applicato il principio dell’onere probatorio attenuato; (ii) la nullità del decreto per omesso esame di esso ricorrente (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8); (iii) la nullità del decreto per violazione del dovere ufficioso di acquisizione di informazioni e documenti (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della direttiva 2004/83-CE) e per contrasto tra affermazioni inconciliabili; (iv) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, in ordine alla mancata concessione della protezione sussidiaria a fronte delle attuali condizioni socio-politiche del paese di provenienza; (v) e (vi) la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 19 T.U. Imm. e delle norme correlate nella parte in cui è stato negato il permesso di soggiorno e comunque la protezione per motivi umanitari;

III. – i primi due motivi sono basati sul comune assunto che il tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto non credibile la versione dei fatti fornita dal richiedente senza procedere alla sua nuova audizione, come peraltro richiesto;

tali motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili per l’assorbente ragione che difettano del presupposto;

infatti la decisione del tribunale – seppur con qualche cenno alla scarsa credibilità del racconto del richiedente – non è stata motivata da un giudizio di non credibilità soggettiva, da colmare mediante una produttiva nuova audizione; il tribunale ha in vero negato il fondamento della domanda per ragioni specifiche inerenti all’accertamento dei fatti, che ha ritenuto non consoni alle forme di protezione invocate;

IV. – il terzo e il quarto motivo, egualmente tra loro connessi poichè riferiti alla negazione dei presupposti della protezione sussidiaria, sono inammissibili perchè del tutto generici;

il tribunale, per quanto in effetti rileva, ha negato il fondamento della protezione sussidiaria perchè le più attuali fonti non accreditavano la Guinea come paese caratterizzato da violenza indiscriminata e diffusa, secondo il paradigma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

ferma tale ratio decidendi, il terzo motivo si risolve in una mera enunciazione di principi generali, che niente tolgono alla validità dell’accertamento di fatto dal tribunale costì reso;

il quarto motivo, basato sull’affermazione che invece la situazione di fatto del paese di provenienza avrebbe dovuto ritenersi diversa, postula una critica di merito, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in cassazione;

V. – egualmente sono inammissibili il quinto e il sesto mezzo, riferiti al rigetto della domanda di protezione umanitaria; il tribunale ha motivato tale rigetto affermando che la situazione personale del richiedente non era quella di un soggetto vulnerabile; ciò in quanto egli era giunto in Italia in età adulta, senza problemi di salute, e aveva nel paese di provenienza lasciato moglie e figli; inoltre, salvo lavori precari, non si era effettivamente radicato in Italia;

in tal modo il tribunale ha negato il presupposto della protezione umanitaria facendo retta applicazione dell’insegnamento di questa Corte, da ultimo ribadito anche a sezioni unite: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass. Sez. U n. 29459-19);

cosicchè il ricorso, anche per questa parte, postulando un inesistente deficit decisionale e che la decisione comunque avrebbe dovuto esser diversa, finisce con l’infrangersi con la motivazione in fatto, allineata all’orientamento assunto in sede di legittimità;

VI. – la nota depositata dall’avvocatura dello Stato non assume dignità di controricorso, donde non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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