Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18430 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18430 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

Data pubblicazione: 12/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 25522-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SCIPPA S.

PROGETTO CASA DI
2018
1802

ZAZA G.

&

SNC,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TRITONE 108,
presso

lo

rappresentato

studio
e

dell’avvocato

difeso

dagli

VITO

avvocati

NANNA,
UMBERTO

RAIMONDO, NICOLA RAIMONDO;
– controricorrente –

sul ricorso 4200-2013 proposto da:

2m C

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato
VITO NANNA, rappresentato e difeso dagli avvocati
NICOLA RAIMONDO, UMBERTO RAIMONDO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2010 depositata il
27/09/2010 e avverso la sentenza n. 87/2012 depositata
il 22/06/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

SCIPPA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA

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FATTI DI CAUSA
Rilevato che, nel procedimento avente r.g. 25522 del 2011, Progetto Casa
di Scippa Salvatore e Zaza Gaetano s.n.c. ricorreva contro un avviso di
accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ed avente ad oggetto IVA ed
IRAP per il 2004;
che Zaza Gaetano, in qualità di socio della suddetta società, ricorreva
contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ed

che la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n.
133/23/08, riuniva per connessione oggettiva i due ricorsi e li accoglieva;
che avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello
davanti la Commissione Tributaria Regionale la quale, con sentenza n.
132/7/10, lo rigettava per difetto di specifici motivi d’appello pure previsti a
pena di inammissibilità dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e “di conseguenza
il subordinato appello incidentale proposto dai contribuenti non merita,
doverosamente, alcun esame perché non si è verificata la subordinata ivi
indicata avendo deciso il rigetto per inammissibilità dell’appello principale”;
che avverso detta sentenza ricorreva per Cassazione l’Agenzia delle
entrate con due motivi e la società contribuente e Zaza Gaetano resistevano
con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso;
che in prossimità dell’udienza la società ricorrente nonché Zaza Gaetano
depositavano memoria insistendo per il rigetto del ricorso;
rilevato che, nel procedimento avente r.g. 4200 del 2013, Scippa
Salvatore, in qualità di socio della suddetta società, ricorreva contro un
avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ed avente ad
oggetto IRPEF per il 2004, facendo riferimento nel ricorso al giudizio
intercorrente tra la società e l’altro socio e l’Agenzia delle entrate;
che la Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva il ricorso
proprio considerando che la Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva

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avente ad oggetto IRPEF per il 2004;

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accolto il ricorso proposto dalla società e dall’altro socio e la Commissione
Tributaria Regionale aveva rigettato il ricorso in appello;
che avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello che
veniva rigettato in quanto “il percorso logico giuridico seguito dai primi
giudici pone le proprie basi sia sui motivi della decisione assunta con
sentenza n. 133/23/08 con la quale la CTP di Bari aveva accolto il ricorso
proposto dalla società nella quale il sig. Scippa Salvatore era nell’anno in

E’ da evidenziare che la CTR Puglia con sentenza 132/7/10 aveva ritenuto
inammissibile l’appello presentato dall’Ufficio.
Pur in presenza di decisione della Cassazione alla quale si è appellata
l’Ufficio, gli elementi a base dell’accertamento consistenti solo su ipotesi di
occultamento di presunti ricavi e su omessa regolarità delle scritture
contabili, inducono a ritenere l’appello dell’Ufficio basato solo su presunzioni
semplici prive di qualsiasi prova concreta e ad accogliere l’eccezione del
contribuente”;
che avverso detta sentenza ricorreva per Cassazione l’Agenzia delle
entrate con due motivi e la società contribuente e Zaza Gaetano resistevano
con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso;
che in prossimità dell’udienza

Scippa Salvatore depositava memoria

insistendo per il rigetto ‘del ricorso e chiedendo la riunione al procedimento
n. 25522 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
che in prossimità dell’udienza, con riferimento al procedimento n. 25522
del 2011, la Procura Generale depositava conclusioni scritte chiedendo

contestazione socio al 50% sia sulle eccezioni prospettate dal contribuente.

l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto preliminarmente che va disposta la riunione del ricorso r.g.n.
4200/2013 (Agenzia delle entrate c. Scippa Salvatore) al ricorso r.g.n.
25522/2011 (Agenzia delle entrate c. Progetto Casa di Scippa Salvatore e
Zaza Gaetano s.n.c. e Zaza Gaetano), di iscrizione più risalente, atteso che

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entrambi vertono sul medesimo rapporto impositivo e sul medesimo
accertamento dell’Agenzia delle entrate, contenuto in un unico
provvedimento, e presentano stretta connessione soggettiva ed oggettiva;
ritenuto che questi elementi, come chiesto da Scippa Salvatore in seno al
procedimento r.g.n. 4200/2013 con nota del 6 aprile 2018, rendono più
razionale la riunione dei procedimenti connessi ex art. 274 cod. proc. civ. e
14 del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando che la loro trattazione separata

profili di unitarietà sostanziale delle controversie, che i motivi dei ricorsi per
Cassazione sono sostanzialmente analoghi e che sussistono ragioni di
economia processuale, in ossequio ai principi di cui all’art. 111 Cost. e 6
della CEDU (Cass., S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521), pur se i giudici di
appello sono diversi;
considerato che, quanto al procedimento n. 25522 del 2011, con il primo
motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.
civ., la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’articolo 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la sentenza impugnata
erroneamente ritenuto inammissibile l’appello proposto dalla parte erariale;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la società contribuente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 in
combinato disposto con l’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod.
proc. civ. in quanto la sentenza sarebbe nulla per difetto assoluto di
motivazione, avendo la Commissione Tributaria Regionale, nonostante
l’affermata inammissibilità del gravame, confermato nella parte motiva la
sentenza di primo grado, ritenendola “pregevole e ben motivata”;
considerato che, quanto al procedimento n. 4200 del 2013, con il primo
motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.
civ., la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’articolo 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la sentenza impugnata, pur

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determinerebbe l’eventualità di soluzioni contrastanti, che sono configurabili

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avendo dato atto della presenza di altro procedimento avente come parti la
società di cui lo Scippa è socio nonché l’altro socio della stessa società, e pur
avendone tenuto conto ai fini della decisione di merito, non ha considerato
che nella fattispecie ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la società contribuente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e

nulla per difetto assoluto di motivazione, per non aver illustrato l’iter logicogiuridico seguito per giungere alla formazione del proprio convincimento;
ritenuto che, quanto al procedimento n. 25522 del 2011,
effettivamente, come deduce l’Agenzia delle entrate, riportandone i relativi
brani nel ricorso per cassazione, nell’atto di appello la contestazione della
sentenza di primo grado era evidente, avendola l’Ufficio censurata proprio
nella parte in cui la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto che,
nell’accertamento, non risultava alcuna dichiarazione d’inattendibilità delle
scritture contabili, nonché nell’ulteriore capo relativo all’illegittimità
dell’accertamento induttivo – che, sempre secondo la sentenza di primo
grado, avrebbe dovutO essere invece effettuato in modo analitico deducendo, al riguardo, che le ripetute e continue omesse fatturazioni della
società avevano indotto i verbalizzanti a non ritenere attendibile detta
contabilità, procedendo alla rideterminazione del reddito in maniera
presuntiva, come previsto dal comma 1, lett. “d” dell”art. 39 d.p.r. n.
600/1973;
che, di conseguenza, la sentenza impugnata, con la sua decisione, ha
disatteso il principio secondo cui, in tema di giudizio di appello, la ricorrenza
della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed
assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e
deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata vengono contrapposte quelle dell’appellato in modo da incrinare il

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dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in quanto la sentenza sarebbe

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fondamento logico – giuridico delle prime, come nell’ipotesi in cui, con
riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l’appellante, pur non
procedendo all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza,
svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva
argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l’esame dei
singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l’appellante abbia
esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del

ritenuto che, quanto al secondo motivo di ricorso e anche con riferimento
ad entrambi i motivi di ricorso di cui al procedimento n. 4200 del 2013 (che
possono essere trattati congiuntamente, denunciando entrambi nella
sostanza la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata) la
sentenza impugnata si è pronunziata nel merito attraverso un richiamo
assolutamente generico alla sentenza di primo grado, con una statuizione
rientrante nelle ipotesi di motivazione apparente, in quanto la sentenza in
motivazione ha rinviato alla decisione di primo grado senza aver chiarito i
motivi in base ai quali abbia ritenuto di condividere le conclusioni della
sentenza gravata (Cass.’ n. 22022/2017, secondo cui deve considerarsi nulla
la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo
grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che
alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia
pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di
gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni
difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello; Cass. 15884/2017;
S.U. n. 7074/2017; Cass. n. 22232/2016, secondo cui la motivazione è solo
apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”,
quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il
fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente
inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la

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ragionamento della sentenza impugnata (Cass. n. 15936/2003; 9083/2017);

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formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il
compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture);
che, infatti, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della
sentenza allorquando il ‘giudice di merito ometta di indicare gli elementi da
cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita
loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 7 aprile

che “l’appello principale è infondato per mancanza di motivi specifici
dell’impugnazione”, mentre nel procedimento n. 4200 del 2013 si afferma
infatti solo che “gli elementi a base dell’accertamento consistenti solo su
ipotesi di occultamento presunti ricavi e su omessa regolarità delle scritture
contabili, inducono a ritenere l’appello dell’Ufficio basato solo su presunzioni
semplici prive di qualsiasi prova concreta e ad accogliere l’eccezione del
contribuente”;
che i ricorsi dell’Agenzia delle entrate vanno dunque riuniti e accolti e le
sentenze impugnate vanno cassate con rinvio alla Commissione Tributaria
Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del
presente giudizio, affinché valuti la legittimità sostanziale della pretesa del
Fisco.
P.Q.M.
La Corte, riunito il ricorso r.g.n. 4200/2013 al ricorso r.g.n. 25522/2011,
accoglie sia il ricorso r.g.n. 25522/2011 che il ricorso r.g.n. 4200/2013,
cassa entrambe le sentenze impugnate e rinvia entrambi i procedimenti
perché siano trattati unitariamente dalla Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 mpgja 2018.
Il Pre
Giac0-1
ItDire
aninistratig.
Dott. S MUTUO

Ric. n. rg. 25522 del 2

il LO.
4200 del 2013 – Camera di consiglio del 18 maggio 2018

2017, n. 9105: nel procedimento n. 25522 del 2011 si afferma infatti solo

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