Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18430 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16502/2015 proposto da:

D.M.A., F.M. e F.D., elettivamente

domiciliati in Roma, Via delle Medaglie d’Oro n. 143, presso lo

studio dell’Avvocato Demetrio De Martini, rappresentati e difesi

dall’avvocato Stefano Barattelli;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 83/2015 della Corte d’appello di Campobasso,

depositato il 7 aprile 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Stefano Barattelli.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che i ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso depositato il 29 ottobre 2014, proponevano opposizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, avverso il decreto emesso dal consigliere designato, con il quale era stata dichiarata manifestamente inammissibile, con condanna al pagamento della somma di cui all’art. 5-quater della medesima legge, la loro domanda di equa riparazione perchè tardiva, essendo la domanda stessa stata proposta in data 8 aprile 2014 in relazione ad un giudizio iniziato nel 2001 e definito con sentenza depositata il 9 gennaio 2013;

che a fondamento della opposizione i ricorrenti deducevano di avere prodotto la documentazione richiesta, pur se la L. n. 89 del 2001, art. 3, non prescrive a pena di inammissibilità la prova del passaggio in giudicato della sentenza;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione rilevando che gli opponenti non avevano censurato in alcun modo la ratio decidendi del decreto monocratico, consistente nella tardività della domanda;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso affidato a un unico motivo;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso;

che i ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso (erronea valutazione di decorrenza del termine semestrale legittimante il ricorso per la richiesta di equo indennizzo), i ricorrenti rilevano che la sentenza di primo grado che aveva definito il giudizio presupposto era stata notificata il 25 gennaio 2013 al convenuto F.D. e solo il 25 settembre 2013 all’intervenuto D.M., sicchè era da tale ultima data che doveva iniziare a decorrere il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4; e al momento del deposito del ricorso introduttivo tale termine non era ancora decorso;

che il ricorso è inammissibile;

che, invero, i ricorrenti si sono limitati a riferire della esistenza di una duplice notificazione della sentenza che aveva defunto il giudizio presupposto ma hanno omesso, da un lato, di indicare se e quando la prova dell’avvenuta notifica della sentenza era stata depositata nel giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e, dall’altro, di indicare comunque dove il relativo documento si trovi e sia consultabile dalla Corte (art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4);

che trova infatti applicazione il principio per cui “in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass., S.U., n. 22726 del 2011);

che, nella specie, il ricorso è del tutto carente di qualsiasi indicazione in ordine alla localizzazione del documento decisivo, costituito dalla notificazione della sentenza e deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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