Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18430 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 08/09/2011), n.18430
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14029/2009 proposto da:
COMUNE DI PIEVE LIGURE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 2,
presso l’avvocato REVELLI FRANCESCA LUISA, rappresentato e difeso
dall’avvocato BERTINI Carlo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
E.C.;
– intimata –
nonchè da:
E.C. (C.F. (OMISSIS)), vedova S.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso
l’avvocato GUELI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati GERBI GIOVANNI, SBRANA FEDERICO, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
COMUNE DI PIEVE LIGURE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 932/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 01/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato BERTINI CARLO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato
SBRANA FEDERICO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
incidentale, rigetto del principale;
lette le conclusioni scritte del Cons. Dott. SALVAGO;
udito il P.M., LETTIERI Nicola, che non ha nulla da aggiungere.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1. – E’ stata depositata in cancelleria l’1 dicembre 2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
1. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova 1 agosto 2009.
Il caso deciso dalla stessa presenta questi tratti.
Il Tribunale di Genova aveva condannato il comune di Pieve Ligure al risarcimento del danno per l’occupazione di un terreno di E. C., per la realizzazione di impianti sportivi, ubicato nel territorio del comune di Pieve Ligure (in catasto al fg. 7, mapp. 124, 226 e 253) cui erano seguiti la irreversibile trasformazione soltanto dopo la scadenza della dichiarazione di p.u. e l’annullamento da parte del giudice amministrativo sia di una delibera comunale di riapprovazione del progetto, che del decreto di espropriazione emesso in carenza di dichiarazione di p.u..
La Corte di appello ha confermato la natura usurpativa dell’occupazione, ma ha ritenuto che il terreno avesse natura non edificabile perchè incluso in zona del P.R.G. destinata a verde pubblico e attrezzature sportive; e che il suo valore venale dovesse essere determinato nel prosieguo del giudizio in base a tale destinazione.
2. Il comune di Pieve Ligure ha proposto ricorso per cassazione deducendo che l’occupazione aveva avuto carattere espropriativo, e che comunque in tali termini era la domanda della proprietaria modificata soltanto in corso di giudizio; e perciò erroneamente interpretata dai giudici di merito; mentre la E. con il ricorso incidentale articolato in due motivi, ha insistito nel qualificare vincolo preordinato all’espropriazione la destinazione di piano a verde pubblico ed attrezzature sportive, effettivamente realizzate dal comune; e censurato l’affermazione della Corte che detti vincoli non possano essere contenuti negli strumenti urbanistici generali.
3. I ricorsi, da riunire ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., possono essere esaminati in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5, ed essere respinto quello incidentale,nonchè dichiarato inammissibile quello principale, se sono condivise le considerazioni che seguono.
La sentenza impugnata, infatti, ha deciso la questione di diritto sulla ricognizione legale dell’area ubicata in zona destinata dal P.R.G. del 1978 “a verde pubblico ed attrezzature sportive” in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1), secondo cui: 1) un’area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale: con conseguente irrilevanza della situazione urbanistica precedente al periodo in questione, nonchè di quella successiva a tale epoca (Cass. 3146/2006; 3838/2004, 10570/2003); 2) le possibilità legali di edificazione vanno quindi escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale,la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico,attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia. (Da ultimo: Cass. 665/2010; 400/2010;
21396/2009; 21095/2009; 17995/2009); 3) La previsione di un pur limitato indice di fabbricabilità per un’area destinata a uso pubblico non vale ad attribuirle la natura edificatoria, essendo dirimente la natura pubblica e non residenziale delle opere necessarie all’attuazione della previsione urbanistica (Cass. 404/2010; 17995/2009; 16537/2009; 24585/2006).
4. Del pari conforme alla giurisprudenza di questa Corte è la individuazione del criterio per distinguere la zonizzazione del territorio operata dal comune (principalmente con gli strumenti urbanistici generali) dai vincoli sulla proprietà privata preordinati all’espropriazione che a partire dalla nota decisione 173/2001 delle Sezioni Unite è fondata sui seguenti principi: in caso di originaria disposizione di piano, ovvero di variante, il suo carattere conformativo e non ablatorio non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici,ovvero dalla presenza di piani particolarregiati ovvero attuativi,ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti; ed è dunque configurabile ove gli stessi mirino ad una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione della intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche; o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica: soltanto in tal caso traducendosi in uno strumento ulteriore di conformazione della proprietà dei beni medesimi.
Per converso, se la previsione originaria (ovvero la variante) non abbia una tal natura generale, ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica individuata, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che essa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (Da ultimo, Cass. 21369/2009).
Ma nel caso la previsione in esame, come risulta anche dalla parte di relazione di consulenza trascritta in ricorso (pag. 33), non era rivolta a localizzare singole opere pubbliche pur in conformità alle relative destinazioni, ovvero ad individuare quali immobili fossero interessati alla relativa costruzione, ma erano dirette unicamente ad individuare e circoscrivere la zonizzazione del territorio comunale in ordine alle parti destinande ad attrezzature di carattere pubblico (pag. 17 sent.), prescindevano del tutto dai progetti espropriativi sul se, come e quando realizzare dette destinazioni (sopravvenuti soltanto nel biennio 1979-1981); e riposando su basi logiche autonome, nell’ambito della zona contemplata esprimevano esercizio, da parte del Comune, del potere di gestione del territorio e di programmazione della loro utilizzazione, mediante delimitazione in via generale delle facoltà dei proprietari dei terreni inclusi in ciascuna di esse, perciò imponendo di tener conto della disciplina confomativa, astratta e generale sulla nuova utilizzazione non edificatoria della stessa.
5. Attesa siffatta destinazione,nessun risultato utile e giuridicamente apprezzabile può essere conseguito nel caso concreto dal comune con il riconoscimento che l’originaria domanda della proprietaria si fondasse sull’avvenuta occupazione espropriativa del suo terreno (1^ motivo), piuttosto che sulla sua illecita permanente occupazione al di fuori del procedimento ablativo (c.d. occupazione usurpativa), posto che: a) l’ E. ha rinunciato a domandarne la restituzione e ne ha chiesto il pagamento del relativo valore venale (Cass. sez. un. 1907/1997 e succ.); b) detto valore deve essere determinato all’epoca della sua irreversibile trasformazione, così come sarebbe avvenuto ove la Corte di appello avesse riconosciuto l’indennizzo ex art. 42 Cost., a favore della proprietaria per il verificarsi dell’occupazione acquisitiva in favore del comune; c) in entrambe le fattispecie deve ricevere un’effettiva valutazione di mercato che rispecchi tutte le possibili utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria,tuttavia compatibili con la sua stabilita non edificatorietà (Cass. sez. un. 19551/2003, nonchè 9683/2000;
4838/2000).
Nessuna censura è infine contenuta nel 2^ motivo contro la decisione impugnata anche perchè la stima del valore suddetto è stata devoluta alla sentenza definitiva.
2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte mentre le parti hanno depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.
4. – Entrambi i ricorsi vanno di conseguenza respinti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011