Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18430 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13920/2012 R.G. proposto da:

Catone Spa, rappresentato e difeso dell’Avv. PASQUALE MERCONE, con

domicilio eletto presso l’Avv. Giovanni Catini, in Roma, via Giosuè

Borsi, n. 4, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 143/29/11, depositata il 8 giugno 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria dell’Avv. Pasquale Mercone che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la società Catone Spa ricorre con un motivo avverso la decisione emessa dalla CTR della Campania, denunciando la violazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3 e del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 25 per il mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali in materia di prodotti energetici a favore degli esercenti per la mancanza della licenza fiscale, asseritamente non prescritta;

– la doglianza è infondata poichè l’impianto di distribuzione del contribuente – come dallo stesso affermato e riconosciuto dalla CTR – era dotato di “due serbatoi della capacità singola di mc 25”, sicchè la licenza fiscale, necessaria per fruire delle agevolazioni d’accise, era prescritta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 25,comma 1, lett. c), in forza della quale sono tenuti ad ottenerla “gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi”, nonchè pure ai sensi della precedente lett. a), che ne impone il rilascio agli “esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi”, dovendosi intendere il termine deposito, in mancanza di specificazioni, come riferito al complessivo volume di carburante allocabile nel luogo destinato e non alla capacità dei singoli serbatoi ivi sistemati, atteso che, diversamente, verrebbe irragionevolmente a fruire dell’agevolazione senza necessità della licenza fiscale chi ha in dotazione numerosi serbatoi di piccolo volume rispetto a colui che si munisce di un unico serbatoio di pari complessiva capacità;

– le ulteriori censure irritualmente formulate nell’articolazione del motivo sono inammissibili, riguardando vizi di motivazione o vizi procedurali, che vanno censurati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 o del n. 4;

– il ricorso va pertanto respinto e le spese di questo giudizio regolate per soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.500,00, oltre accessori di legge e oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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